Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 25 marzo 2015, n. 12695

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. MICCOLI G. – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3249/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 31/10/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pietro GAETA, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 ottobre 2013 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dalla Tribunale della stessa citta’, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione. Nell’imputazione era stato ascritto il fatto di aver pubblicato in data (OMISSIS) sul sito You Tube “Facce da schiaffi” un contributo, al nome di (OMISSIS), del seguente tenore “anzi lo dedico a quel figlio di una bagascia che non mi ha pagato una fattura, tale (OMISSIS) brutto sacco di merda”, cosi’ offendendo la reputazione di (OMISSIS).

2. Propone ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli articoli 79 e 484 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione.

Rappresenta che con l’appello era stata contestata la legittimita’ dell’ordinanza del giudice di primo grado con la quale quest’ultimo, dopo aver ritenuto, su eccezione di parte, inammissibile la costituzione di parte civile per difetto di sottoscrizione del difensore (giacche’ c’era solo la firma in calce alla procura speciale), aveva acconsentito alla persona offesa di rinnovare la costituzione, mediante deposito di un nuovo atto.

Secondo il ricorrente tale costituzione doveva ritenersi illegittima ed intempestiva a norma dell’articolo 79 c.p.p..

La Corte territoriale, invece, ha disatteso il motivo d’appello ritenendo erroneamente non impugnabili le ordinanze che ammettono la costituzione di parte civile e, comunque, che il giudice di primo grado avrebbe effettuato un’operazione di mero “estetismo giudiziario”, dovendosi ritenere “ritualmente perfezionata la costituzione prima che il giudice consentisse il deposito del nuovo atto di cui si e’ detto”. Tale motivazione sarebbe contraddittoria perche’ da una parte ha ritenuto che non vi sarebbe stata nuova costituzione e dall’altra ha giudicato sufficiente la sottoscrizione della procura stessa in calce al primo atto di costituzione di parte civile, dimenticando pero’ che tale costituzione era stata dichiarata inammissibile con l’ordinanza in esame.

La Corte d’Appello poi, secondo il ricorrente, ha errato nel ritenere non impugnabili le ordinanze sulla costituzione di parte civile, atteso che tale divieto vale, per ovvi motivi legati all’integrita’ del contraddittorio, solo per le ordinanze che non ammettono la costituzione e non viceversa.

2.2. Con il secondo motivo l’imputato deduce la violazione dell’articolo 124 c.p. e articolo 195 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione in ordine allo stesso motivo. Dall’istruttoria dibattimentale e’ emerso che la pubblicazione su YouTube del contributo incriminato sarebbe avvenuta nel (OMISSIS), mentre la querela e’ stata sporta con atto depositato il 12 dicembre 2008 e, quindi, ben oltre otto mesi dalla suddetta pubblicazione.

Il Tribunale aveva ritenuto tempestiva la querela perche’ la persona offesa era venuta a conoscenza della pubblicazione solo per averlo appreso circa due mesi prima dal fratello e da alcuni amici.

Deduce il ricorrente che pero’ tali soggetti non sono mai stati sentiti come testi di riferimento, sebbene fosse stata avanzata la relativa richiesta dal difensore dell’imputato.

In ordine a tale profilo la Corte territoriale ha condiviso quanto ritenuto dal primo giudice in ordine alla sufficienza delle dichiarazioni rese dalla parte civile.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, con riferimento specifico alla riconducibilita’ della pubblicazione su Internet del video incriminato da parte dell’imputato. La Corte territoriale, con motivazione – secondo il ricorrente contraddittoria – da una parte ha dichiarato di condividere la circostanza che ogni registrazione su Internet possa contenere dati anagrafici non veritieri, ma dall’altro ha affermato che la registrazione in oggetto non puo’ che riferirsi all’imputato, poiche’ vi sarebbe “piena corrispondenza tra la descrizione data di se’ nell’account da chi si registrava dal sito Web dell’imputato e l’imputato stesso”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento.

1. Va rigettato il primo motivo con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge processuale con riferimento alla costituzione di parte civile.

Nel caso in esame, infatti, il difensore della persona offesa ha tempestivamente depositato l’atto di costituzione di parte civile rispettando tutte le formalita’ previste per tale costituzione, ivi compresa quella relativa alla sottoscrizione dell’atto da parte del difensore. Va, infatti, precisato, in via del tutto assorbente, che l’articolo 78 c.p.p., comma 1, lettera e), richiede, a pena di inammissibilita’, la sottoscrizione del difensore in calce all’atto di costituzione di parte civile e, a tal fine, deve ritenersi sufficiente anche la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione (Sez. 1, n. 5047 del 28/04/1997 – dep. 29/05/1997, Magnani ed altri, Rv. 207650).

Questa Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di costituzione di parte civile, l’esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore puo’ valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volonta’ della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l’atto, mentre la sottoscrizione del procuratore puo’ avere contemporaneamente la duplice finalita’ di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell’atto in se’ (Sez. 4, n. 4101 del 06/12/2012 – dep. 25/01/2013, P.C. in proc. Picozza e altro, Rv. 255265; Sez. 5, n. 33337 del 23/04/2008 – dep. 11/08/2008, D’Eufemia, Rv. 241388; Sez. 5, n. 27767 del 18/05/2004 – dep. 21/06/2004, Viscardi, Rv. 228710; Sez. 1, n. 24018 del 20/03/2002 – dep. 21/06/2002, Carloni e altri, Rv. 221887).

2. Infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso.

Viene contestata la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto tempestiva la querela sulla base del fatto che la persona offesa era venuta a conoscenza da terzi della pubblicazione diffamatoria solo due mesi prima della presentazione del suddetto atto.

Il ricorrente si duole che non sia stata svolta istruttoria su tale circostanza e, in particolare, non siano stati sentiti come testimoni i soggetti che hanno informato la persona offesa. Va precisato che i tempi e le modalita’ con le quali la persona offesa era venuta a conoscenza della pubblicazione su You Tube del video sono stati riferiti in maniera puntuale dalla stessa persona offesa in sede di esame testimoniale.

Risulta dai verbali che, dopo tale esame, la difesa dell’imputato si e’ limitata a sollecitare i poteri del giudice ex articolo 507 cod. proc. pen., per ulteriormente approfondire le suddette circostanze ascoltando altri testi, mentre non ha avanzato alcuna richiesta ex articolo 195 cod. proc. pen..

Il Tribunale ha ritenuto superfluo disporre d’ufficio l’esame di altri testi sulla tempestivita’ della querela, avendo su tale circostanza ampiamente deposto la persona offesa. A tal proposito va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora venga eccepita la tardivita’ della querela, la prova del difetto di tempestivita’ deve essere fornita da chi la deduce ed un’eventuale situazione di incertezza va integrata solo in favore del querelante (tra le tante, Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003 – dep. 04/09/2003, Sangalli, Rv. 226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 – dep. 25/02/1999, Poli ed altri, Rv. 212720; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 – dep. 25/02/1999, Poli ed altri, Rv. 212720).

Peraltro, poiche’ il reato di diffamazione e’ di evento, esso si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Tale considerazione non puo’ non riflettersi sulla problematica circa la tempestivita’ della proposizione della querela. E, sebbene si debba partire dal presupposto che l’interessato possa avere notizia dell’immissione in internet della comunicazione o accedendo direttamente “in rete”, deve ritenersi altrettanto verosimile che lo apprenda da altre persone che, in tal maniera, ne siano venute a conoscenza. Cio’ presuppone da una parte, se non la assoluta contestualita’ tra immissione “in rete” e cognizione da parte del diffamato, quantomeno una prossimita’ temporale; dall’altra, che l’interessato possa dare dimostrazione del contrario ovvero di aver appreso solo da terzi della pubblicazione (arg. Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012 – dep. 14/06/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 252964).

Orbene, premesso che – come gia’ detto – l’onere della prova della intempestivita’ della querela e’ a carico di chi allega l’inutile decorso del termine, va osservato che detta prova non puo’ basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. La decadenza del diritto a proporre la querela deve, infatti, essere accertata secondo criteri rigorosi e non puo’ ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio; ma la eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 6, 24 giugno 2003 – 4 settembre 2003, n. 35122, RV 226327), proprio perche’ l’onere della prova dell’intempestivita’ incombe su chi deduce.

Tenuto conto di tali principi e della situazione processuale descritta in questa sede, il giudice ha ampiamente motivato la valutazione di cio’ che emergeva dagli atti processuali acquisiti (Sez. 5, 11 ottobre 2005 – 21 ottobre 2005, n. 38674, RV 232554); soltanto se avesse avuto dei dubbi in ordine alla intempestivita’ della presentazione della querela, avrebbe dovuto avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ex articolo 507 cod. proc. pen.; e cio’ a prescindere dal fatto che nel caso di specie non sussistevano dubbi, dal momento che la intempestivita’ non era stata dedotta ne’ dal Pubblico Ministero, ne’ dall’imputato in via preliminare.

3. Manifestamente infondato e’ il terzo motivo proposto dall’imputato, il quale ha contestato gli accertamenti sulla riconducibilita’ a lui della pubblicazione diffamatoria su internet. Le censure risultano del tutto generiche e senza alcuna correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; peraltro reiterano pedissequamente i motivi gia’ dedotti con l’appello e che la Corte territoriale ha specificamente valutato.

Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificita’ del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificita’, che comporta, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), l’inammissibilita’ (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 – 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).

Va ricordato, peraltro, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., lettera e); la modifica normativa di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che puo’ essere solo di legittimita’ e non puo’ estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto e’ quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicita’ o contraddittorieta’ puo’ essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; e’ percio’ possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorche’ si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Piu’ approfonditamente, si e’ affermato che la specificita’ dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l’ammissibilita’ per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lettera e). E cio’, sia perche’ la deducibilita’ per Cassazione e’ ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, sia perche’ la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicche’ il concetto di mancanza di motivazione non puo’ essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Tanto premesso, occorre rilevare che il motivo dedotto dal ricorrente si limita a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico. Quanto dedotto e’ pero’ – come si e’ detto – del tutto generico e le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, cui la Corte territoriale ha anche fatto specificamente rinvio.

L’assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per il ricorso di legittimita’, che deve rivolgersi al provvedimento e non puo’ invocare una mera rilettura dei fatti. Peraltro, l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione del giudice d’appello sia congrua ed improntata a criteri di logicita’ e coerenza. Ne’ va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, sicche’ vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioe’ a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento puo’ essere rilevato in sede di legittimita’ solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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