CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 4 novembre 2015, n. 44575

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silva – rel. Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. SAVANI Piero – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3234/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Nardo Marilia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

Con sentenza in data 19/3/14 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 6/3/13 dal Tribunale di Savona che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 217, comma 2 e articolo 224, per avere, in concorso con l’amministratore unico, essendo il (OMISSIS) amministratore di fatto della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, tenuto in maniera irregolare ed incompleta le scritture contabili (omettendo la redazione del bilancio relativo al 2007, ed agli anni successivi) -fatto acc. in data (OMISSIS).

Per tale reato era stata inflitta all’imputato la pena di mesi 6 di reclusione.

L’istruttoria dibattimentale si era svolta con l’escussione del curatore fallimentare, e con l’acquisizione della relazione dal predetto redatta.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1 – la violazione di legge inerente agli articoli 62, 63 e 191 c.p.p. e dell’articolo 220 disp. att. c.p.p., rilevando che erano state valutate ai fini della decisione le dichiarazioni rese dall’imputato al curatore del fallimento, ritenendo che tali dichiarazioni, sulle quali aveva reso deposizione il teste, non erano utilizzabili, stante la dedotta violazione delle norme citate.

2 – Censurava la decisione evidenziando altresi’ l’omessa motivazione in riferimento ai rilievi della difesa sulla inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dall’imputato, oralmente, al curatore.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

 

RILEVA IN DIRITTO

 

Il ricorso risulta privo di fondamento.

In ordine al primo motivo si osserva che le censure della difesa si rivelano prive di fondamento alla stregua dei principi enunciati da questa Corte, per cui vale citare Cass. 5-12-2005 – RV 233063 – in riferimento alla corretta applicazione dell’articolo 63 c.p.p. evidenziandosi che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 2, che prevede l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese all’Autorita’ giudiziaria o alla Polizia giudiziaria da chi, sin dall’inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualita’ d’imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attivita’ non puo’ farsi rientrare nella previsione dell’articolo 220 disp. att. c.p.p. che concerne le attivita’ ispettive e di vigilanza: v. conforme Sez. 5, n. 46422 del 21-11-2013 – RV257584.

In tal senso va rilevata l’infondatezza delle censure articolate dalla difesa, atteso che dal testo del provvedimento si desume che il giudice di appello ha reso conto (con pertinenti richiami all’indirizzo giurisprudenziale) delle ragioni in base alle quali dovevano ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese dall’imputato al curatore che aveva deposto sul punto, specificando che l’imputato risultava amministratore di fatto, presentatosi come tale; d’altra parte risulta valutata altresi’ come ininfluente ai fini della decisione la circostanza che l’amministratrice di diritto ( (OMISSIS)), avesse affermato il proprio ruolo formale nell’azienda.

Sul punto giova evidenziare che secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della societa’ fallita e’ da ritenere gravato dall’intera gamma dei doveri cui e’ soggetto l’amministratore “di diritto” (fattispecie di bancarotta documentale) – v. Cass. Sez. 5 del 3.11.2011, n. 39593 – RV 250844.

Inoltre va precisato che la nozione di amministratore “di fatto”, introdotta dall’articolo 2639 c.c., postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. (v. Cass. Sez. 5, del 30.11.2005, n. 43388 – RV 232456 -secondo tale massima l’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che e’ insindacabile in sede di legittimita’, se sostenuto da motivazione congrua e logica). Nella specie la Corte ha valutato il contenuto della relazione dei curatore fallimentare e le dichiarazioni rese dallo stesso in riferimento al ruolo assunto dall’imputato, onde si deve ritenere adeguatamente vagliata la questione addotta con i motivi di appello.

In conclusione si rileva che i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento, dato che l’impugnata sentenza rende congrua motivazione in aderenza ai menzionati principi giurisprudenziali, nel disattendere le richieste della difesa appellante.

Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *