Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 23 aprile 2015, n. 17101

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del 22/10/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22-10-2013 con la quale il Tribunale di Palermo ne ha confermato la pronuncia di responsabilita’ in ordine al reato di ingiuria in danno di (OMISSIS).

2. L’imputata aveva diretto un sputo contro la p.o. che, su una scala, fotografava una griglia che impediva l’accesso al terrazzo sovrastante l’abitazione della nonna la quale condivideva con la (OMISSIS) una casa bifamiliare.

3. L’affermazione di responsabilita’ era basata sulle dichiarazione del (OMISSIS), avvalorate da quelle della moglie (OMISSIS) e dalle riprese video della scena effettuate dal primo.

4. Il ricorso e’ articolato in sei motivi.

5. Primo: nullita’ dell’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento per sottoporre a perizia le riprese video di cui sopra, prova di incerta genuinita’ di cui per di piu’ era stato acquisito solo un frammento.

6. Secondo motivo: illegalita’ ex articolo 615 bis cod. pen. della prova rappresentata dalle riprese video, effettuate in violazione della normativa sul diritto d’autore e sul diritto all’immagine dell’imputata e della tutela dei suoi dati personali, in quanto iniziate prima della commissione del reato da parte della stessa.

7. Terzo motivo: nullita’ dell’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dibattimentale per l’acquisizione della sentenza del tribunale di Carini (assolutoria del marito dell’imputata dal reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2), prova decisiva perche’ avrebbe dimostrato come, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, l’attivita’ intrusiva posta in essere dal (OMISSIS) fosse illegittima e come tale potesse essere avvertita dalla ricorrente, nonche’ della querela sporta dal marito dell’imputata per lesioni volontarie (sentenza e querela allegate al ricorso); violazione dell’articolo 234 cod. proc. pen..

8. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle scriminanti ex articolo 599 cod. pen., in particolare per non essersi riconosciuta la provocazione, anche putativa, nel gesto dell’imputata che si era sentita ripresa contro la sua volonta’ e che aveva reagito alle lesioni provocate alla mano del marito dalla p.o..

9. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle testimonianze; violazione dell’articolo 546 c.p.p.. Quanto alle deposizioni della p.o. e della moglie, non erano state esaminate le doglianze proposte con l’appello, ne’ si era tenuto conto dell’indiscutibile interesse accusatorio di entrambi e della situazione di forte conflittualita’ tra le parti. Inoltre la (OMISSIS) non poteva riscontrare le dichiarazioni del marito per mancanza di piena corrispondenza tra le rispettive ricostruzioni.

10. Sesto motivo: violazione di legge in punto diniego di attenuanti generiche che non aveva tenuto conto del clima di forte tensione emotiva in cui si erano svolti i fatti.

11. Il 27-11-2014 e’ stata depositata in cancelleria memoria con la quale il difensore chiede la sospensione del procedimento ai sensi della Legge n. 67 del 2014 con messa alla prova richiamando le ragioni della rimessione alle sezioni unite della questione della possibile applicabilita’ dell’istituto, avente natura sostanziale, anche, in assenza di normativa transitoria, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della normativa.

12. In subordine si chiede la sospensione del procedimento in attesa dei decreti attuativi della depenalizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita nel complesso rigetto.

2. Il primo motivo che, facendo leva sull’asserita incerta genuinita’ delle riprese video effettuate dalla p.o., delle quali per di piu’ sarebbe stato acquisito solo un frammento, investe la mancata rinnovazione del dibattimento per la sottoposizione a perizia di tale documento, e’ da un lato inammissibile posto che non giustifica ne’ il dubbio circa l’eventualita’ di manomissioni, ne’ l’assunto dell’acquisizione solo parziale del documento in questione, dall’altro manifestamente infondato avendo la sentenza dato conto della completezza dell’istruttoria compiuta.

3. Inammissibile e’ pure il secondo motivo afferente la pretesa illegalita’ ex articolo 615 bis c.p. di tale prova. Esso reitera questione che, gia’ prospettata con l’atto di appello, e’ stata oggetto di puntuale esame e motivata reiezione da parte del giudice di secondo grado che ha evidenziato come le riprese fossero state effettuate non solo sulla proprieta’ della p.o. e non nella dimora dell’imputata, ma neppure in modo indebito essendo finalizzate a fissare lo stato dei luoghi con riferimento all’accesso dall’immobile di proprieta’ della nonna della p.o. al terrazzo sovrastante, accesso bloccato dall’apposizione di una griglia ritenuta illegittima.

4. Il terzo motivo reitera a sua volta un’altra questione, quella della nullita’ dell’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dibattimentale per l’acquisizione di una sentenza che aveva assolto il marito dell’imputata, (OMISSIS), dal reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, e della querela per lesioni personali presentata dal predetto.

5. La motivazione del rigetto, ancorata alla completezza dell’istruttoria gia’ svolta, e’ esente da vizi giacche’, da un lato, la mera proposizione di una querela non e’ idonea di per se’ ad influenzare le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine alla commissione dell’ingiuria da parte della (OMISSIS), dall’altro l’assoluzione del marito di quest’ultima dal reato di cui all’articolo 388 cod. pen. non dimostra l’illegittimita’ delle riprese effettuate dal (OMISSIS), esclusa in primo luogo perche’ effettuate nella proprieta’ della nonna di questi (allo scopo di accertare lo stato dei luoghi, giustificato o meno che fosse il dubbio circa l’illiceita’ dal punto di vista civilistico dell’impedimento frapposto all’accesso al terrazzo sovrastante l’abitazione della nonna del (OMISSIS)), e solo occasionalmente afferenti alla persona dell’imputata, profilo con cui la doglianza non si confronta.

6. Priva di fondamento e’ pure la quarta doglianza che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle scriminanti ex articolo 599 cod. pen. con particolare riferimento al mancato riconoscimento della provocazione, quanto meno putativa.

7. Il giudice di secondo grado ha infatti ampiamente argomentato in ordine all’impossibilita’ di qualificare fatto ingiusto le riprese video effettuate dal (OMISSIS), mentre le asserite lesioni alla mano del (OMISSIS), di oscura eziogenesi (ne’ l’acquisizione della querela presentata da quest’ultimo, atto di parte, avrebbe potuto sciogliere i dubbi al riguardo), non possono a loro volta integrare fatto ingiusto scriminante l’ingiuria posta in essere da n’imputata.

8. Le questioni di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle testimonianze, prospettate con il quinto motivo, sono inammissibili.

9. Infatti: non sono state indicate le doglianze in punto valutazione delle deposizioni della p.o. e della moglie, asseritamente non esaminate benche’ proposte con l’appello, in tal modo non essendo state evidenziate le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita’ con conseguente aspecificita’ dell’impugnazione; ne’, a fronte del pretesoli interesse accusatorio di entrambi i testi e della situazione di asserita conflittualita’ tra le parti, si e’ tenuto conto non solo della convergenza delle loro dichiarazioni, che divergono solo su particolari del tutto secondari per come descritti nello stesso ricorso, ma soprattutto si e’ in toto obliterato il decisivo riscontro rappresentato dalla riprese video che, secondo quanto evidenziato in sentenza, danno pienamente atto, anche dal punto di vista sonoro, dello sputo diretto dall’imputata, sportasi dal terrazzo, all’indirizzo della persona offesa, che si trovava su una scala in posizione piu’ bassa.

10. Infondato e’, infine, il sesto motivo relativo al diniego di attenuanti generiche, adeguatamente motivato in sentenza con l’ingiustificata veemenza della condotta dell’imputata, inseritasi in un contesto di rapporti di vicinato fino a quel momento buoni, secondo quanto riferito dal marito della stessa (OMISSIS).

11. Con la memoria depositata dal difensore in data 27-11-2014 si e’ chiesta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della Legge n. 67 del 2014, sul presupposto dell’applicabilita’ dell’istituto, di natura sostanziale, anche, in assenza di normativa transitoria, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

12. La richiesta non puo’ essere accolta. Plurime decisioni di questa corte hanno gia’ affermato, sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili, l’inapplicabilita’ del nuovo istituto in sede di impugnazione e in particolare ai processi pendenti dinanzi a questa corte (Cass. 35717/2014, 42318/2014, 42229/2014, 47587/2014).

13. Premesso che la nuova disciplina attribuisce all’istituto, caratterizzato da peculiari e ripetuti apprezzamenti di merito del giudice che sarebbe competente al giudizio di primo grado, la natura di “rito/procedura” in funzione esclusivamente di alternativa ad ogni tipo di giudizio di merito, tali pronunce, in particolare la prima, hanno concluso nel senso che l’attuale assenza di una positiva e specifica disciplina transitoria (relativa ad un possibile rito diverso per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina) impone l’applicazione del generale principio del tempus regit actum (secondo la previsione generale dell’articolo 11 disp. gen.), con conseguente inammissibilita’ di ogni richiesta che intervenga in sede di giudizio di legittimita’, non mancando di evidenziare le anomalie di una diversa conclusione che o attribuirebbe a questa corte funzioni di merito che non le sono proprie, oppure le imporrebbe di annullare con rinvio (non chiaro a quale giudice, se di primo o di secondo grado) sentenze esenti da vizi, al solo scopo di consentire l’eventuale accesso dell’imputato ad un istituto che, per quanto non privo di caratteristiche sostanziali, esige comunque lo svolgimento di una procedura.

14. Al riguardo va sottolineato che, a differenza da quanto sostenuto dal PG d’udienza e dalla difesa (OMISSIS), che nella discussione orale ha proposto questione di costituzionalita’ della norma di cui oltre, non vi e’, a tutt’oggi, una disciplina transitoria relativa all’istituto della messa alla prova, essendo l’articolo 15 bis introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 118, evocato dalle parti nella discussione, introduttivo di norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, con esclusivo riguardo, quindi, al processo in absentia del pari oggetto della Legge n. 67 del 2014 (Cass. 47587/2014).

15. Le piu’ attente decisioni di questa corte non hanno comunque trascurato di valutare approfonditamente i possibili sospetti di incostituzionalita’ della soluzione, in assenza di disciplina transitoria, dell’inapplicabilita’ dell’istituto della messa alla prova ai processi pendenti in grado di impugnazione, in ragione della natura di causa estintiva del reato che il positivo esito della messa alla prova assume, tale da poter postulare l’obbligo, riconducibile a fonti normative ordinarie o costituzionali nazionali ovvero normative o giurisprudenziali europee, di rendere comunque applicabile la nuova disciplina anche al processo in corso, trattandosi di legge penale piu’ favorevole (particolarmente ricca di perspicue argomentazioni al riguardo Cass. 35717/2014, alla quale le successive pronunce si sono allineate).

16. Tali dubbi di costituzionalita’ sono stati coerentemente superati facendo richiamo alla decisione della Corte Costituzionale che, formulata in relazione a positiva disciplina transitoria dettata con riferimento ad altro caso, ha dichiarato non fondata la questione relativa all’inapplicabilita’ dei piu’ favorevoli termini di prescrizione, introdotti dalla Legge n. 251 del 2005, ai processi gia’ pendenti in grado di appello o dinanzi a questa corte La sentenza n. 236 del 22.6-22.7.2011 ha, con attento esame delle implicazioni del contenuto dell’articolo 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi dell’articolo 117 Cost., comma 1, espresso alcuni principi che si attagliano anche alle caratteristiche sistematiche e strutturali dell’istituto della messa alla prova.

17. La Consulta ha infatti osservato che, mentre il principio di irretroattivita’ della norma penale sfavorevole costituisce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattivita’ in mitius e’ suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, se oggettivamente ragionevoli e attinenti a contesti processuali diversi.

18. Va pure sottolineato che la conclusione cui la sentenza 236/2011 della Corte Costituzionale e’ giunta, riguardando una fattispecie in cui si trattava di una causa di estinzione del reato (la prescrizione) immediatamente applicabile e di agevole individuazione, e’ a maggior ragione applicabile alla fattispecie della messa alla prova caratterizzata invece da plurimi elementi di incertezza quanto al definitivo concretizzarsi della causa estintiva del reato.

19. infondata e’ da ultimo l’istanza subordinata della difesa di sospensione del procedimento in attesa dei decreti attuativi della depenalizzazione, che sara’ effetto solo della emanazione di tali decreti, di cui non e’ prevedibile l’epoca.

20. Al rigetto del ricorso segue il carico delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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