Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 5 dicembre 2016, n. 51691

L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. Il proprietario pertanto ha interesse ad impugnare l’ordine di demolizione, salva la facolta’ del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilita’, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 5 dicembre 2016, n. 51691

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. SOCCI A. M. – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 10/07/2014 del TRIB di TORRE ANNUNZIATA SEZ. DIST. di SORRENTO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro: “Annullamento con rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10 luglio 2014 rigettava l’istanza di annullamento o revoca dell’ingiunzione alla demolizione avanzata da (OMISSIS), (ingiunzione n. 84/95 RED del 1 ottobre 2012), perche’ proposta da soggetto non legittimato.

2. (OMISSIS) propone ricorso, personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1.

2. 1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 666 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 665 cod. proc. pen..

La giurisprudenza di legittimita’ ha evidenziato che interessato nel procedimento di esecuzione e’ chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata, sulla quale incide l’esecuzione. Nel caso di specie il ricorrente aveva titolo a proporre istanza, ex articolo 665 cod. proc. pen., perche’ proprietario del vialetto oggetto dell’ordine di demolizione e come tale titolare di una posizione giuridicamente tutelata, su cui dovrebbe andare ad incidere l’esecuzione della sentenza. Errata risulta quindi l’ordinanza impugnata laddove ritiene il ricorrente non legittimato ad agire.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Francesco Mauro Iacoviello, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato e deve accogliersi.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto non legittimato il ricorrente, alla richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, perche’ non indicato nel titolo e nell’ingiunzione a demolire.

Il ricorrente agisce come terzo interessato in qualita’ di acquirente dell’immobile dove si trova il bene da demolire.

Infatti egli ritiene che con atto di compravendita del 14 giugno 1999 acquistava da (OMISSIS) e (OMISSIS) un fondo agricolo con fabbricato, dove e’ sito il bene da demolire.

L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009 -dep. 11/12/2009, Arrigoni, Rv. 24540301). Il proprietario pertanto ha interesse ad impugnare l’ordine di demolizione, salva la facolta’ del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilita’, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009 – dep. 09/10/2009, Berardi e altri, Rv. 24461201).

L’ordinanza deve quindi annullarsi con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Torre Annunziata

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *