Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 2 novembre 2016, n. 45997

Configurabile il dolo eventuale nella condotta del conducente che in stato di ebbrezza aveva viaggiato contro mano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l’effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 2 novembre 2016, n. 45997

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/01/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. TOCCI S., che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi altresi’ per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 18220/15 deliberata in data 11/03/2015, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti di (OMISSIS) il 20/06/2013 dalla Corte di assise di appello di Torino.

1.1. Come rilevato dalla pronuncia di annullamento, “con sentenza emessa il 20/07/2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, procedendo con rito abbreviato, condannava (OMISSIS) alla pena di anni venti di reclusione, ritenendolo responsabile dell’omicidio, ascritto al capo 1) della rubrica, di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che viaggiavano, quali trasportati, a bordo dell’autovettura Opel Astra, con cui collideva il suo veicolo Audi Q7, che guidava in stato di ebbrezza, con cui stava percorrendo contromano la carreggiata nord dell’autostrada A26. Questa ipotesi di reato veniva unificata sotto il vincolo della continuazione con quella ascrittagli al capo 2), consistente nelle lesioni personali gravi cagionate a (OMISSIS), che era alla guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime dell’incidente. L’imputato, inoltre, veniva condannato per il reato ascrittogli al capo 3), consistente nella guida in stato di ebbrezza nelle circostanze di fatto e con le conseguenze delittuose di cui al capo 1), per il quale gli veniva irrogata la pena di anni uno di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda. Il (OMISSIS), inoltre, veniva condannato per il reato di cui al capo 4), consistente nel porto di un coltello a serramanico con lama lunga 9,30 centimetri, che portava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo, per il quale veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 800,00 Euro di ammenda”. Con sentenza del 20/06/2013, la Corte di assise di appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado

1.2. Nel dar conto delle ragioni dell’annullamento, la Prima Sezione di questa Corte rilevava, in primo luogo, la mancata risposta, da parte dei giudici di merito al “quesito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del (OMISSIS), consistente nel comprendere se lo stesso, al momento dell’impatto con l’autovettura Opel Astra condotta dal (OMISSIS), procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nel quale versava; procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l’evento mortale che correva e accettandolo, allo scopo di sfidare il pericolo che correva con tale condotta di guida abnorme; ovvero, procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l’evento rischioso che poteva correre con il suo comportamento, ma non accettandolo”. Inoltre, osservava ancora la Prima Sezione, “la sentenza impugnata presenta delle carenze motivazionali oggettive, atteso che nella ricostruzione dei fatti delittuosi non era possibile ignorare gli effetti che lo stato di ebbrezza aveva potuto provocare nel processo di determinazione del (OMISSIS), con quanto di conseguenza ai fini della sussistenza o meno di quella particolare figura di dolo – il dolo eventuale – connotata proprio, rispetto alla colpa cosciente, da una residua, anche se sfocata in confronto a quella netta del dolo diretto, presenza dell’elemento volitivo”; le pronunce di merito, osservava ancora la sentenza di annullamento, non hanno precisato “se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il (OMISSIS) avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato al capo 1)”.

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Torino, con sentenza deliberata in data 20/01/2016, ha riformato in melius la sentenza di primo grado quanto alla pena irrogata per i reati di cui ai capi 1) e 2), confermandola nel resto.

La Corte di merito ha risolto in senso positivo la questione delle reali capacita’ cognitive dell’imputato al momento del fatto, richiamando una serie di elementi: la condotta tenuta da (OMISSIS) quando era uscito dal locale in cui si era trattenuto; la corretta condotta di guida dell’imputato almeno nella prima parte del percorso autostradale; la valutazione del comportamento tenuto durante il diverbio con (OMISSIS); la circostanza che, nell’immediatezza del sinistro, (OMISSIS) non era affatto apparso in stato confusionale agli automobilisti e agli agenti intervenuti.

Il giudice del rinvio ha quindi ripercorso i dati probatori acquisiti sulla scorta degli indicatori della configurabilita’ del dolo eventuale delineati, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, dalla sentenza delle Sezioni unite n. 38343 del 2014. Quanto alla lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa, la Corte di merito sottolinea che (OMISSIS) ha effettuato un’inversione sull’autostrada, manovra di estrema pericolosita’ e vietata, percorrendo contromano circa 17 chilometri. Con riguardo alla personalita’ e alle pregresse esperienze dell’agente, la sentenza impugnata osserva che l’imputato e’ un abile guidatore, avendo fatto per oltre tre anni l’autotrasportatore, senza incorrere in alcun incidente, mentre, con riferimento alla durata e alla ripetizione dell’azione, rileva come sia stato accertato che dalle ore 4,55 fino alle 5,07 circa l’imputato ha percorso – a una velocita’ descritta da tutti i testi come molto elevata – per 17 chilometri la carreggiata autostradale in direzione contraria al senso di marcia: richiamate le testimonianze dei vari automobilisti che avevano incrociato il veicolo dell’imputato, il giudice del rinvio ha rilevato che egli “aveva continuato a marciare ad elevatissima velocita’ per circa dieci minuti senza porre in essere alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l’urto con altri veicoli, contando sulla sua abilita’”. Quanto al comportamento successivo al fatto, la sentenza impugnata ha sottolineato che, nell’immediatezza, (OMISSIS) si era preoccupato unicamente di negare la propria responsabilita’, disinteressandosi della sorte degli occupanti del veicolo con il quale era entrato in collisione e preoccupandosi solo delle condizioni dell’amica. In relazione all’indicatore concernente il fine della condotta e la compatibilita’ delle conseguenze collaterali, la sentenza impugnata – condivise le critiche rivolte dalla Prima Sezione di questa Corte ai rilievi, sul punto, della sentenza annullata – ha rilevato che (OMISSIS) “aveva consapevolmente posto in essere una condotta di guida palesemente grave e pericolosa per gli utenti della strada, ma anche per se’ stesso, ed aveva accettato il probabile verificarsi di una collisione con i veicoli che viaggiavano in direzione di marcia opposta”, il che rende ragione della “sussistenza di una chiara volizione e perseveranza nella condotta”. Per quanto riguarda la probabilita’ di verificazione dell’evento, la sentenza impugnata ha rilevato che “tutte le circostanze fattuali del caso concreto esprimono senza alcun dubbio la concretizzata sussistenza in capo all’imputato dell’effettiva, tangibile e percepibile possibilita’ di verificazione di un evento grave anche mortale che si coniuga con la decisione di rischiare “costi quel che costi”, dovendosi escludere, in particolare, che (OMISSIS) non si fosse reso conto di viaggiare contromano in considerazione del fatto che aveva ricevuto da piu’ automobilisti ripetute e insistite segnalazioni acustiche e luminose: l’imputato aveva obbligato gli automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale, in quanto egli manteneva la propria direzione di marcia e non effettuava alcuna manovra di emergenza. Quanto alle conseguenze negative per l’autore, la sentenza impugnata ha osservato che sono pacifiche le possibili conseguenze negative anche per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture e che, avendo ben chiara la previsione di un evento foriero di gravi conseguenze per l’incolumita’ e potendosi astenere dal perseverare in una condotta di guida altamente pericolosa, (OMISSIS) “si e’ invece determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di una o piu’ persone di talche’ l’incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, e’ stato da lui pienamente voluto”. Con riguardo alla c.c..dd. “prima formula di Frank”, alla stregua delle acquisizioni probatorie emerge, secondo la Corte di merito, come sia possibile concludere che, quando ha tenuto la condotta causalmente collegata con il verificarsi della collisione frontale, (OMISSIS) aveva accettato in anticipo tali probabili conseguenze per l’ipotesi che si verificassero.

3. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 20/01/2016 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso i difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 – erronea applicazione degli articoli 42 e 43 c.p., inosservanza dell’articolo 627 c.p.p. e vizi di motivazione.

La sentenza impugnata non ha individuato dati ulteriori rispetto a quelli gia’ rilevati dalla sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, ma si e’ limitata a riproporre gli stessi argomenti gia’ rappresentati a sostegno della configurabilita’ del dolo eventuale, ossia che (OMISSIS) aveva agito in stato di ubriachezza, che aveva percorso parecchi chilometri contromano, che altri automobilisti avevano cercato di risvegliare la sua attenzione, argomenti, questi, inidonei ad individuare con certezza nel caso di specie la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

La sentenza impugnata e’ inoltre incorsa in un travisamento della prova: commentando l’episodio dello screzio tra (OMISSIS) e un altro automobilista e descrivendo il comportamento dell’imputato dopo l’incidente, la sentenza ha osservato che le persone che avevano avuto contatti con l’imputato ne avevano riscontrato la lucidita’, laddove la stessa sentenza rileva che (OMISSIS) e la moglie (OMISSIS) avevano supposto che l’uomo fosse in stato confusionale, essendo stati colpiti dagli occhi molto rimpiccioliti “come se avesse bevuto molto o si fosse drogato”.

La sentenza impugnata ha eluso il problema posto dalla sentenza di annullamento in ordine alla verifica dell’eventuale incidenza dello stato di ubriachezza sulle capacita’ cognitive di (OMISSIS) e, quando afferma che l’imputato era “perfettamente in grado di comprendere e di volere”, sembra confondere il problema dell’imputabilita’ con quello della colpevolezza; manca una motivazione esauriente e piu’ completa e persuasiva di quella offerta dalla sentenza annullata in ordine alla verifica se, atteso lo stato di ubriachezza di (OMISSIS), egli si fosse reso perfettamente conto della situazione nell’ambito della quale agiva e avesse deciso di agire pur essendosi configurata la possibilita’/probabilita’ dell’evento illecito.

In ordine al movente, la sentenza impugnata si affida a semplici congetture, mentre neanche la descrizione delle entrate e delle uscite di (OMISSIS) dall’autostrada aggiunge qualcosa di nuovo alla tesi della configurazione del dolo eventuale, risultando anzi tali condotte incomprensibili se valutate secondo le regole di esperienza mutuate dalla “normalita’”, mentre si spiegano agevolmente se ricollegate allo stato di urbiachezza dell’imputato, che solo puo’ spiegarne il comportamento: solo una persona che non ha un’esatta rappresentazione della realta’ e che a seguito dell’ubriachezza erra nella valutazione del contesto in cui si trova ad agire puo’ pensare di compiere un’inversione di marcia sull’autostrada e percorrere diversi chilometri contromano senza provocare incidenti di cui lui per primo potrebbe essere vittima. Cadendo in aperta contraddizione, la sentenza impugnata richiama il fatto che (OMISSIS) fosse un esperto automobilista, qualita’, questa, che, se la sua visione delle cose non fosse stata alterata dall’ubriachezza, lo avrebbe certamente indotto ad agire in modo conforme alle regole sulla circolazione stradale; da nessun elemento puo’ trarsi la convinzione che (OMISSIS) si sia consapevolmente reso conto del suo operare e con lucidita’ abbia compreso che poneva in essere una condotta in grado di causare il grave evento verificatosi e che, nonostante questa previsione, egli abbia ugualmente agito “costi quel che costi”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Per una compiuta disamina delle varie censure proposte dal ricorso, e’ opportuno muovere da quella che denuncia la mera riproposizione da parte del giudice del rinvio di dati e argomenti gia’ rappresentati dalle precedenti sentenze di merito. La censura e’ infondata, poiche’ la sentenza oggi in esame, in realta’, ha, uniformandosi alle indicazioni della Prima Sezione di questa Corte, disatteso vari passaggi motivazionali della sentenza della Corte di assise di appello allora impugnata (ad esempio, quello sull’intento dell’imputato di dimostrare la propria abilita’ di guida), proponendo argomentazioni di segno diverso e facendo leva su dati probatori non adeguatamente valorizzati dai primi giudici: cio’ in linea con l’ambito di autonomia valutativa del giudice del rinvio, che, a fronte di un annullamento per vizi motivazionali, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333). Non sussiste, dunque, la denunciata inosservanza dell’articolo 627 c.p.p..

3. Cio’ posto, mette conto richiamare, in premessa e in estrema sintesi, alcuni passaggi argomentativi della pronuncia delle Sezioni unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014) indicata dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione come necessario punto di riferimento per il giudice del rinvio e valorizzata dalla Corte di assise di appello di Torino nella definizione del percorso motivazionale che ha condotto a confermare, nel caso di specie, la configurabilita’, in capo all’imputato, del dolo eventuale. Le Sezioni unite hanno affermato (par. 43.2.) che “se la previsione e’ elemento anche della colpa cosciente, e’ sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente”, laddove “la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla piu’ grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso”. Cio’ che risulta dirimente, ai fini della configurabilita’ del dolo eventuale, e’ l’accertamento di un atteggiamento psichico indicativo di “una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta” (par. 50). Nella consapevolezza della complessita’ dell’accertamento giudiziale dell’elemento soggettivo del reato, le Sezioni unite hanno indicato alcuni indizi o indicatori del dolo eventuale: nella sintesi offertane dalla massima ufficiale, le Sezioni unite hanno affermato che per la configurabilita’ del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si e’ verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, puo’ fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalita’ e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilita’ con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilita’ di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si e’ svolta l’azione nonche’ la possibilita’ di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cd. prima formula di Frank). Agli indicatori individuati dalle Sezioni unite ha fatto diffusamente riferimento la sentenza impugnata per ricostruire gli elementi significativi ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico.

4. Prima di esaminare le censure del ricorrente relative a detta ricostruzione e ai vari passaggi argomentativi in cui si articola, e’ necessario muovere dai rilievi difensivi secondo i quali solo l’ubriachezza puo’ spiegare il comportamento di (OMISSIS) e solo una persona che, a causa dell’ubriachezza, non ha un’esatta rappresentazione della realta’ ed erra nella valutazione del contesto in cui si trova ad agire puo’ pensare di realizzare una condotta come quella dell’imputato (inversione di marcia in autostrada e transito per diversi chilometri contromano).

Al riguardo, deve rilevarsi che la sentenza di annullamento aveva attribuito al giudice del rinvio il compito di accertare l’elemento soggettivo sotteso alla condotta di (OMISSIS), muovendo dall’individuazione di lacune motivazionali relative, in particolare, al “se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il (OMISSIS) avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato al capo 1)”: accertamento, questo devoluto al giudice del rinvio, incompatibile con qualsiasi forma di “automatismo” tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo eventuale evocata, in qualche passaggio, dal ricorrente.

D’altra parte, univoca e’ la ricostruzione dei rapporti tra ubriachezza e colpevolezza accolta dalla giurisprudenza di questa Corte (e richiamata anche dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione). Infatti, la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiche’ l’articolo 92 c.p. nel disciplinarne l’imputabilita’ nulla dice in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli articoli 42 e 43 c.p. (Sez. 6, n. 38513 del 22/05/2008 – dep. 09/10/2008, Fiamenghi, Rv. 241399; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 42387 del 28/09/2007 – dep. 16/11/2007, Bruschi, Rv. 238111). Anche la giurisprudenza costituzionale ha attribuito al giudice, nei casi di cui all’articolo 92 c.p., il compito di “accertare di volta in volta, secondo la giurisprudenza corrente, il titolo di colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell’atteggiamento psicologico in concreto assunto dall’ubriaco al momento nel quale commise il fatto” (Corte cost., n. 33 del 1970). Con particolare riferimento al dolo diretto (ma con argomentazioni valide anche per il dolo eventuale), questa Corte ha avuto modo di precisare che l’azione esercitata sulla psiche del soggetto dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo diretto, per la cui esistenza non e’ richiesta una analisi lucida della realta’, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto (Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008 – dep. 27/10/2008, Filippini, Rv. 241555; conf. Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012 – dep. 01/02/2013, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015 – dep. 21/07/2015, Gambina, Rv. 264428).

La ricostruzione dei rapporti tra ubriachezza e colpevolezza consolidata nella giurisprudenza di legittimita’ e la natura dell’accertamento univocamente devoluto al giudice del rinvio in ordine all’elemento psicologico del reato convergono nel delineare il perimetro di tale accertamento: posto il dato acquisito e cristallizzato nella non contestata imputazione sub 3) dello stato di ubriachezza di (OMISSIS), da tale stato non puo’, per cio’ solo, discendere l’impossibilita’ di configurare, nel caso di specie, il dolo eventuale. Il che, per un verso, rende ragione dell’infondatezza dei rilievi difensivi sopra richiamati e, per altro verso, chiama in causa la motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine all’accertamento delle capacita’ cognitive dell’imputato al momento del fatto.

5. Molteplici doglianze investono tale profilo della sentenza impugnata. Al riguardo, su un piano generale, rileva il Collegio che il ricorso opera una critica frammentaria alla motivazione della sentenza impugnata, enucleando, all’interno di un articolato percorso motivazionale, solo alcuni degli argomenti e dei dati probatori valorizzati dal giudice del rinvio, ma omettendo la loro valutazione nel quadro complessivo all’interno dei quali sono stati collocati: sotto questo profilo, il ricorso risulta carente della necessaria, puntuale correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

In ogni caso, la sentenza impugnata ha risolto positivamente la questione delle capacita’ cognitive dell’imputato al momento del fatto, richiamando, al riguardo, in primo luogo, la condotta tenuta dall’imputato al momento dell’uscita dal locale nel quale si era intrattenuto: l’addetto alla sicurezza del locale ha descritto (OMISSIS) come uno che aveva sicuramente bevuto, ma – per come ragionava e si muoveva – sufficientemente lucido e cosciente per capire cosa succedeva; ha riferito inoltre il teste che l’imputato si era allontanato dal locale senza chiedere aiuto, benche’ dovesse salire per una stretta scala sorreggendo la ragazza che lo accompagnava. Il giudice del rinvio richiama poi gli accadimenti successivi all’uscita dal locale (verso le 2,00): alle 3.12.15 l’autovettura di (OMISSIS) era entrata in autostrada al casello di (OMISSIS); alle 3.27.25 il veicolo era uscito dal casello di (OMISSIS); alle 3.27.45 era rientrato in autostrada dallo stesso casello; alle 3.37.36 era nuovamente uscito al casello di (OMISSIS), dal quale era rientrato in autostrada alle 4.21.40; alla luce di tali dati, la Corte di merito sottolinea la corretta condotta di guida tenuta, in questa fase, dall’imputato, che, dal momento in cui ha smesso di bere, ha guidato per diverse ore, affrontando percorsi cittadini e autostradali, senza incorrere in incidenti e mantenendo condotte di guida consone alle necessita’ contingenti. Sul punto, le censure del ricorrente svalutano i dati richiamati dal giudice di merito, che, con motivazione congrua e aderente agli elementi probatori posti a sostegno dell’argomentazione, ha valorizzato, sul piano dell’attitudine dimostrativa delle capacita’ cognitive dell’imputato, la condotta tenuta nel segmento temporale compreso tra l’uscita dal locale e l’inversione del senso di marcia, segmento significativo sul piano temporale (diverse ore), cosi’ come su quello delle concrete condotte di guida di (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha poi richiamato il comportamento tenuto dall’imputato durante il diverbio con (OMISSIS): sul punto, il ricorso denuncia il travisamento della prova costituita dalle testimonianze di (OMISSIS) e dalla moglie (OMISSIS), entrambe, secondo il ricorrente, dimostrative dello stato confusionale in cui versava l’imputato. Il denunciato travisamento – dedotto dal ricorrente sulla base dei brani delle indicate testimonianze riportati nella stessa sentenza impugnata – non sussiste. Le deposizioni dei testi fanno riferimento allo stato di ebbrezza di (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e, nella supposizione di (OMISSIS), a un suo stato confusionale: nei termini indicati, tali dati non sono travisati dal giudice del rinvio, che – fermo restando il dato dell’ubriachezza dell’imputato, dato, questo, non contestato (“pacifico”, sottolinea la Corte di merito) e integrante il costante punto di riferimento della sentenza impugnata nell’accertamento dell’elemento psicologico alla luce delle indicazioni della sentenza di annullamento – ha valutato il comportamento dell’imputato, quando resosi conto dello spavento causato ai figli della coppia, aveva alzato le mani chiedendo scusa per il proprio comportamento; e’ su tale fatto che – senza obliterare la condizione di ebbrezza in cui si trovava l’imputato – la sentenza impugnata ha fondato il rilievo della significativa comprensione da parte di (OMISSIS) della pericolosita’ della propria condotta nei confronti di (OMISSIS): l’imputato, nell’iter motivazionale della sentenza impugnata, si trovava “in condizione di valutare adeguatamente, con discreto grado di consapevolezza, le possibili conseguenze per l’incolumita’ delle persone” dipendenti dalle sue condotte. In rilievo e’ coerente con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialita’ logica, tanto piu’ che, nel percorso argomentativo del giudice del rinvio, esso si salda agli ulteriori elementi tratti dalla circostanza che, subito dopo il sinistro, (OMISSIS) non era affatto apparso in stato confusionale agli automobilisti e agli agenti intervenuti (l’assistente capo (OMISSIS) descriveva (OMISSIS) come consapevole dell’accaduto, precisando che aveva risposto, con sollecitudine e coerenza, a tutte le domande rivoltegli). Non meritano, dunque, accoglimento le censure del ricorrente in ordine all’accertamento svolto dalla sentenza impugnata in ordine alle capacita’ cognitive dell’imputato al momento del fatto.

6. Anche le ulteriori censure proposte dal ricorso non sono fondate.

Come si e’ anticipato, la sentenza impugnata ha ripercorso i dati probatori acquisiti alla luce degli indicatori della configurabilita’ del dolo eventuale delineati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 38343 del 2014. Oltre a richiamare, con riguardo alla divergenza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa, nonche’ alla durata e alla ripetizione dell’azione, la manovra, di estrema pericolosita’ e vietata, consistita nell’inversione del senso di marcia sull’autostrada, proseguita viaggiando (dalle ore 4,55 fino alle 5,07 circa) contromano per circa 17 chilometri a una velocita’ descritta da tutti i testi come molto elevata, il giudice del rinvio ha fatto riferimento, in relazione all’indice rappresentato dalla personalita’ e dalle pregresse esperienze dell’agente, alla circostanza che (OMISSIS) aveva svolto, per oltre tre anni, l’attivita’ di autotrasportatore, senza incorrere in alcun incidente: sul punto, il ricorrente denuncia un profilo di contraddittorieta’ della motivazione, posto che la qualita’ di esperto automobilista dovrebbe indurre a ritenere che, senza l’alterazione derivante dall’ubriachezza, l’imputato non avrebbe violato la disciplina della circolazione stradale. La doglianza ripropone, sia pure riferendola allo specifico profilo soggettivo individuato dal giudice del rinvio, la censura, sopra esaminata e disattesa, secondo cui solo l’ubriachezza puo’ spiegare il comportamento di (OMISSIS). Al riguardo, comunque, puo’ aggiungersi che, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, il riferimento, correlato all’indicata esperienza professionale, relativo alla capacita’ dell’imputato di valutare la pericolosita’ della propria condotta, non puo’ essere disgiunto dagli elementi richiamati immediatamente dopo dalla Corte di assise di appello di Torino, che ha puntualmente esaminato le testimonianze dei vari automobilisti che avevano “incrociato” l’auto dell’imputato che viaggiava contromano: l’autista di un TIR (OMISSIS), ad esempio, ha riferito che l’auto che gli veniva incontro non si spostava dalla carreggiata sulla quale viaggiava, costringendo lo stesso TIR ad una sterzata che gli consenti’ di immettersi nella corsia di emergenza ed evitare la collisione. Testimonianze di analogo tenore sono state rese da altri conducenti di autoveicoli che avevano “incrociato” il SUV dell’imputato: (OMISSIS), che seguiva il TIR di (OMISSIS), si era anch’egli dovuto spostare sulla corsia di emergenza; (OMISSIS) ha riferito che il conducente del SUV che viaggiava contromano non aveva fatto nulla per evitare ne’ la propria auto, ne’ quella degli amici, proseguendo sulla corsia dove lo avevano incrociato senza frenare o tentare di sterzare; (OMISSIS) raccontava che il conducente, incrociandolo, non aveva adottato alcuna contromisura, ma aveva proseguito contromano. Dall’analitica descrizione da parte degli automobilisti della peculiare condotta di guida dell’imputato, la sentenza impugnata ha tratto argomento per valutare come nel comportamento tenuto da (OMISSIS) non fosse rinvenibile alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli avesse fatto affidamento sulla possibilita’ di evitare l’evento; in altri termini, continua il giudice del rinvio, l’imputato non ha posto in essere nel segmento temporale in esame – alcuna manovra, che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l’urto con gli altri veicoli contando sulla sua abilita’. I rilievi sintetizzati, che, come si avra’ modo di precisare ulteriormente, nell’economia delle valutazioni della sentenza impugnata contribuiscono a dar conto dell’esclusione della riconducibilita’ dell’atteggiamento mentale dell’imputato alla colpa cosciente, non hanno formato oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso e, comunque, sono idonei ad escludere la fondatezza della doglianza richiamata e di quelle, non puntualmente correlate alle argomentazioni del giudice del rinvio, relative alla consapevolezza in capo a (OMISSIS) della condotta e dell’evento che ne poteva seguire. Conclusione, questa, ulteriormente confermata, nella motivazione della sentenza impugnata, dall’esame del comportamento successivo al fatto, che – oltre alle gia’ richiamate deposizioni circa il suo stato mentale – ha visto l’imputato preoccuparsi unicamente di negare di essere il responsabile dell’incidente e di aver viaggiato contromano.

Ne’ colgono nel segno le censure del ricorrente relative al movente, a proposito del quale la sentenza impugnata, lungi dal riproporre il vizio della sentenza annullata, ha aderito ai rilievi critici della Prima Sezione di questa Corte: in tale prospettiva, la Corte di merito ha escluso sia la possibilita’ di far riferimento a un progetto meramente esibizionistico o teso ad innescare una grave turbativa nel traffico, sia, piu’ in generale, il ricorso a valutazioni psicologiche meramente congetturali, osservando, invece, per un verso, che la decisione di effettuare un’inversione del senso di marcia era stata improvvisa e indipendente da errori commessi nell’imboccare il casello di uscita dall’autostrada e, per altro verso, che l’imputato aveva avuto numerose occasioni per porre rimedio ad un’eventuale errata manovra di guida, ma nessuna di tali opportunita’ era stata sfruttata.

La sentenza impugnata ha poi rilevato, con riguardo alla probabilita’ di verificazione dell’evento, che “tutte le circostanze fattuali del caso concreto esprimono senza alcun dubbio la concretizzata sussistenza in capo all’imputato dell’effettiva, tangibile e percepibile possibilita’ di verificazione di un evento grave anche mortale che si coniuga con la decisione di rischiare “costi quel che costi””; all’atto del sinistro provocato, (OMISSIS) si era reso conto di viaggiare contromano per il lungo tratto autostradale indicato – per le ripetute e insistite segnalazioni acustiche e visive degli automobilisti, costringendo questi ultimi, come si e’ visto, ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale e mantenendo, invece, la propria direzione di marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza: il che, nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, concorre a rendere ragione della riconoscibilita’, in capo all’imputato, di “un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta dalla propria condotta” (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.). Il punto merita di essere rimarcato: adesione all’evento e probabilita’ di sua verificazione sono riconoscibili, nell’iter motivazionale della sentenza impugnata, (anche) alla luce del dato, appena richiamato, ossia del fatto che (OMISSIS) aveva obbligato i vari automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale, mentre lui manteneva la propria direzione di marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza. L’imputato, dunque, aveva avuto modo di confrontarsi reiteratamente con lo specifico tipo di evento poi verificatosi (la collisione con le auto che viaggiavano nella corretta direzione di marcia), evento, pertanto, concretizzatosi, nella sequenza degli accadimenti ricostruita dalla Corte di merito, non all’improvviso e nonostante manovre dell’agente tese ad evitarlo, ma come frutto di un “atteggiamento di scelta antigiuridica” (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.), ossia come decisione di agire (di proseguire la guida a forte velocita’, contromano e senza effettuare alcuna manovra di emergenza) “costi quel che costi”. Il dato relativo alla condotta tenuta dall’imputato rispetto agli automobilisti che gli venivano incontro (non adeguatamente valorizzato dalla sentenza della Corte di assise di appello annullata) e’ stato sottolineato (perfino dal punto di vista grafico) dalla sentenza impugnata, assumendo significativo rilievo nel percorso motivazionale: esso, tuttavia, non ha formato oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che, sotto questo profilo, risulta del tutto inidoneo a disarticolare il ragionamento svolto dal giudice del rinvio.

A fronte poi delle pacifiche possibili conseguenze negative anche per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture, rileva ancora la sentenza impugnata in relazione all’indice connesso alle conseguenze negative anche per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture, che (OMISSIS), pur avendo ben chiara la previsione di un evento foriero di gravi conseguenze per l’incolumita’ e potendosi astenere dal perseverare in una condotta di guida altamente pericolosa, “si e’ invece determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di una o piu’ persone di talche’ l’incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, e’ stato da lui pienamente voluto”, conclusione, questa, ribadita anche con riguardo alla c.d. “prima formula di Frank”. In linea con il principio di diritto secondo cui ricorre il dolo eventuale quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilita’ di verificazione dell’evento concreto e cio’ nonostante si sia determinato ad agire anche a costo di causare l’evento lesivo (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.), la motivazione della sentenza impugnata non e’ inficiata dalle ulteriori deduzioni del ricorrente. Esclusa univocamente dal tenore complessivo della motivazione qualsiasi impropria sovrapposizione rispetto al tema dell’imputabilita’, la sentenza impugnata ha risposto, nei termini indicati, al quesito fondamentale individuato dalla sentenza di annullamento di questa Corte, laddove le censure proposte dal ricorso fanno leva sull’assunto che lo stato di ubriachezza in cui si trovava l’imputato precludesse la rappresentazione del contesto in cui egli agiva e la conseguente decisione di agire nonostante tutto: assunto confutato dal giudice del rinvio sulla base di una motivazione esente da vizi logici ed ancorata a plurimi dati probatori concernenti direttamente le condizioni psicologiche dell’imputato (prima e immediatamente dopo il fatto) e circostanze ritenute dimostrative, sulla base di una puntuale ricostruzione articolata alla stregua dei criteri indicativi delineati dalle Sezioni unite di questa Corte, della riconoscibilita’ in capo all’imputato al momento del fatto del dolo eventuale.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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