Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 15 dicembre 2014, n. 52029

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO in data 4/07/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI P., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso mediante il proprio difensore di fiducia – procuratore speciale cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO, emessa in data 4/07/2013, depositata in data 8/08/2013, con cui e’ stata confermata la sentenza del tribunale di MILANO del 24/09/2009, che lo aveva condannato alla pena di 3.000,00 euro di multa per il delitto di cui all’articolo 517 c.p., in relazione alla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 49, per aver importato 32 cartoni contenenti 5190 pezzi, quali oggetti in pelle, riportanti il marchio “(OMISSIS)”, fatto che poteva indurre il consumatore a ritenere che i prodotti fossero stati effettivamente prodotti in Italia (fatto contestato come accertato in (OMISSIS)).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia – procuratore speciale cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 517 c.p., in relazione alla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello ritenuto il ricorrente, legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., responsabile del reato contestato nonostante lo stesso non abbia apposto ai prodotti importati alcuna dicitura con cui si attestava espressamente che il prodotto era stato fabbricato in Italia; in altri termini, pur avendo accertato e dichiarato che sui prodotti in questione vi era allegato solo il marchio “(OMISSIS)” – e non altre indicazioni tipo made in Italy o prodotto in Italia -, la Corte territoriale avrebbe poi ritenuto erroneamente configurabile il reato in esame, cosi’ discostandosi dall’interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto elemento caratterizzante il reato non gia’ l’apposizione del marchio seppure indicante la localita’ ove ha sede l’impresa, ma solo l’apposizione di una dicitura con cui si attesti espressamente che il prodotto e’ stato fabbricato in Italia o comunque in un paese diverso da quello di effettiva fabbricazione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo e dell’articolo 517 c.p., in relazione alla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, commi 49 e 49 bis.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello, da un lato, errato nel considerare ingannatorio il marchio “(OMISSIS)”, e, dall’altro, erroneamente ritenuto che la contestata capacita’ ingannatoria non poteva integrare un reato, ma al piu’ l’illecito amministrativo previsto dal citato comma 49 bis, che per la fallace indicazione prevede esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria.
2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), per inosservanza dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e correlato vizio motivazionale di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello omesso di motivare in relazione al motivo di appello (che, il ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso, ritrascrive) con cui si eccepiva l’intervenuta depenalizzazione dell’addebito contestato; in sostanza la Corte territoriale – dopo aver dato atto dell’esistenza del motivo con cui si sosteneva che alla luce della normativa sopravvenuta, nella condotta di importazione l’utilizzo del marchio con modalita’ ingannatorie diviene l’elemento di discrimine tra condotta penalmente rilevante e illecito amministrativo -, avrebbe totalmente omesso di motivare in ordine al punto specifico di doglianza, trattando gli altri motivi ma non quello in questione, cosi’ incorrendo nel vizio di motivazione mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4. Possono essere congiuntamente esaminati i primi due motivi, attesa l’omogeneita’ dei profili di doglianza sollevati.
Con detti motivi, come anticipato, il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello per averlo ritenuto responsabile del delitto di cui all’articolo 517 c.p., in relazione alla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, nonostante, da un lato, non ricorressero le condizioni per ritenere sussistente l’illecito penale (ne’ quello di cui all’articolo 517 c.p., ne’ quello previsto dall’articolo 4, comma 49, legge citata) e, dall’altro, la condotta posta in essere dal ricorrente medesimo, a tutto concedere, avrebbe potuto essere qualificata come fallace indicazione e, dunque, soggetta, per effetto della novella del 2009, alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 4 citato, comma 49 bis.
4.1. Al fine di meglio comprendere le deduzioni difensive e, per converso, l’approdo solutorio di questa Corte, e’ necessario richiamare brevemente la normativa applicabile, con particolare riferimento all’articolo 4 citato. In particolare, com’e’ noto, l’articolo 4 della legge Finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n. 350), prevede al comma 49 (cosi’ modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, comma 9, dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 2 ter, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 941, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 17, comma 4, – successivamente abrogato dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, articolo 16, comma 8, – e, dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, articolo 16, comma 5, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 16, comma 7) che “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e’ punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo’ essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo’ essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy”.
A sua volta, l’articolo 4 citato, comma 49 bis, (aggiunto dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, articolo 16, comma 6, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 16, comma 7, e poi cosi’ modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 43, comma 1 quater, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134), prevede espressamente che “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita’ tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e’ avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”.
Orbene, dal combinato disposto di tali commi discende, da un lato, l’intervenuta depenalizzazione dell’uso ingannevole del marchio da parte delle aziende italiane, laddove, diversamente, resta di rilevanza penale l’uso indebito dell’indicazione “made in Italy”, gia’ punita come “falsa indicazione dell’origine” dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, e ora dal citato Decreto Legge n. 135 del 2009, articolo 16, comma 4, (che prevede l’aumento di un terzo delle pene previste dall’articolo 517 c.p.), per i prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamente contrassegnati con un’etichetta del tipo “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o “full made in Italy”, etichette evidentemente idonee a presentare il prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o i simboli impiegati.
4.2. Le disposizioni introdotte negli ultimi anni a tutela del “made in Italy” pongono dei delicati problemi di individuazione delle condotte sanzionabili.
Occorre, al fine di fare definitivamente chiarezza sulla questione, tentare di distinguere le diverse condotte punibili e le sanzioni ad esse applicabili, chiarendo nel contempo i rapporti tra le varie fattispecie tratteggiate dal legislatore.
A tale proposito ritiene il Collegio indubbio che, in subiecta materia, debba essere riconosciuto carattere generale alla disposizione contenuta nella Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, che sanziona l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, nonche’ l’abuso dei marchi d’impresa al fine di indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana.
Nei singoli casi, dunque, la condotta punibile puo’ essere realizzata: a) mediante la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine che integra la fattispecie di “falsa indicazione” dell’origine ed e’ punibile ai sensi dell’articolo 517 c.p. (v., tra le tante: Sez. 3, n. 39093 del 24/04/2013 – dep. 23/09/2013, Benigni, Rv. 257615); b) mediante l’utilizzo di un’etichetta del tipo “100% made in italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o “full made in Italy”, per contrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un’ipotesi aggravata di “falsa indicazione” dell’origine, punibile, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 135 del 2009, articolo 16, comma 4, e dell’articolo 517 c.p., con le pene previste da quest’ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsione speciale rispetto alla precedente, di portata generale (v., ad esempio, sul punto: Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011 – dep. 18/07/2011, Fatmir, Rv. 250639); c) mediante “l’uso di segni, figure e quant’altro” che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell’indicazione dell’origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sono apposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l’etichetta relativa all’origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all’esito di un esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di “fallace indicazione”, punibile ai sensi dell’articolo 517 c.p. (v., sul punto: Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010 – dep. 25/05/2010, P.M. in proc. Follieri, Rv. 247485); d) mediante l’uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell’imprenditore titolare o licenziatario, in modo “da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine”, a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni “evidenti” sull’esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione. Si tratta, com’e’ evidente, in quest’ultimo caso, di un’ipotesi speciale di “fallace indicazione” dell’origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, la quale e’ punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensivita’ della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico (v., in termini: Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005 – dep. 20/01/2006, Giordani, Rv. 232961).
Lo stesso articolo 4, comma 49 bis, configura la fattispecie di uso decettivo del marchio come sussidiaria, prevedendo un’apposita clausola di riserva volta a preservare la sua applicazione nei casi specifici da essa individuati.
4.3. Soffermandoci in particolare sulla fattispecie di falsa attestazione della fabbricazione dei prodotti in Italia, la condotta punibile esige che un’indicazione del tipo “prodotto 100% italiano” (o “full made in Italy”), venga apposta sui prodotti che non siano stati interamente progettati o realizzati nel nostro Paese. Com’e’ stato correttamente osservato in dottrina, non sembra integrare questa fattispecie (in attesa dei chiarimenti che potranno trarsi dal menzionato regolamento applicativo del Decreto Legge n. 135 del 2009, articolo 16, comma 1), l’apposizione dell’indicazione “made in Italy” o di una bandiera italiana, sui prodotti che in Italia abbiano subito l’ultima “lavorazione sostanziale, economicamente giustificata”, come prescritto dal Codice doganale comunitario (articolo 24, Reg. CEE 2913/1992), il che pero’ per i prodotti tessili, avviene solo quando il prodotto derivante dalla lavorazione puo’ essere inquadrato in una voce della Tariffa doganale completamente diversa da quella dei prodotti lavorati (articolo 37, Reg. CEE 2454/1993).
Spostando poi l’attenzione sulla fattispecie di uso fallace dell’indicazione “made in Italy”, la condotta punibile potra’ dirsi realizzata solo laddove l’indicazione di origine sia apposta su prodotti cui non puo’ essere attribuita l’origine italiana non avendo subito alcuna trasformazione o lavorazione sostanziale nel nostro Paese, secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2913/1992, ovvero gli stessi siano stati sottoposti esclusivamente alle operazioni elencate dall’articolo 37 del Regolamento di applicazione. In particolare, l’articolo 38 del Reg. Ce 2454/1993 dispone che vanno considerate “sempre” insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, vi sia o meno il cambiamento della voce tariffaria: le operazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il magazzinaggio, le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, lavatura, riduzione in pezzi, i cambiamenti d’imballaggio e la divisione di partite, l’insaccatura e l’inscatolamento, l’apposizione sui prodotti di marchi, etichette o altri segni distintivi, la riunione di parti di prodotto per costituire un unico pezzo.
Passando quindi ad esaminare la fattispecie dettata dal nuovo comma 49 bis (introdotto nel testo della Legge n. 350 del 2003, articolo 4, dal comma 6, del richiamato Decreto Legge n. 135 del 2009, articolo 16), la disposizione sanziona in via amministrativa la condotta diretta a trarre in inganno i consumatori sull’origine o provenienza dei prodotti commercializzati, attraverso l’uso decettivo del proprio marchio, laddove l’apposizione dello stesso sui prodotti esteri sia idoneo ad ingenerare nel pubblico (e cioe’ nel consumatore medio dello specifico settore), nelle circostanze concrete, la convinzione che la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine e, cioe’, che nel nostro Paese abbia subito almeno una lavorazione sostanziale. La disposizione, in definitiva, sanziona dei comportamenti, ascrivibili allo stesso titolare o ai licenziatari dei marchi italiani o meno, fino a poco tempo fa del tutto leciti, ma ora considerati “ingannevoli” ed “illeciti” e, pertanto, punibili, soprattutto laddove si consideri che la condotta decettiva rileva anche come atto di concorrenza sleale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2598 c.c., n. 3, il quale, com’e’ noto, vieta anche il mendacio concorrenziale.
4.4. La complessita’ della disciplina, dovuta anche alla stratificazione legislativa in materia, ha necessitato anche dell’intervento del Ministero competente. In particolare, con la Circolare n. 124898 del 9 novembre 2009, il Ministero dello sviluppo economico, dopo una breve premessa sulle finalita’ della tutela apprestata dalla Legge n. 350 del 2003, nuovo articolo 4, comma 49 bis, (il quale, come gia’ chiarito in precedenza, ha inteso irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria alla fallace indicazione dell’origine della merce, realizzata mediante l’uso del marchio dell’impresa, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita’ tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa Europea sull’origine, uso gia’ in precedenza qualificato come abusivo o illecito), ha precisato quali sono le condotte necessarie ad evitare la realizzazione dell’illecito. Secondo il Dicastero economico, la norma obbliga i soggetti interessati (dunque il titolare ed i licenziatari dei marchi), onde evitare di essere sanzionati, a procedere secondo due strade alternative: a) indicare sui prodotti, in maniera precisa ed evidente, o comunque tale da evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore, l’esatta origine o la provenienza estera, degli stessi; “l’appendice informativa” richiesta, oltre a dover essere applicata direttamente sul prodotto o sulla confezione, puo’ essere costituita da un cartellino o da una targhetta applicata allo stesso dove si precisi “prodotto fabbricato in…”, ovvero, poiche’ tale specifica indicazione non e’ piu’ richiesta dalla legge (indicazione che era invece richiesta dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, come modificato dalla Legge n. 99 del 2009, articolo 17; sulla depenalizzazione di tale condotta, v. Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010 – dep. 25/05/2010, P.M. in proc. Follieri, Rv. 247486), “prodotto fabbricato in paesi extra UE”, “prodotto di provenienza extra UE”, “prodotto importato da paesi extra UE”, “prodotto non fabbricato in Italia”; b) dichiarare in dogana, all’atto dell’importazione, le informazioni che gli stessi soggetti si impegnano a rendere in fase di commercializzazione sull’effettiva origine estera dei prodotti o delle merci. Tale attestazione, il cui modello e’ riportato in calce alla citata nota del Ministero dello sviluppo economico, va allegata alla dichiarazione doganale e ne diviene parte integrante.
Il Ministero ha poi precisato che la scelta dell’una o dell’altra modalita’ informativa deve comunque portare ad una corretta informazione dei consumatori nella fase di acquisto del prodotto. Pertanto, le indicazioni sull’origine non italiana dei prodotti devono essere poste in prossimita’ di quelle relative alla qualita’ o alle caratteristiche degli stessi “in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purche’ comunque in modo distinto dalle altre indicazioni), cosi’ da poter essere percepite chiaramente dal pubblico”. Tali indicazioni, pertanto, non debbono essere necessariamente incorporate nel prodotto potendo essere inserite anche in elementi amovibili come hang-tags o similari, aggiunti dopo l’importazione, atteso che per il rispetto della norma primaria e’ sufficiente “che l’origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione”, ancorche’ sulla base di un preciso impegno assunto dal titolare del licenziatario del marchio all’atto dell’importazione.
La nota del Dicastero economico ha poi chiarito che le nuove disposizioni non possono avere effetto retroattivo e che, pertanto, non sono applicabili ai prodotti che siano gia’ stati immessi in commercio e si trovino nei negozi e, piu’ in generale, ai prodotti che siano stati realizzati o contrassegnati col marchio dell’impresa prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, fissata al 10 novembre 2009. Questa circostanza, si aggiunge, potra’ essere oggetto di autocertificazione. A parere del citato Dicastero, le nuove norme sull’indicazione dell’origine dei prodotti non si applicano, inoltre, ai prodotti sottoposti ai regimi doganali sospensivi e a quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in commento, pur rimanendo impregiudicata l’applicazione delle norme doganali (v., a tal proposito, quanto stabilito dalla C.G.U.E. nella sentenza 9 novembre 2006, resa nella causa C-281/05 – Diesel s.p.a. -, secondo cui il regime repressivo del commercio delle merci contraffatte ed usurpative non attribuisce al titolare del marchio registrato di vietare l’attraversamento del territorio di uno Stato membro, ove il segno in questione e’ tutelato, di prodotti recanti detto marchio quando tali prodotti siano vincolati al regime di transito doganale esterno).
Ricollegandosi alle istruzioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 155971 del 30 novembre 2009, ha infine precisato che al fine di evitare di incorrere nell’illecito previsto dalla Legge n. 350 del 2000, articolo 4, nuovo comma 49 bis, all’atto della presentazione in dogana dei prodotti su cui sia opposto un marchio “decettivo” quanto all’origine dei prodotti stessi, questi ultimi devono essere muniti della necessaria “appendice informativa” o, in mancanza, dell'”attestazione” prevista dall’articolo 4, comma 49 bis. In questi casi, dunque, secondo l’Agenzia, la fattispecie di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali, avente rilevanza penale ai sensi dell’articolo 4, comma, 49 ultima parte, primo periodo, puo’ essere integrata solo attraverso una “condotta caratterizzata da ulteriori artifizi o raggiri (quid pluris)”, rispetto alle normali pratiche di immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare del marchio o dei suoi licenziatari.
5. Cosi’ ricostruita la normativa applicabile, ben puo’ ritenersi che la condotta posta in essere dal ricorrente potesse costituire una ipotesi di fallace indicazione punibile Legge n. 350 del 2003, ex articolo 4, comma 49 bis.
Ed invero, osserva il Collegio quanto al primo motivo, non potendo l’approdo valutativo dei giudici di appello costituire – in assenza di censure motivazionali (ne’ il primo ne’ il secondo motivo, infatti, eccepiscono il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e)) -, oggetto di sindacato quanto alla decettivita’ dell’etichetta apposta sui portafogli in pelle (“(OMISSIS)”), avendo ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, la Corte territoriale che l’etichetta lasciava intendere che la produzione dei portafogli fosse avvenuta in Italia, non potendo diversamente interpretarsi il marchio che volutamente riportava la parola “Italy”, atta a trarre in inganno anche un consumatore esperto e, comunque, un consumatore di media diligenza che poteva avere un legittimo interesse ad acquistare un prodotto che fosse stato anche materialmente lavorato anche in Italia, non altrettanto puo’ invece ritenersi quanto all’eccezione sollevata con il secondo motivo.
Ed invero, puo’ convenirsi con il ricorrente nell’affermare che, effettivamente, nel caso in esame ci si trovi in presenza di una fallace indicazione nel senso indicato dal comma 49 bis, atteso che nel caso di specie, i prodotti sequestrati, provenienti dalla Cina, riportavano esclusivamente il logo “(OMISSIS)”, marchio di proprieta’ di (OMISSIS) s.r.l. di cui il ricorrente e’ legale rappresentante, i quali erano privi di etichetta indicativa della loro provenienza; in altri termini, dunque, l’importatore non aveva apposto alcuna etichetta di provenienza fallace, ossia indicante falsamente un luogo di produzione, ma solo un’etichetta raffigurante il proprio marchio, tuttavia idoneo a trarre in inganno il consumatore sull’effettiva origine, fattispecie, questa, rientrante, come detto, nella previsione della Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49 bis.
Si rientra, dunque, nell’ipotesi speciale di “fallace indicazione” dell’origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, punita pero’ dal comma 49 bis, con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensivita’ della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, come ricordato dalla stessa sentenza impugnata, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico (Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005 – dep. 20/01/2006, Giordani, Rv. 232961).
6. Solo per completezza, si osserva, il caso in esame si presenta diverso rispetto a quello oggetto di esame da parte di questa stessa Sezione, deciso con la sentenza, richiamata dal P.G. di udienza (Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014 – dep. 26/05/2014, Liberti, Rv. 259721), riguardante una fattispecie in cui correttamente la decisione impugnata aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato per il reato di cui alla Legge n. 350 del 2003, articolo4, comma 49, per aver presentato alla dogana stendibiancheria di origine cinese recanti sulla confezione la bandiera nazionale ed indicazioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura “prodotto di qualita’ testato a norma Europea”.
Ed invero, nel caso ivi esaminato, la “fallace indicazione” era rappresentata dall’uso di indicazioni false e fuorvianti (dicitura “prodotto di qualita’ testato a norma Europea”) e dall’uso con modalita’ decettive di segni e figure (gli stendibiancheria, pur essendo prodotti in Cina, recavano sulla confezione la bandiera nazionale italiana e la scritta “Idea Club stendibiancheria”), donde il consumatore era indotto a ritenere che la merce fosse di origine italiana, con conseguente configurabilita’ dell’articolo 4, comma 49; diversamente, nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, l’importatore non aveva apposto alcuna etichetta di provenienza fallace, ossia indicante falsamente un luogo di produzione, ma solo un’etichetta raffigurante il proprio marchio, idoneo tuttavia ad indurre in errore il consumatore sulla effettiva origine dei prodotti, fattispecie, questa, rientrante, come detto, nella previsione della Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49 bis.
7. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, rimanendo ovviamente assorbito l’ultimo motivo.
In applicazione dell’autorevole arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, relativo proprio a fattispecie analoga, non va peraltro disposta la trasmissione all’autorita’ amministrativa. Ed infatti, come affermato dalle Sezioni Unite, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorita’ amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 40 e 41, la cui operativita’ e’ limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Sez. U n 25457 del 29/03/2012 – dep. 28/06/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

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