Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 17 luglio 2017, n. 34836

L’omesso versamento dei contributi non rientra nella bancarotta per dissipazione perché non riduce il patrimonio dell’impresa

Corte di Cassazione

sentenza 17 luglio 2017, n. 34836

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE di APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riqualificati i fatti di omesso pagamento delle imposte come distrazione;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del 6 aprile 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2013, confermava l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale titolare dell’omonima impresa dichiarata fallita in (OMISSIS).

L’imputato era in particolare ritenuto responsabile della distrazione delle somme di Euro 20.000 a proprio favore, di Euro 8.000 in pagamento di spese di trasporto di un’imbarcazione della figlia (OMISSIS) e di Euro 250.000 in restituzione di un prestito personale ricevuto da (OMISSIS), della distrazione altresi’ di ventisette automezzi intestati alla fallita e non reperiti, della sottrazione delle scritture contabili e della dissipazione di somme corrispondenti a contributi previdenziali non versati che cagionavano esposizione verso l’erario per Euro 1.962.809, cosi’ riqualificata l’originaria imputazione di bancarotta impropria per causazione del fallimento con operazioni dolose, fattispecie incriminatrice prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 223, per il fallimento delle societa’ e pertanto non ravvisabile nel fallimento di un’impresa individuale.

La sentenza di primo grado veniva riformata con la riduzione della pena, l’applicazione nei confronti dell’imputato delle pene accessorie previste dalla legge e la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.

2. Il ricorrente propone cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulle eccezioni di nullita’ proposte con la memoria difensiva depositata per il giudizio di appello. Su dette eccezioni, relative in particolare all’omessa notifica all’imputato dell’avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, avvenuto oltre il termine fissato con il dispositivo, e del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato presso un domicilio diverso da quello dichiarato, non vi sarebbe motivazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta per dissipazione. Tale fattispecie non sarebbe ravvisabile in una condotta omissiva quale quella del mancato versamento dei contributi previdenziali; la riqualificazione sarebbe stata peraltro operata impropriamente nella parte della sentenza impugnata riferita alla trattazione dell’appello della parte civile in tema di risarcimento del danno.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta per distrazione. Per le distrazioni delle somme di Euro 20.000 e Euro 8.000 difetterebbe la motivazione, al di la’ di un generico richiamo alla sentenza di primo grado, sui motivi di appello in ordine all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato e alla configurabilita’ dell’ipotesi della bancarotta semplice, in considerazione dell’irrilevanza dei prelievi, nella determinazione del dissesto, in quanto riguardanti somme modeste rispetto ai crediti insoluti dell’impresa, la cui situazione patrimoniale era gia’ a quel punto compromessa; per la distrazione della somma di Euro 250.000 in favore dello (OMISSIS), l’argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui la tesi difensiva dell’esistenza di un precedente finanziamento dello stesso (OMISSIS) in favore dell’impresa non era documentata per la mancata consegna della documentazione contabile, non terrebbe conto della missiva, allegata al ricorso e gia’ presente fra gli atti acquisiti dal curatore del fallimento, con la quale lo (OMISSIS) ammetteva di aver erogato la somma al (OMISSIS), e dell’impossibilita’ che il finanziatore fosse a conoscenza della destinazione della somma alla persona del (OMISSIS) o all’impresa dello stesso attesa la commistione fra i due patrimoni, e sarebbe altresi’ illogica laddove il finanziamento, in quanto conseguito al di fuori dei canali ufficiali, non sarebbe comunque comparso nei libri contabili; per la distrazione degli automezzi, i rilievi della Corte territoriale, che disattendeva la versione difensiva sull’esportazione e la vendita dei veicoli per il mancato versamento di corrispettivi e l’assenza di prova che i mezzi fossero di valore irrilevante in quanto vetusti o usurati, sarebbero contraddittori rispetto a quanto osservato nella stessa sentenza in ordine all’impossibilita’ di determinare il valore degli automezzi ai fini del risarcimento del danno in favore della parte civile, e violerebbero inoltre i principi sull’onere probatorio nel ritenere i fatti provati dall’omessa giustificazione della destinazione dei beni.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta documentale. La sussistenza dell’elemento psicologico dell’ipotesi della bancarotta fraudolenta sarebbe stata illogicamente ritenuta provata dall’accertamento delle condotte distrattive; non vi sarebbe motivazione sulla denuncia di smarrimento delle scritture contabili, allegata alla memoria depositata dalla difesa.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. Non sarebbero stati valutati elementi favorevoli all’imputato indicati nel comportamento processuale dello stesso, nelle sue iniziative per il recupero dei crediti dell’impresa e nella sfavorevole congiuntura economica in cui i fatti si verificavano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sulle eccepite nullita’ del decreto di citazione per il giudizio di appello e’ inammissibile.

Il lamentato vizio di carenza motivazionale sul punto e’ invero escluso dalla manifesta infondatezza delle questioni proposte. Con riguardo in primo luogo alla notifica del decreto, le problematiche denunciate dal ricorrente erano superate dalla presenza dell’imputato al giudizio, nel corso del quale nessuna eccezione veniva sollevata. Quanto poi all’omessa notifica dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado, la necessita’ della stessa e’ sostenuta dal ricorrente sul presupposto che tale deposito fosse tardivo in quanto eseguito al sessantunesimo giorno dalla pronuncia del dispositivo, con il quale era indicato un termine di sessanta giorni. Posto tuttavia che dal 16 gennaio 2013, data della decisione, il sessantesimo giorno cadeva al 17 marzo 2013, si omette di considerare nel ricorso che tale ultima data corrispondeva ad una domenica; per cui il deposito della motivazione, che risulta effettuato nella successiva giornata del 18 marzo, avveniva nel termine previsto.

2. Il motivo proposto sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta per distrazione e’ infondato.

Il vizio di carenza motivazionale, dedotto con riguardo alle contestate distrazioni delle somme di Euro 20.000 e Euro 8.000, e’ insussistente in quanto riferito ad un profilo inconferente rispetto alla configurabilita’ del reato. Tale e’ infatti l’incidenza di dette distrazioni sulla causazione del dissesto, del quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel momento in cui il fallimento, come recentemente affermato da questa Corte Suprema, costituisce una condizione obiettiva di punibilita’, ed e’ pertanto estraneo all’offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388); rimanendo di conseguenza irrilevanti, come peraltro gia’ stabilito dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, Marafiori, Rv. 260199), i profili della sussistenza o meno di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di cio’ da parte dell’autore della condotta, la cui lesivita’ e’ integrata dal depauperamento del patrimonio del’impresa.

Quanto alla distrazione della somma di Euro 250.000 in favore di (OMISSIS), la missiva di quest’ultimo allegata al ricorso, oggetto della dedotta censura di omessa valutazione, conferma per un verso la sussistenza di un prestito dello (OMISSIS) per l’importo di cui sopra nei confronti del (OMISSIS), che in realta’ la sentenza impugnata non poneva in discussione; ma attesta per altro che lo (OMISSIS) effettuava detto prestito alla persona del (OMISSIS) e non all’impresa dello stesso, circostanza che invece costituisce l’aspetto per il quale la restituzione della somma, sottratta alle disponibilita’ dell’impresa, veniva correttamente ritenuta distrattiva. Nessuna illogicita’ e’ ravvisabile per il fatto che la dichiarazione dello (OMISSIS), in quanto precisamente diretta a rimarcare la natura personale del finanziamento erogato dal (OMISSIS), sia stata ritenuta probante in tale senso; e che, d’altra parte, tale dichiarazione sia stata ulteriormente valorizzata in quanto non smentita da una diversa indicazione della documentazione contabile in ordine alla destinazione del prestito alle necessita’ dell’impresa.

Per cio’ che riguarda infine la distrazione degli automezzi, il giudizio di inattendibilita’ della versione difensiva sul valore irrilevante dei beni non presenta alcun profilo di contraddittorieta’, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, rispetto all’affermazione dei giudici di merito sull’impossibilita’ di determinare tale valore, che attiene al diverso aspetto della quantificazione del danno derivante dalla sottrazione dei beni. L’ulteriore censura di violazione dei principi sull’onere della prova, nel riferimento alla carenza di giustificazione difensiva sulla destinazione dei veicoli, e’ poi manifestamente infondata rispetto a quanto costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimita’ in ordine alla validita’ probatoria dell’ingiustificata mancanza dei beni in assenza di precise allegazioni dell’imputato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385).

3. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta documentale e’ infondato.

L’attribuzione di efficacia probatoria all’accertamento delle condotte distrattive di cui al punto precedente, ai fini della ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non da’ luogo all’illogicita’ dedotta dal ricorrente; essendo viceversa tale conclusione coerentemente tratta dall’interesse dell’imputato ad occultare le distrazioni mediante la sottrazione della possibilita’ di ricostruire compiutamente le movimentazioni finanziarie della fallita. E’ poi generica l’ulteriore deduzione del ricorso sull’asserita presentazione di una denuncia di smarrimento delle scritture contabili, che non costituiva oggetto dei motivi proposti con l’appello e per la quale non vengono precisati elementi circostanziali che consentano di apprezzarne la decisivita’.

4. E’ invece fondato il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di omesso versamento di contributi previdenziali, qualificati come bancarotta per dissipazione.

Posto che quest’ultima fattispecie si configura in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, che ne riducono il patrimonio (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218), la condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in se’ riconducibile a tale paradigma normativo. La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un’operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell’attivita’ di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa, viceversa esponendo quest’ultima all’eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell’erario.

A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l’ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilita’ di riconoscere tale situazione nel caso concreto non e’ stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo esame sulla ricorrenza delle condizioni per la configurabilita’ di ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nei termini appena esposti, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di omesso versamento dei contributi previdenziali con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.

Rigetta il ricorso nel resto.

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