Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 2 novembre 2016, n. 45996

La particolare tenuità del fatto non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 2 novembre 2016, n. 45996

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/12/2014 del TRIBUNALE di CASSINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. TOCCI S., che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito altresi’, per le parti civili, l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese e, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 16/12/2014, il Tribunale di Cassino ha confermato la sentenza del 15/02/2013 con la quale il Giudice di pace di Sora aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati di lesioni personali e minaccia in danno di (OMISSIS) e aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della pare civile.

2. Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Cassino ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. I giudici di merito hanno fondato le pronunce di condanna sulla scorta di quanto dichiarato dai testi di accusa che non hanno assistito ai fatti e, quindi, hanno potuto riferire solo in ordine al momento successivo all’ingresso a scuola del ragazzo presumibilmente aggredito, che non presentava segni visibili coerenti con le dichiarazioni della persona offesa, neppure confermate dalla referto medico in atti. Sussiste comunque il ragionevole dubbio della partecipazione cosciente e volontaria dell’imputato con animo offensivo.

Il secondo motivo invoca l’applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto.

Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 133 c.p. per eccessivita’ della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo e’ inammissibile. A fondamento della conferma dell’affermazione di colpevolezza cui e’ pervenuto il giudice di primo grado, la sentenza impugnata ha valorizzato, in primo luogo, le dichiarazioni della persona offesa, formulando, nei confronti della stessa, un giudizio di piena attendibilita’. Giudizio, questo, confermato dalle testimonianze di due professori della scuola, che hanno riferito di quanto appreso dallo stesso (OMISSIS) (e, quanto alla teste (OMISSIS), constatato de visu in ordine ai segni dell’aggressione subita) e da altri studenti immediatamente dopo il fatto. La sostanziale immediatezza della conoscenza dei fatti da parte dei testi rispetto al momento in cui si verificarono e la piena concordanza tra il racconto della persona offesa e quello riferito dai professori (che, peraltro, come si apprende dalla conforme sentenza di primo grado, hanno riferito di essere stati anche destinatari di espressioni aggressive da parte dell’imputato) rendono ragione della manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente. Le censure relative alle lesioni riscontrate dalla certificazione sanitaria sono aspecifiche, in quanto non sorrette dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349), e, comunque, idonee a dar corpo, al piu’, ad inammissibili censure di merito. Privo di consistenza argomentativa e’ il riferimento al ragionevole dubbio circa la condotta e l’elemento soggettivo dell’imputato.

3. Il secondo motivo non e’ fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che nel procedimento dinanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 – dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 264420; conf.: Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 – dep. 24/09/2015, Morreale, Rv. 264700; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015 – dep. 15/01/2016, Bellomo, Rv. 265491). L’orientamento appena richiamato e’ condiviso dal Collegio, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Per un compiuto esame della questione rimessa alla cognizione di questa Corte, mette conto richiamare, in estrema sintesi, i molteplici profili che differenziano le due fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 e all’articolo 131 bis c.p..

Da un primo punto di vista, la delimitazione dell’area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto ex articolo 34 cit. non conosce – a differenza della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cit. (applicabile ai reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) – alcuna limitazione quoad poenam.

Significative, anche se parziali, sono poi le divergenze tra i due istituti sul piano della definizione normativa dei relativi presupposti applicativi. Se nell’uno e nell’altro caso, punto di riferimento dell’accertamento giudiziale e’ la fattispecie concreta (cosi’, per l’articolo 34 cit., ex plurimis, Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015 – dep. 10/07/2015, La Greca, Rv. 265143 e, per l’articolo 131 bis c.p., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj), la declaratoria di improcedibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati, ossia l’esiguita’ del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l’occasionalita’ del fatto (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009 – dep. 04/09/2009, Scalzo, Rv. 244910): valutazione, questa, alla quale deve associarsi la considerazione del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento puo’ recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, ossia la considerazione di interessi individuali “in conflitto” con l’istanza punitiva. D’altra parte, la causa di non punibilita’ introdotta con l’articolo 131 bis c.p. fa leva su un giudizio di particolare tenuita’ del fatto e di non abitualita’ della condotta ancorato ad “una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalita’ della condotta e l’esiguita’ del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj); la novella del 2015 ha poi delineato una serie di parametri di definizione negativa della “particolare tenuita’” del fatto (articolo 131 bis c.p., comma 2) e di definizione positiva dell’abitualita’ del comportamento (articolo 131 bis c.p., comma 3): nell’una e nell’altra direzione, detti parametri si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilita’ della causa di non punibilita’.

Netta e’ poi la divaricazione tra i due istituti in punto definizione del ruolo della persona offesa nel perfezionamento delle fattispecie. La disciplina di cui all’articolo 34 cit. attribuisce alla persona offesa una “facolta’ inibitoria” ricollegabile alla “valutazione del legislatore circa la natura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace, che da’ risalto peculiare alla posizione dell’offeso del reato” (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015 – dep. 27/10/2015, Steger); al contrario, l’istituto previsto dall’articolo 131 bis c.p. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all’articolo 469 c.p.p.) “alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti” (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, Marzola, cit.). Il diverso ruolo riconosciuto alla persona offesa nella definizione normativa dei presupposti applicativi della causa di non punibilita’ codicistica e di quelli della causa di improcedibilita’ ex articolo 34 cit. rinviene il proprio fondamento giustificativo, come rilevato dalla sentenza Steger, nella finalita’ conciliativa, che rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000: infatti, come ha piu’ volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la “finalita’ conciliativa” “costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace” (Corte Cost., ord. n. 349 del 2004; conf. ord. n. 231 del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004), sicche’ al giudice di pace “e’ istituzionalmente assegnato il compito di “favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti” (Corte Cost., ord. n. 27 del 2007; ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003); al quadro normativo che riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti (Corte Cost., ord. n. 228 del 2005) sono ricollegabili anche i tratti di semplificazione e snellezza del procedimento, tratti che, appunto, ne esaltano la funzione conciliativa (Corte Cost., ord. n. 64 del 2009). In linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi e’ la giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come al giudice di pace il legislatore affidi “una funzione conciliativa che connota l’intero rito regolato” dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000 (Cass., Sez. 5. n. 16494 del 20/04/2006, Catanzaro, rv. 234459; conf. ex plurimis, Cass., Sez. 5. n. 14070 del 24/03/2005, PM in proc. Dal Testa, rv. 231777).

3.2. Le divergenze nella disciplina dei due istituti con riguardo alla definizione normativa dei relativi presupposti applicativi, da un lato, e la riconducibilita’ di esse principalmente alla “finalita’ conciliativa” propria della giurisdizione penale del giudice di pace, dall’altro, rendono ragione dell’inapplicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. I connotati di specialita’ rinvenibili, soprattutto sotto il profilo del ruolo della persona offesa, nella disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 escludono senz’altro che detta norma sia stata tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell’incompatibilita’ tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella del 2015 (cfr. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, cit.). I medesimi connotati conducono ad escludere che per i reati di competenza del giudice di pace possa trovare applicazione la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., soluzione, questa, imposta dalla disciplina dettata dall’articolo 16 c.p. e destinata appunto a regolare i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali (Sez. 3, n. 739 del 10/12/1980 – dep. 04/02/1981, Lauringer, Rv. 147510); espressione del principio di specialita’ (Sez. 3, n. 1511 del 07/12/1970 – dep. 08/04/1971, De Biase, Rv. 117558), l’articolo 16 c.p. conferma la conclusione secondo cui nei rapporti fra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito (Sez. 1, n. 1807 del 19/11/1965 – dep. 03/01/1966, Stadio, Rv. 100030): ricorre quest’ultima ipotesi nel caso in esame alla luce dei profili di specialita’ propri della disciplina ad hoc delineata dall’articolo 34 cit. passati in rassegna. Prima ancora che sul terreno processuale (e, dunque, sulla base della disciplina Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 2, comma 1), l’articolo 16 c.p. esclude, sul terreno sostanziale, l’applicabilita’ della norma codicistica ai reati di competenza del giudice di pace. Soluzione, questa, che, oltre ad essere imposta dalla norma regolatrice dei rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali dettata dall’articolo 16 c.p., e’ coerente con l’interpretazione sistematica orientata a valorizzare il favor per la conciliazione tra le parti che ispira la giurisdizione penale del giudice penale: e’ di tutta evidenza, infatti, che la “finalita’ conciliativa” propria di tale giurisdizione verrebbe, inevitabilmente, compromessa dall’applicabilita’ della causa di non punibilita’ codicistica svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all’articolo 34 cit. messi in luce.

4. Il terzo motivo e’ inammissibile in quanto del tutto generico e, peraltro, volto ad articolare, nella sostanza, vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non denunciati con l’atto di appello.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo; in caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese di P.C. che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

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