La Corte di Cassazione, su un ricorso contro la ordinanza con cui il Tribunale del riesame, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due rei, in base al fatto che non sussistevano esigenze di natura cautelare, ha annullato la sentenza accogliendo il ricorso del P.M. secondo cui vi era prova della concretezza del pericolo discendente dalle ragioni, politiche, del reato, sicché il pericolo di reiterazione era da considerarsi attuale – e che i successivi atti di violenza, per potere essere considerati significativi di un pericolo di recidiva, non devono travalicare il tollerabile antagonismo giovanile, in quanto, a ritenere diversamente, si finirebbe per creare un criterio di valutazione, o una causa di giustificazione, non previsti dalla legge.
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 1 dicembre 2016, n. 51276
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/05/2016 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv.to (OMISSIS) per (OMISSIS); in sost. Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) (OMISSIS) per (OMISSIS): conclude per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza del 25 maggio 2016 il Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 2 maggio 2015 che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenendo che non sussistessero esigenze di cautela.
Agli indagati erano stati ascritti i seguenti reati (la misura era stata disposta per il solo capo A):
– al capo A, appunto, il delitto di rissa aggravata, scoppiata il (OMISSIS) presso la discoteca (OMISSIS), in (OMISSIS), fra un gruppo di estrema sinistra, i “(OMISSIS)” ed uno di estrema destra, il “(OMISSIS)”, nel corso della quale alcuni dei partecipi, fra cui i due ricorrenti (del gruppo di estrema sinistra), riportavano lesioni personali;
– ai capi B ed E, al solo (OMISSIS), il delitto di percosse consumato (in risposta ai fatti di cui al capo A) ai danni di (OMISSIS) del gruppo di estrema destra (sempre il (OMISSIS) e presso la discoteca (OMISSIS)) ed il delitto di danneggiamento aggravato dell’autovettura di (OMISSIS), segretario territoriale del movimento di estrema destra “(OMISSIS)”, parcheggiata sulla pubblica via, in (OMISSIS) il (OMISSIS);
– al capo F, al solo (OMISSIS), il delitto di invasione arbitraria di un edificio di proprieta’ della srl (OMISSIS) e gia’ sede del locale Sert consumato il (OMISSIS) al culmine di una manifestazione di protesta per i fatti descritti al capo A dal “(OMISSIS)”.
Il Tribunale aveva ritenuto che sussistessero i gravi indizi di reato in capo a (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al capo A, ma aveva concluso per l’insussistenza delle esigenze di cautela individuate dal giudice per le indagini preliminari nella matrice politica dei fatti, alla quale i due avevano dimostrato di prestare adesione anche in progresso di tempo ( (OMISSIS), negli anni successivi, aveva partecipato a varie manifestazioni politiche; (OMISSIS) aveva espresso, nell'(OMISSIS), l’intenzione di spaccare la testa al leader del gruppo contrapposto (OMISSIS)), in considerazione del fatto che erano trascorsi oltre due anni dai fatti, che gli indagati erano di giovane eta’, che erano tuttora incensurati e che un solo, pur grave, episodio (quello descritto al capo A) non consentiva di affermare, in assenza di concrete successive recidive, l’attualita’ del pericolo di reiterazione della condotta, soprattutto alla luce delle novita’ legislative introdotte con la L. 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’articolo 274 c.p.p., lettera c).
2 – Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo, nell’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell’articolo 274 c.p.p. ed il difetto di motivazione in quanto i requisiti della attualita’ e della concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte dovevano essere contestualmente esaminati.
Se, pertanto, si era dato atto della concretezza del pericolo discendente dalle ragioni, politiche, del reato, il permanente inserimento dei due indagati in quel modo rendeva il pericolo anche attuale.
Del resto nell’abitazione del (OMISSIS) erano state reperite armi bianche ed un opuscolo in cui, attaccando le forze dell’ordine, si consigliavano metodi per eluderne i controlli.
Aveva infine errato il Tribunale nell’affermare che i successivi atti di violenza, per potere essere considerati significativi di un pericolo di recidiva, avrebbero dovuto travalicare il tollerabile antagonismo giovanile, cosi’ creando un criterio di valutazione, o una causa di giustificazione, non previsti dalla legge.
3 – Il difensore del (OMISSIS) ha presentato memoria nella quale svolge argomentazioni adesive al contenuto dell’ordinanza impugnata.
Nota come al (OMISSIS) non sia stato attribuito nessun episodio ne’ di violenza ne’ di adesione a ideologia violenta a partire dai fatti per cui e’ processo. Si era limitato ad esprimere opinioni.
Nel ricorso del pubblico ministero nulla si aggiungeva di concreto quanto alla posizione del (OMISSIS) ed all’individuazione di dati di fatto che rendessero attuale il pericolo di reiterazione della condotta.
4 – Il difensore del (OMISSIS) ha presentato memoria nella quale svolge argomentazioni adesive al contenuto dell’ordinanza impugnata.
Nota come nessun episodio di violenza sia stato attribuito al (OMISSIS) dai fatti per cui e’ processo ad oggi. Si era limitato ad esprimere opinioni ed a partecipare a manifestazioni.
Ricordava che, nell’immediatezza dei fatti, non si era ritenuto concreto il pericolo di reiterazione dei medesimi, disponendo la misura cautelare ben due anni dopo.
Non vi era pertanto alcun pericolo, ne’ concreto ne’ attuale che egli incorresse in una recidiva.
Ne’ potevano attualizzare il pericolo il rinvenimento nel suo domicilio di un’arma bianca, trattandosi di un coltello indonesiano ricordo di un viaggio, ne’ un opuscolo in cui si esprimevano solo idee politiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero e’ fondato limitatamente alla posizione di (OMISSIS).
1 – In riferimento alla posizione di (OMISSIS) la decisione del Tribunale di Bologna e’ priva di vizi logici manifesti posto che, a partire dal 2014, quando l’indagato aveva partecipato alla rissa descritta al capo A, ed aveva consumato, secondo l’ipotesi d’accusa, l’ulteriore addebito contestato al capo F (l’invasione di un edificio al culmine di una manifestazione di protesta per la rissa, avvenuta pochi giorni prima), ed aveva inoltre affermato di avere intenzione di “spaccare la testa” a (OMISSIS) di “(OMISSIS)” (ancorche’, poi, non sia indagato per il capo E, il danneggiamento dell’autovettura dell’ (OMISSIS)), nessun indizio era stato raccolto a suo carico neppure in ordine al suo permanente inserimento nell’area dell’estrema sinistra.
E’ allora evidente come sia priva di vizi logici l’ordinanza impugnata in tema di attualita’, ed anche di concretezza, del pericolo di reiterazione di azioni violente, motivata dall’appartenenza ad una determinata area politica.
2 – Diversa e’, invece, la conclusione in ordine alla congruita’ della decisione del Tribunale circa il pericolo concreto ed attuale che (OMISSIS) torni a compiere azioni violente.
Il Tribunale, infatti, non aveva adeguatamente valutato il fatto, sottolineato dal Giudice delle indagini preliminari nell’impugnata ordinanza, che costui aveva preso parte a numerose manifestazioni politiche (o sportive ma con connotazione politica), durante tutto il 2014, tutto il 2015 ed i primi mesi del 2016, nel corso delle quali si erano verificati episodi di violenza collettiva che avevano determinato la segnalazione di alcuni giovani, fra i quali proprio del (OMISSIS).
Un dato che non puo’ essere superato dall’affermazione che l’indagato non avrebbe travalicato il “tollerabile antagonismo politico giovanile” perche’ tale limite di “tollerabilita’” non trova alcun fondamento normativo o interpretativo. E l’avere cosi’ motivato lascia intendere che una qualche forma di adesione, del (OMISSIS), agli episodi di violenza vi sia stata.
Il difetto di motivazione dell’ordinanza sul punto e’ pertanto evidente.
Il giudice del rinvio dovra’, inoltre, valutare se il ritrovamento in possesso del (OMISSIS) di materiale cartaceo e di un’arma bianca siano anch’essi indici rivelatori di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei fatti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero con riferimento a (OMISSIS); annulla il provvedimento impugnato, relativamente a (OMISSIS), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, disponendo la trasmissione integrale degli atti
Leave a Reply