SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V
SENTENZA 18 settembre 2015, n. 38081
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 giugno 2014 del GUP di Napoli, confermata il 1 dicembre 2014 dalla Corte d’appello della stessa città, S.G. era condannato per i delitti di furto con strappo, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, per la sottrazione della borsa di M.J., e la successiva violenza esercitata nei confronti dei carabinieri intervenuti per arrestarlo.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. M.A., deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ricorrenza dell’aggravante del nesso teleologico, che aveva reso il reato di lesioni personali procedibile d’ufficio. Il ricorrente osserva che la violenza utilizzata dall’agente era diretta solo ed esclusivamente all’impossessamento della borsa, per cui non poteva essere contestata l’aggravante di cui all’articolo 61, n. 2, cod. pen..
Considerato in diritto
II ricorso va rigettato.
1.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 – dep. 21/01/2015, Bocchetti, Rv. 262281). Più in particolare si è osservato che si ha rapina quando la ‘res’ sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751); situazione, questa, che sembra coincidere con la descrizione della fattispecie fatta dalla Corte territoriale.
1.2 Nel caso di specie all’imputato, con determinazione che in questa sede non è sindacabile, attesa l’assenza di impugnazione della parte pubblica, è stato contestato il delitto meno grave di furto con strappo e quello di lesioni personali, per aver cagionato alla persona offesa contusioni all’avambraccio destro giudicate guaribili in quattro giorni al fine di eseguire il furto, sottolineando che, poiché la persona offesa portava la borsa a tracolla, in stretta coesione con il corpo, l’imputato si era prefigurata la possibilità di arrecare lesioni personali alla vittima, con alto grado di probabilità.
Orbene, l’acclarata compresenza delle due fattispecie di reato determina l’interrogativo sul nesso in cui esse stanno: ed è evidente che il delitto di lesioni è strumentale al delitto di furto con strappo. Questo nesso è codificato nelle forme di circostanze aggravanti nell’art. 61, n. 2, cod. pen., secondo cui costituisce circostanza aggravante l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il risultato del reato ovvero la impunità.
1.3 Il fatto che non sia stata contestata la più grave fattispecie di rapina, non esclude il nesso teleologico tra il reato contro la persona e quello contro il patrimonio, poiché la violenza sulla persona costituisce quanto meno una modalità accessoria, rispetto allo strappo, per realizzare l’impossessamento, attesa la contestualità dell’azione. Anzi, proprio la mancata contestazione del reato più grave esclude in radice il problema dell’eventuale applicazione del principio di specialità, in relazione all’aggravante teleologica di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen..
In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Leave a Reply