Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4107

La conflittualità tra i genitori separati non basta per derogare all’obbligo di comunicazione delle spese straordinarie, come presupposto per la concertazione, che sia raggiunta o meno.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4107

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24134-2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MURGIA FRANCESCO in virtu’ di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 875/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, emessa il 12/01/2015 e depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

PREMESSO IN FATTO

che la Corte d’appello di Venezia, nella sentenza impugnata, ha accolto l’appello del (OMISSIS) e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha respinto la domanda di (OMISSIS), ad eccezione della somma di Euro 84,00 per spese mediche, ed ha condannato detta appellata alla restituzione di quanto percepito per effetto della sentenza di primo grado, ed alle spese del giudizio, ritenendo che il principio secondo il quale non e’ configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge per le spese straordinarie era stato nel caso derogato dalla sentenza di divorzio che, nel disporre l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, aveva stabilito che il De Savi avrebbe contribuito “… nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore (mediche extra ssn, odontoiatriche, scolastiche, ricreative e culturali), previa idonea documentazione e previo accordo per quelle di importo superiore a Euro 500, fatta eccezione per quelle mediche.”.

Ricorre la (OMISSIS), sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

Il (OMISSIS) ha depositato controricorso.

RILEVATO IN DIRITTO

Il primo motivo, con il quale la ricorrente prospetta la violazione dell’articolo 1359 c.c. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte del merito considerato l’altissima conflittualita’ tra le parti che rendeva impossibile l’accordo o la concertazione tra le stesse, pone sostanzialmente una questione che, al di la’ della difficolta’ di applicare la norma invocata alla fattispecie in astratto, e’ irrilevante, atteso che, ove pure ove fatta valere nel corso del giudizio la situazione di forte conflittualita’ tra le parti, non ne discenderebbe in ogni caso l’effetto invocato ex articolo 1359 c.c., visto che non potrebbe ritenersi impedita dalla conflittualita’ la previa comunicazione delle spese in oggetto, che deve ritenersi necessario presupposto della “concertazione”(sia che questa sia poi raggiunta o meno).

Anche il secondo motivo e’ inammissibile, in quanto specularmente costruito sul primo, ed inteso a far dire alla Corte del merito un principio che la stessa non ha affermato, come reso evidente dalla sintesi del preteso errore a pag. 18 del ricorso.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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