condominio quater

Suprema Corte di Cassazione
Sezione V
sentenza  19 giugno 2014, n. 26589

Ritenuto in fatto

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari  presso il Tribunale di Roma del 27/11/2013, con la quale veniva provvisoriamente applicata nei confronti di bis cod. pen., ipotizzato nella commissione di molestie, ingiurie e danneggiamenti nei confronti di tredici condomini nel corso del 2012 e fino al maggio del 2013.
L’indagato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla procedibilità della richiesta di applicazione della misura, il ricorrente deduce violazione di legge nel rigetto dell’eccezione di preclusione derivante dalla reiezione, non impugnata, della precedente richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo di cura.
2. Sulla sussistenza dei gravi indizi, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nel riferimento a dichiarazioni delle persone offese dalle quali non emergevano comportamenti tali da turbare le stesse o determinarne mutamenti nelle condizioni di vita, ed ulteriore violazione di legge nel richiamo ad ammissioni dell’indagato inutilizzabili in quanto rese nel corso della consulenza psichiatrica.
3. Sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale, il ricorrente deduce mancanza di motivazione sul successivo provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura in oggetto con quella della libertà vigilata, ed illogicità della prevalenza attribuita alla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, fondata su un solo incontro con l’indagato, non corredata da informazioni presso la famiglia e la scuola dello stesso ed inutilizzabile in quanto riportante dichiarazioni del G. sui fatti, rispetto a quella dei sanitari dell’Ospedale psichiatrico di Napoli in seguito alla quale la misura era stata sostituita.

Considerato in diritto

1. Il motivo proposto sulla procedibilità della richiesta di applicazione della misura è infondato.
La sussistenza della preclusione all’applicazione provvisoria della misura di sicurezza, dedotta con riferimento alla precedente richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in luogo di cura ed alla mancata impugnazione del provvedimento reiettivo della stessa, veniva correttamente esclusa dal Tribunale in base alla diversità dei presupposti delle due misure. Mentre infatti la misura cautelare trova la propria giustificazione nelle specifiche esigenze indicate nell’art. 274 cod. proc. pen., contemperate ai sensi dell’art. 286 cod. proc. pen. con la condizione di infermità mentale dell’indagato, presupposto dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza è una prognosi positiva sull’irrogazione di detta misura all’esito del giudizio in presenza dell’accertamento della pericolosità sociale dell’indagato (Sez. 1, n. 2801 dell’08/11/1989, De Negri, Rv. 182723), pericolosità per la quale il rimedio tipico apprestato dall’ordinamento è per l’appunto l’anticipazione della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 1274 del 20/02/1997, Crisafulli, Rv. 207242).
2. I motivi proposti sulla sussistenza dei gravi indizi sono anch’essi infondati.
Nel provvedimento impugnato si premetteva come dalle dichiarazioni delle persone offese risultasse che l’indagato per circa un anno poneva in essere comportamenti gravemente molesti, consistiti nell’abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni dei condomini, nel danneggiamento di autovetture degli stessi, nel versamento di acido muriatico nei locali comuni dell’edificio, nell’immissione di suoni ad alto volume nella confinante camera da letto della figlia minore di uno dei condomini, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti di alcune persone offese e nell’inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali. A questo punto, coerentemente e in aderenza al dato normativo, il Tribunale osservava che da tali condotte derivavano eventi corrispondenti a quelli previsti della fattispecie incriminatrice, in particolare lo stato di ansia e di timore per l’incolumità delle mogli e dei figli minori, manifestato da alcuni condomini, ed il mutamento delle abitudini di vita degli stessi, segnatamente derivante dalla privazione per i figli minori della possibilità di giocare all’interno del condominio. Nessuna illogicità è individuabile in queste conclusioni, tenuto conto della particolare incidenza che condotte quali quelle descritte inevitabilmente esercitano, anche in considerazione della loro prolungata reiterazione, nella dimensione di quotidiana convivenza imposta dall’abitare il soggetto agente e le persone offese nello stesso edificio. Privo di decisività è poi il rilievo del ricorrente sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato al consulente psichiatrico, in concreto non valutate nella motivazione dei provvedimento impugnato.
3. Infondati sono da ultimi i motivi proposti sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale.
Infondata è in particolare la censura di mancanza di motivazione sul successivo provvedimento di sostituzione della misura in oggetto con quella della libertà vigilata. Il Tribunale esaminava infatti la circostanza, osservando in primo luogo come detto provvedimento fosse pervenuto presso la propria cancelleria dopo la chiusura del verbale, e comunque che la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, la quale evidenziava nell’indagato una decomposizione delirante persecutoria in un soggetto affetto da disturbo schizoide della personalità e refrattario all’assunzione della terapia farmacologica, costituiva l’unico contributo tecnico al momento disponibile sula pericolosità sociale dei G., rispetto ad una prima valutazione dei sanitari dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli fondata su un solo colloquio con l’indagato.
Tali conclusioni non sono poi affette da alcuna illogicità, alle stesse opponendo il ricorrente solo una diversa valutazione di merito sulla completezza dell’esame dei sanitari di cui sopra rispetto a quello del consulente ed un richiamoall’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni a questi rese dal G., che confonde il piano dell’utilizzabilità processuale di dette dichiarazioni con quello della loro viceversa normale presenza nelle procedure di accertamento psichiatrico. Nulla è peraltro specificamente dedotto dal ricorrente in ordine all’esclusione della pericolosità sociale del G. all’esito degli esami presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, sula base dei quali, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato peraltro adottato un provvedimento comunque applicativo di una misura di sicurezza, sia pure attenuata, tale pertanto da presupporre la sussistenza del requisito della pericolosità sociale. E’ per il resto tardiva l’odierna produzione documentale del difensore sul punto.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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