Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 22 giugno 2017, n. 31079

Non integra il delitto di diffamazione la lettera, allegata al verbale di assemblea condominiale, con il quale un condomino sia indicato come moroso nel pagamento delle quote condominiali, essendo la lettera in conoscenza dei soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 22 giugno 2017, n. 31079 

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 30 marzo 2016 del Tribunale di Bari, in totale riforma di quella del locale Giudice di pace in data 20 febbraio 2015, P.E. era assolto dall’accusa di diffamazione, in relazione al contenuto di una lettera, allegata al verbale di un assemblea di condominio, nella quale, riferendosi alla condomina M.M. , di professione avvocato, la donna viene definita ‘notoriamente litigiosa e mal pagatrice’ e si parla di ‘comportamenti del tutto scorretti’ tenuti nei suoi confronti.

Secondo la sentenza di primo grado le parole, diffuse in un contesto sociale medio-alto, rivestono carattere ingiurioso, perché offensive dell’onore e del decoro di un professionista, in quanto divulgate all’intera assemblea condominiale e inviate agli assenti con l’allegazione al verbale; secondo il Tribunale, invece, la condotta è scriminata dall’esercizio del diritto di critica, anche alla luce della sostanziale veridicità dell’accusa di morosità e delle numerose controversie legali intentate dalla M. contro il P. o il condominio. Si sottolinea inoltre il particolare contesto in cui le frasi sono state propalate e si esclude che sia stato superato il limite della continenza espositiva.

Contro la sentenza di appello propone ricorso il difensore della parte civile, avv. Davide Bellomo, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all’artt. 595 cod. pen., poiché a suo giudizio nel caso di specie le frasi incriminate si pongono al di fuori dei limiti di pertinenza e continenza consentiti dalla legge; la decisione impugnata avrebbe inoltre trascurato la pur grave accusa di scorrettezza rivolta alla M. .

La parte civile ricorrente critica il passaggio della decisione nella quale si afferma che il diritto di critica prevalga in quanto tale su quello alla dignità personale, poiché ciò significa negare il limite della continenza espressiva, che comunque deve caratterizzare la critica, ed ignorare il rilievo del bene specifico della reputazione dell’uomo, tutelato dalla fattispecie penale; inoltre non è esatto ritenere che le offese fossero rivolte al condomino e non all’avvocato, perché queste sono ricomprese in una missiva nella quale la persona offesa è espressamente indicata come avvocato. Ed allora utilizzare l’appellativo di ‘mal pagatore’ rappresenta certamente un offesa al professionista, poiché equivale ad indicare la persona come non affidabile e di poco conto. L’accusa di scorrettezza nei comportamenti, poi, è stata del tutto ignorata dal giudice di appello, a fronte di decisioni della Corte di cassazione nelle quali – con specifico riferimento all’ambito della critica politica, notoriamente di ambito più ampio della critica comune – è giudicata certamente offensiva la falsa attribuzione di una condotta scorretta.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1.1 La sentenza di appello giunge all’esito liberatorio sulla base di una attenta disanima di una copiosa documentazione, acquisita nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale emerge che all’esito di diverse e ravvicinate riunioni condominiali, il condominio (omissis) ritenne di procedere contro la condomina M. per decreto ingiuntivo, emesso dal giudice il 18 maggio 2009 ed impugnato senza successo dall’interessata; che la M. risulta aver convenuto il condominio con esito infausto almeno una volta (sentenza del giudice di pace di Bari del 21 gennaio 2011); che i familiari della parte civile risultano in contenzioso con l’imputato dal 2004, per opere edili realizzate dallo stesso.

In conclusione il giudice di appello ha ritenuto che le affermazioni del P. avessero un sostanziale fondamento di verità: secondo la prospettazione del Tribunale, ‘nella lettera ‘incriminata’ non compaiono gratuite valutazioni sulla persona o sulla professionalità (che davvero nulla ha a che vedere con il contesto in cui ebbero a maturare i fatti di causa) della parte civile, ma si valuta in maniera pesantemente negativa la di lei generale condotta nei rapporti condominiali, rimproverandole, in definitiva, un atteggiamento improntato a marcata ostilità nei confronti dell’esponente, oltre che di non pronta disponibilità all’adempimento dei propri doveri di condomina’ (pagina 8 della decisione impugnata).

1.2 Dalla lettura di tale passaggio risulta evidente l’infondatezza della doglianza attinente l’omessa considerazione dell’accusa di ‘scorrettezza’, che viene ricondotta, nella lettura che ne fa il giudice di appello, alla ‘marcata ostilità nei confronti dell’esponente’.

1.3 Tema centrale posto all’attenzione di questa Corte, allora, resta quello della pertinenza e continenza delle parole utilizzate nello scritto di cui all’imputazione, poiché non può dubitarsi della prevalenza del diritto di manifestazione del pensiero (sub specie di diritto di critica) rispetto a quello alla dignità personale, laddove il primo si mantenga nei limiti a tale scopo individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

Va infatti considerato che la sussistenza dell’esimente del diritto di critica rispetto al reato di diffamazione presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione proprio nella sussistenza del diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 – dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708); l’esercizio del diritto in parola consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive, al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta.

2.1 In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell’individuare i tre requisiti caratterizzanti la scriminante nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato e in tale ottica ha evocato il parametro della attualità della notizia: una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell’interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia nell’attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica (tra le ultime, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789.

2.2 Con riferimento specifico al diritto di critica, poi, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 – dep. 10/02/2011, Simeone e altri, Rv. 249239). Tale affermazione trova eco in una recente decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, Sez. 2, 27/11/2012, Mengi v. Turkey, p.49), che distingue tra ‘giudizi di fatto’ e di ‘valore’, poiché mentre l’esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo; diversamente la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore comporterebbe un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.

2.3 Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 4031 del 30/10/2013 – dep. 29/01/2014, De Marzo, Rv. 258674; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 – dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218). Ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004 – dep. 25/01/2005, Scalfari, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764).

2.4 Questi principi possono trovare applicazione, oltre che nelle ipotesi di diffamazioni commesse con il mezzo della stampa, anche al caso di specie, sia pure con i dovuti adattamenti, poiché l’efficacia scriminante del diritto di cronaca e di critica non riguarda solo la attività di scrittori, giornalisti, anchorman televisivi ecc., ma anche quella del comune cittadino, al quale la Costituzione riconosce il diritto di manifestazione del pensiero.

2.5 Così, in riferimento al requisito della rilevanza sociale (che insieme con quello della continenza e della verità della notizia, è ritenuto, come si è visto, dalla giurisprudenza indispensabile perché la condotta denigratoria sia scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen.) si è osservato che esso vada parametrato all’ambito di oggettivo, potenziale interesse della notizia stessa, poiché la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, in motivazione).

Infatti, mentre – ad esempio – una informazione di carattere politico è, almeno in astratto, rilevante erga omnes (e, per tal motivo, può essere diffusa, anche se sfavorevole a taluno, attraverso i media), una notizia relativa alle vicende condominiali non può andare oltre il ristretto perimetro rappresentato dalla cerchia dei condomini ed, eventualmente, dei terzi che con il condominio sono in rapporti.

In applicazione di tale principio, questa Sezione ha ritenuto che ‘integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti’ (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv. 237728); analogamente, la Sezione Feriale ha escluso la ricorrenza della causa di giustificazione, nella comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di tali fatti ancorché veri (Sez. F, n. 39986 del 28/08/2014, Cervino, Rv. 261720).

2.6 Ulteriori considerazioni devono svolgersi con riferimento al requisito della continenza.

Questa Corte ha in passato precisato che ‘poiché nessuno può ergersi a giudice dell’indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l’esimente postula il limite della continenza onde evitare che l’esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all’altrui reputazione’ (Sez. 5, n. 19148 del 19/04/2006, Reccagni, 234430).

Il requisito della continenza, secondo l’insegnamento richiamato, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile dai due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione qui di seguito elencati:

1) dalle espressioni usate, che possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non debbono essere oggettivamente denigratorie e rappresentative di un dolusmalus di gratuita denigrazione;

2) dalla sfera di tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico, in quanto la propalazione è giustificata se mantenuta in termini strettamente necessari per esercitare il diritto.

Particolare significato assume il contesto nel quale l’espressione denigratoria viene utilizzata; in questa prospettiva incensurabile, perché rispondente ad una consolidata massima di esperienza, appare la considerazione del Tribunale secondo la quale le assemblee condominiali sono ‘notori focolai di litigiosità’, come la casistica dei repertori di giurisprudenza insegna; di conseguenza, i giudizi espressi in quella sede, che siano contestati come diffamatori o ingiuriosi (la tematica del diritto di critica si poneva negli stessi termini rispetto al diverso reato di ingiuria, oggi depenalizzato, soprattutto sotto il profilo della continenza espressiva) devono essere contestualizzati in quel particolare ambito.

In applicazione dei principi innanzi trascritti, questa Sezione ha ritenuto non punibile, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., il condomino che, nel corso di assemblea condominiale, a fronte dell’ingiusta contabilizzazione, oggettivamente falsa, e dell’arrogante resistenza dell’amministratore che si era rifiutato di chiarire la situazione, aveva sollecitato, provocatoriamente, i condomini dissenzienti ad agire in via giudiziaria, affermando, testualmente, ‘Ci hanno fregato dieci milioni, possono fregarcene cento’ (Sez. 5, n. 5767 del 23/02/1998, Saturni, Rv. 210750).

Parimenti non punibile è stata ritenuta la condotta tenuta nel corso di un assemblea condominiale, di rivolgere all’amministratore del condominio al quale apparteneva l’abitazione dell’imputata l’epiteto ‘incompetente’, in considerazione del contesto della discussione, nel corso della quale il termine di cui all’imputazione veniva formulato, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dell’amministratore (Sez. 5, n. 5633 del 05/12/2014 – dep. 05/02/2015, Ponti, non massimata).

In entrambi i casi è stato ritenuto decisivo il fatto che le espressioni utilizzate non trascendessero di per sé i limiti dell’esercizio del diritto di critica, non investendo la persona dell’amministratore in quanto tale, ma gli atti dallo stesso compiuti nel compimento del proprio incarico.

In senso opposto, pur ribadendo che l’espressione offensiva deve essere valutata non prima di essere calata nei contesto nel quale essa è stata pronunciata, è stata esclusa la ricorrenza della causa di giustificazione rispetto all’epiteto di ‘architetto del cazzo’, pronunciato all’indirizzo della persona offesa, da parte dell’imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità (Sez. 5, n. 33221 del 31/05/2012, Durante, non massimata).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso, con argomentazioni non manifestamente illogiche, né contraddittorie e coerenti sotto il profilo logico-giuridico con gli orientamenti espressi da questa Corte di legittimità, che le parole utilizzate nella lettera allegata al verbale di assemblea condominiale, pure significative di una forte critica, fossero dirette alla denigrazione della persona offesa, sia perché la M. non è mai chiamata in causa come avvocato, ma sempre solo come condomina, sia perché i rifermenti alla litigiosità, alla morosità ed alla scorrettezza, attengono tutti sempre e solamente alla condotta della stessa nei rapporti condominiali.

In conclusione il ricorso proposto dalla parte civile va rigettato.

Ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., in presenza della richiesta della difesa dell’imputato ed in mancanza di giustificati motivi per la compensazione totale o parziale, la parte civile ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato, che si liquidano in complessivi Euro 2000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dall’imputato, che liquida in complessivi Euro 2000, oltre accessori come per legge.

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