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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  22 settembre, n. 38447

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 3.12.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 15.5.2012, con la quale C.C. era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore sino al 29.5.97 della s.r.l. “Dian Trading Import Export” dichiarata fallita con sentenza dei 20.2.2002, tenuto le scritture contabili della società, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, essendo aggiornate al 31.12.95.
2.Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., atteso che, sia il Tribunale, che la Corte territoriale non hanno considerato la sentenza dei Tribunale di Avellino che ha assolto l’imputato per l’ipotesi dei falso in bilancio; nel caso in esame, in particolare, manca un rapporto tra l’assenza delle scritture contabili e l’ipotesi di bancarotta contestata, dovendo al più configurarsi l’ipotesi di cui all’art. 217 L.Fall.; trattandosi di dolo specifico, manca la dimostrazione della consapevolezza che il disordine contabile avrebbe potuto provocare il fallimento e, comunque, il curatore ha chiarito che le cause che avevano portato al fallimento risalgono al 1997, mentre il fallimento è intervenuto cinque anni dopo; nel periodo in cui l’imputato è stato amministratore, la società era in attivo e nulla lasciava presagire quanto, poi, verificatosi.
3. Con memoria depositata in data 25.5.2015, l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha ulteriormente sviluppato i punti di cui al ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato.
1. Ed invero, il ricorrente ripropone in sostanza in questa sede le medesime doglíanze di cui all’atto di appello, senza confrontarsi con le esaustive risposte date dalla Corte territoriale. Giova sul punto richiamare i principi espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
2. Tanto precisato, va, comunque, rilevato in fatto che gli elementi di responsabilità nei confronti dell’imputato si fondano sulle dichiarazioni dei curatore fallimentare, dei testi della Guardia di Finanza che hanno proceduto alle indagini e su quelle dei custode giudiziario, elementi dai quali è emerso che il libro degli inventari della società non era stato assolutamente annotato o scritturato, il libro giornale risultava annotato solo fino al 31.12.1995, il libro delle assemblee era annotato fino al 1997 ed anche le altre scritture (registro degli acquisti, registro delle fatture, registro dei beni ammortizzabili e registro delle merci in conto deposito) risultavano annotate solo nelle prime pagine e, comunque, fino al 31.12.1995.
3. Ciò posto, per quanto concerne la mancata considerazione della sentenza del Tribunale di Avellino del 21.12.2002, con la quale l’imputato è stato assolto dal reato di falso in bilancio, i giudici d’appello hanno senza illogicità rilevato che la condotta e gli elementi costitutivi di tale fattispecie sono completamente diversi da quelli dei reato di bancarotta documentale, che non ha ad oggetto, né il bilancio della società, né la sua veridicità, ma solo il profilo della tenuta delle scritture contabili.
4.Per quanto concerne il dolo, manifestamente infondata si presenta la deduzione, secondo la quale occorre la dimostrazione del dolo specifico nel caso di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, atteso che, come evidenziato più volte da questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall’art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende dei patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n.5264 del 17/12/2013). Inoltre, per la sussistenza del dolo non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. V n. 3229 del 14/12/2012).
5.I giudici d’appello, poi, hanno correttamente evidenziato che l’obbligo per il Contursi di istituire e tenere regolarmente le scritture, discendeva dalla carica di amministratore dallo stesso rivestita sino al 1997 ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare
diligenza (Sez.S, n. 21588 de/ 19/04/2010).
.Per quanto concerne, infine, l’invocata configurabilità della più lieve ipotesi di reato di bancarotta semplice, le modalità di tenuta delle scritture contabili, per così dire “a macchia di leopardo”, risultano oggettivamente incompatibili con l’atteggiamento di semplice negligenza che caratterizza la bancarotta semplice, come in sostanza messo in risalto dalla Corte territoriale.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa dei ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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