Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 27 gennaio 2016, n. 3563

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 13/2015 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 05/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv.to (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, del 14.11.2014 il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame ex articolo 322 c.p.p., presentata nell’interesse di (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 10/2/2015, in relazione al reato di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, avente ad oggetto le quote societarie (97%) della societa’ (OMISSIS) s.r.l., detenute da (OMISSIS).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentandola ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per violazione dell’articolo 321 c.p.p., comma 1, in relazione all’articolo 253 c.p.p. e dell’articolo 316 c.p.p., atteso che il Tribunale ha asserito che il vincolo ablatorio poteva ricadere sulle quote societarie della (OMISSIS) s.r.l. – intestate, peraltro, ad un terzo estraneo ai fatti in contestazione- senza che, tuttavia, le stesse avessero alcun vincolo di pertinenzialita’ con il reato di bancarotta fraudolenta contestato agli indagati, cosi’ come richiesto dal disposto di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1 e articolo 253 c.p.p.; invero, l’originario decreto con il quale e’ stato applicato il vincolo ablatorio e’ stato emesso nell’ambito del procedimento penale avente ad oggetto ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, relative alla societa’ (OMISSIS) s.r.l, dichiarata fallita in data (OMISSIS), contestate a (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle loro rispettive qualita’ di amministratore di diritto e di amministratore di fatto di detta societa’, ed il Tribunale, ha confermato il decreto con il quale il GIP ha sottoposto a sequestro preventivo le quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l., detenute dal ricorrente, sul presupposto che al (OMISSIS), amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l, fosse riconducibile anche la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e la costituzione di tale societa’, unitamente ad altre operazioni, avrebbe contribuito al depauperamento della societa’ (OMISSIS) e del suo valore patrimoniale; tale assunto, tuttavia, non trova alcun riscontro nella contestazione – contenuta nella richiesta di sequestro preventivo – ove, pur essendo dettagliatamente indicate le operazioni distrattive in ipotesi poste in essere dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS), rilevanti ex 216 L.F., non vi e’ alcun riferimento, ne’ alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., ne’ tantomeno ad operazioni distrattive perpetrate attraverso la costituzione di tale ultima societa’, sicche’ le argomentazioni adottate dal Tribunale onde sostenere la sussistenza del vincolo di pertinenzialita’ tra la res sottoposta a sequestro preventivo ed i fatti-reato oggetto di contestazione sono frutto della violazione del disposto di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1 e articolo 253 c.p.p., che, viceversa, richiedono che la sussistenza del vincolo suddetto sia apprezzata in relazione a specifici fatti oggetto di contestazione; in ogni caso, la misura cautelare reale non puo’ essere applicata alla c.d. societa’ di “comodo”, attraverso la quale il fallito continui a svolgere la propria attivita’ imprenditoriale; inoltre, il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo senza indicare quei beni, appartenenti alla fallita, oggetto di effettivo “trapasso” dalla (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) s.r.l., ne’ possono essere considerati tali i contratti di c.d. service stipulati con altre societa’, la cui risoluzione non implica, di per se’, alcuna distrazione, in quanto i beni relativi non appartenevano alla fallita e, comunque, il sequestro si e’ risolto proprio nell’ipotesi di apprensione delle quote di una societa’ in assenza della prova del “trapasso” di beni; il Tribunale e’ in tal modo pervenuto alla pronuncia di un provvedimento abnorme che, con l’inibire di fatto l’esercizio dell’impresa al ricorrente, ha finito con il perseguire le finalita’ proprie delle misure personali interdittive, anziche’ quelle tipiche delle misure cautelari reali, ovvero ha sostanzialmente attribuito al sequestro preventivo le finalita’ che sono invece proprie del sequestro conservativo, cosi’ incorrendo nella violazione anche dell’articolo 316 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

1. Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5 , 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008).

2. Va premesso che il Tribunale del riesame ha dato atto che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. – societa’ di attivita’ editoriale e pubblicazione di quotidiani, periodici e riviste, libri e agenzie di stampa, formalmente amministrata da (OMISSIS) – le cui quote per il 97% sono detenute dal (OMISSIS), costituisce, secondo l’assunto accusatorio, una societa’ di comodo amministrata di fatto da (OMISSIS), quest’ultimo amministratore di fatto anche della fallita (OMISSIS) (oltre che della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l.) ed il collegamento delle societa’ con il predetto, capo di fatto delle medesime, renderebbe concreto il pericolo di reiterazione del reato di bancarotta fraudolenta contestato, aggravandone le conseguenze, atteso che il dissesto della (OMISSIS) s.r.l., inciderebbe anche sulle ragioni dei creditori della (OMISSIS) s.r.l. e delle altre societa’ facenti capo al predetto (OMISSIS), riuscendo a vanificare tutte le azioni creditorie attraverso il progressivo svuotamento del patrimonio aziendale ed il progressivo fallimento delle diverse societa’.

In particolare, il Tribunale, a fondamento della legittimita’ del disposto sequestro ha richiamato i principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui e’ legittimo il sequestro preventivo delle quote di una societa’, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell’ipotizzata attivita’ criminosa, poiche’ cio’ che rileva in questi casi non e’ la titolarita’ del patrimonio sociale, ma la sua gestione, supposta illecita, e si puo’, d’altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate (Sez. 5 , n. 21810 del 13/04/2004; Sez. 5 n. 16583 del 22/01/2010).

3. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, non e’, tuttavia, in questione la indiscussa legittimita’ del sequestro preventivo delle quote di una societa’, pur se appartenenti a persona estranea al reato, in presenza dei necessari presupposti, bensi’ la sussistenza del nesso strumentale tra le quote detenute dal (OMISSIS) al 97% della (OMISSIS) s.r.l. – societa’ di comodo costituita dal (OMISSIS) e amministrata di fatto dallo stesso – ed il reato di bancarotta fraudolenta contestato, tra l’altro, al (OMISSIS), quale amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., gia’ dichiarata fallita il 26 febbraio 2014, nesso questo che non e’ dato ricavare da quanto evidenziato nel provvedimento impugnato.

3.1. Sul punto e’ sufficiente richiamare i principi espressi da questa Corte, invocati dallo stesso ricorrente, che vanno ribaditi in questa sede, secondo cui la societa’ “di comodo”, in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attivita’ imprenditoriale, non puo’ in se’ e per se’ costituire oggetto di sequestro preventivo, attesoche’ nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attivita’ o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra “societa’ di comodo” e reato fallimentare non vi e’ un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potra’ avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa societa’, qualora se ne paventi, in relazione all’addebito di bancarotta fraudolenta pre o post – fallimentare, l’avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito. (Sez. 5 , n. 5929 del 06/11/1998).

La societa’ o le quote sociali della stessa, infatti, non presentano in se’ pericolosita’ “intrinseca”, conseguendone che in base a tale solo fatto la strumentante tra la societa’ e il reato, non essendo ne’ specifica, ne’ strutturale, ne’ essenziale, e nemmeno, a ben vedere, meramente occasionale, per cui non e’ sufficiente per giustificare il sequestro preventivo (Sez. 5 , n. 5929 del 06/11/1998).

3.2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si e’ limitata, come gia’ accennato, ad evidenziare che la (OMISSIS) sarebbe stata costituita dal (OMISSIS) al fine di attuare lo svuotamento della (OMISSIS) s.r.l. e vanificare le ragioni dei creditori della stessa- considerato, peraltro, il grave stato di dissesto economico in cui la stessa (OMISSIS) versa, prodromico al fallimento-senza indicare in alcun modo come la societa’ in questione si presterebbe a realizzare tale fine.

Manca piu’ precisamente l’indicazione dei beni o delle attivita’ della (OMISSIS) confluite nella (OMISSIS), mediante le quali il (OMISSIS) ha inteso realizzare lo svuotamento della (OMISSIS), non essendo sufficiente ad individuarlo la mera presenza quale amministratore di fatto del (OMISSIS) a determinare in se’ il pregiudizio dei creditori.

Ai fini dell’adozione del sequestro preventivo, occorre infatti un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona (Sez. 2 , n. 19105 del 28/04/2011).

3.3. Le attivita’ di asserito svuotamento” che vengono enunciate nell’ordinanza impugnata riguardano i trasferimenti di denaro dalla (OMISSIS) in favore della (OMISSIS), dell’impresa (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS), sotto forma di rimborso finanziamento soci e anticipazioni amministratore, volti al depauperamento della (OMISSIS) e del suo valore patrimoniale, in frode ai creditori, ma alcun elemento preciso risulta indicato con riguardo alla continuita’ aziendale tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. e, quindi, al depauperamento della prima in favore della seconda.

4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va ordinata la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

Manda la cancelleria per le comunicazioni ex articolo 626 c.p.p..

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