CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 15 dicembre 2014, n. 52073

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5595/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/02/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/02/2013 la Corte d’appello di Milano: 1) ha confermato l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per avere, in concorso con (OMISSIS), per il quale si era proceduto separatamente, e nella qualita’ di Presidente del Consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS), distratto la somma di euro 144.114,00, versata in favore della (OMISSIS) e del marito, in esecuzione di un accordo transattivo concluso in data 19/12/2002 (lettera a); 2) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa, per intervenuta prescrizione del reato di cui alla lettera b), contestatole per avere aggravato il dissesto della societa’, omettendo di richiedere il fallimento sin dal (OMISSIS).
La Corte territoriale, in relazione al reato di cui alla lettera a), ha rilevato: che il negozio transattivo del 19/12/2002 si era perfezionato quando l’imputata era ancora presidente del consiglio di amministrazione, come dimostrato dal fatto che era stato sottoscritto dal consigliere di amministrazione (OMISSIS), in ragione della situazione di conflitto di interessi in cui versava la prima, che nell’atto figurava come creditrice della societa’; che, pertanto, ricorreva l’ipotesi della distrazione giacche’ attraverso tale strumento l’amministratore si era ripagato di un proprio credito verso la societa’.
2. Nell’interesse dell’imputata e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’articolo 110, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 217, comma 1, n. 4, articoli 223 e 224 L.F..
2.1. Con riferimento al reato di cui alla lettera a), in particolare, si critica la sentenza impugnata per non avere indicato gli elementi di prova idonei a dimostrare che l’imputata, al momento della sottoscrizione dell’atto transattivo e al momento del pagamento delle somme, rivestiva ancora la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Al contrario: a) il fatto che dei pagamenti si fosse occupato il nuovo amministratore unico della societa’, ossia il (OMISSIS), dimostrava l’estraneita’ dell’imputata dalla societa’ e la conseguente non configurabilita’, nei suoi confronti, delle qualifiche richieste dall’articolo 223 L.F., al momento del perfezionarsi della condotta contestata; b) la contraria opinione espressa dal curatore e acriticamente recepita dal Tribunale di Monza, oltre a non considerare che il primo era parte civile nel processo, non si era confrontata con il dato sopra ricordato, quanto al soggetto che aveva sottoscritto gli assegni; c) in ogni caso, ne’ la conclusione della transazione ne’ i pagamenti costituivano una condotta qualificabile come bancarotta fraudolenta per distrazione.
2.2. Quanto al reato di cui alla lettera b), si sottolinea che l’imputata, attraverso varie convocazioni di assemblea, aveva mostrato di ragionevolmente confidare nel fatto che i nuovi soci avrebbero provveduto alla copertura delle perdite di esercizio, cio’ che poi era effettivamente avvenuto, giacche’ il bilancio al 31/12/2002 si era chiuso in utile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima articolazione del motivo di ricordo e’ infondata. Al riguardo, va rilevato che il giudice di primo grado si era posto il problema del ruolo dell’imputata in relazione ai due atti, entrambi recanti la data del 19/12/2002 e valorizzati dalla ricorrente, e aveva sottolineato che l’atto transattivo era stato sottoscritto dal consigliere (OMISSIS), ossia da quest’ultimo, non nella veste di amministratore unico che avrebbe assunto per effetto della delibera dell’assemblea svoltasi il medesimo 19/12/2012, ma nella qualita’ di componente del consiglio di amministratore, che avrebbe dismesso, per dimissioni, proprio nell’assemblea che, preso altresi’ atto delle dimissioni dell’imputata dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione, lo avrebbe nominato amministratore unico.
Da tali considerazioni e sostanzialmente dal fatto che l’intervento del consigliere (OMISSIS) scaturiva dalla posizione attuale di conflitto di interessi in capo alla (OMISSIS), i giudici di primo grado hanno tratto la conclusione che l’accordo transattivo del 19/12/2002 era intervenuto prima dell’assemblea tenutasi lo stesso giorno.
Tale assolutamente logico apparato argomentativo, quanto al ruolo dell’imputata al momento della sottoscrizione dell’accordo, non e’ stato puntualmente criticato nell’atto di appello, che, per un verso, valorizza il diverso profilo fattuale secondo cui i pagamenti (e non l’accordo che si collocava a monte) erano stati effettuati quando l’imputata non era piu’ presidente del consiglio di amministrazione e, per altro verso, non si confronta con le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, in tal modo esponendosi alla valutazione di assoluta aspecificita. Quanto al ruolo della ricorrente, al momento dei pagamenti, va rilevato che, anche a tacer del fatto che due assegni risultano versati contestualmente alla conclusione dell’accordo transattivo, comunque il perfezionamento di un negozio, causalmente riconducibile allo schema di cui all’articolo 1965 cod. civ., che individua un titolo idoneo a giustificare la successiva erogazione di somme in favore dell’amministratore, sottraendole alla naturale destinazione al soddisfacimento delle ragioni creditorie, integra una condotta distrattiva, proprio perche’ pone un vincolo giuridicamente azionabile che programma una diminuzione patrimoniale, penalmente rilevante, in quanto se ne accerti l’estraneita’ alle finalita’ dell’impresa.
A tal riguardo, sebbene la questione non sia specificamente dedotta in ricorso, e’ consapevole il Collegio che, accanto ad un orientamento per il quale l’amministratore che si ripaghi di un proprio credito verso la societa’ risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e non di bancarotta preferenziale, non potendo scindersi la sua qualita’ di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla societa’ dall’obbligo di fedelta’ e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi. (Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Massocchi, Rv. 253001), si registra un diverso filone giurisprudenziale secondo il quale, in tali casi, l’amministratore risponde di bancarotta preferenziale, specificamente connotata dall’alterazione della par condicio creditorum, essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualita’ di amministratore della societa’ (Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013 – dep. 03/02/2014, Giamundo, Rv. 260196).
E, tuttavia, nel caso di specie, appare assorbente il rilievo in forza del quale le ragioni di credito soddisfatte con i pagamenti dei quali si tratta, pur trovando la loro scaturigine in risalenti operazioni con le quali la ricorrente e il marito avevano ceduto alla (OMISSIS) s.r.l. (ossia alla societa’ fallita che, successivamente agli eventi di cui si parla, avrebbe assunto la denominazione di (OMISSIS) s.r.l.) le quote di partecipazione al capitale della (OMISSIS) s.r.l., rinvengono il loro titolo nell’atto negoziale del 19/12/2002, ossia proprio nella scrittura privata indicata nel capo di imputazione come uno degli strumenti giuridici attraverso i quali si e’ realizzata la distrazione.
2. Quanto alla seconda articolazione del motivo, che investe la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’imputata, in relazione al reato di cui alla lettera b), per intervenuta prescrizione, va immediatamente precisato che, sebbene in altro luogo del ricorso si alluda, per sostenere l’inattendibilita’ del curatore, ad una costituzione di parte civile di quest’ultimo, l’esame degli atti rivela che nel presente procedimento non risulta promossa alcuna domanda civile. Ne discende che i vizi motivazionali prospettati in ricorso non assumono alcun rilievo, giacche’ un esito per il ricorrente piu’ favorevole rispetto alla declaratoria immediata di estinzione per prescrizione, ossia il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorieta’ o insufficienza della prova e non di evidenza dell’innocenza, potrebbe, alla luce dell’articolo 129 cod. proc. pen., essere conseguito, solo nei casi – insussistenti nella specie – in cui sia presente la parte civile o il giudice di secondo grado ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). La censura va, in conclusione, rigettata.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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