cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

ordinanza 20 ottobre 2015, n. 42220

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS), quale parte offesa nel procedimento nei confronti di:

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 01/07/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

 

RITENUTO IN FATTO

 

Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione del procedimento nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 612 bis e 594 c.p., denunciati come commessi in danno di (OMISSIS).

La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge sulla pronuncia del provvedimento in mancanza di avviso alla persona offesa della presentazione della richiesta di archiviazione; detto avviso sarebbe previsto dall’articolo 408 c.p.p., comma 3 bis, pur quando non specificamente richiesto dalla stessa persona offesa, per tutti i reati commessi con violenza alla persona, fra i quali deve includersi il reato di atti persecutori sia per la ratio dell’introduzione della norma citata, avvenuta con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, intitolata al contrasto della violenza di genere, sia per l’espressa previsione della notifica alla persona offesa dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato in esame, aggiunta con la stessa legge all’articolo 415 bis c.p.p., comma 1.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

La questione oggetto del ricorso merita di essere posta all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, in quanto di speciale importanza e altresi’, per taluni aspetti interpretativi di cui meglio si dira’ in seguito, involgente contrasto fra decisioni delle sezioni della Corte stessa.

Tale questione concerne sostanzialmente la possibilita’ di ricomprendere il reato di atti persecutori fra quelli definibili come realizzati con violenza alla persona, e conseguentemente fra quelli che, in quanto tali, rendono comunque necessaria, ai sensi della recente previsione dell’articolo 408 c.p.p., comma 3 bis, la notifica alla persona offesa, a cura del pubblico ministero, dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione dallo stesso presentata.

Il tema e’ rilevante nel caso di specie in quanto l’emissione dell’avviso di cui sopra, del quale la ricorrente lamenta la mancanza, non veniva espressamente richiesta nella denuncia proposta dalla persona offesa, costituendo pertanto l’omissione vizio ricorribile solo ove l’avviso sia ritenuto in ogni caso obbligatorio secondo la norma citata.

Quest’ultima, occorre rammentarlo, veniva inizialmente introdotta con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 2, comma 1, lettera G, che prevedeva in origine la notifica alla persona offesa dell’avviso di presentazione della richiesta di archiviazione per il solo reato di cui all’articolo 572 c.p.. Ed altresi’ opportuno notare, per le implicazioni interpretative che saranno nel seguito illustrate, che con la successiva lettera H dello stesso comma del decreto era altresi’ prevista la notifica alla persona dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per lo stesso reato di maltrattamenti. In sede di conversione del decreto, avvenuta con Legge 15 ottobre 2013, n. 119, la disposizione di cui alla lettera G, con riguardo al caso della richiesta di archiviazione, veniva modificata con l’estensione dell’obbligo di notifica dell’avviso alla persona offesa per tutti i delitti commessi con violenza alla persona. Modificazioni interessavano in quella sede anche la successiva disposizione di cui alla lettera H per il caso dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; la cui necessaria notifica alla persona offesa era tuttavia diversamente disciplinata, disponendone l’obbligatorieta’, oltre che per la gia’ prevista ipotesi del reato di maltrattamenti, anche e solo per quella, specificamente indicata, del reato di atti persecutori.

Proprio su quest’ultima circostanza si fonda una delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso; per la quale l’espressa menzione del reato di cui all’articolo 612 bis c.p., quale ipotesi di obbligatoria notifica alla persona offesa dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non potrebbe che avere effetto, per identita’ di ratio, nell’includere detto reato fra quelli per i quali e’ obbligatoria la notifica dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione.

Ancora alla ratio dell’intervento legislativo, che ha dato luogo all’introduzione dell’articolo 408 c.p.p., comma 3 bis, e’ affidato l’ulteriore argomento proposto dalla ricorrente; per il quale l’esplicita intitolazione della Legge n. 119 del 2013, cosi’ come del decreto con la stessa convertito, all’intento di contrastare il fenomeno della violenza di genere, renderebbe ragionevole ritenere riferibile al reato di atti persecutori, che di siffatta tipologia di violenza costituisce manifestazione tipica, una normativa chiaramente funzionale al piu’ efficace contrasto di tale violenza, quale quella relativa alla notifica dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione alla persona offesa, finalizzata a garantire alla stessa la piu’ ampia possibilita’ di intervento nel procedimento penale.

La speciale importanza della questione e’ gia’ evidente nel riguardare la stessa un istituto di ricorrente applicazione nella pratica processuale, come quello della notifica dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione. Tale importanza e’ tuttavia ulteriormente rivelata dalla problematicita’ degli argomenti valutabili ai fini della risoluzione della questione, a partire da quelli esposti nel ricorso.

Vero essendo che la norma di cui all’articolo 408 c.p.p., comma 3 bis, sia stata introdotta con un intervento legislativo esplicitamente intitolato al contrasto della violenza di genere, e’ senza dubbio coerente con questo dato che il reato di atti persecutori sia ricompreso fra quelli oggetto delle previsioni di maggiore estensione della tutela penale che caratterizzano la legge in esame; ma tanto non appare risolutivo ai fini dell’interpretazione della specifica disposizione relativa all’archiviazione, essendo ben possibile che l’attuazione dell’intento legislativo sia differentemente modulata nei singoli istituti processuali.

Quanto poi all’argomento relativo all’espressa menzione del reato di cui all’articolo 612 bis c.p., fra le fattispecie per le quali e’ prevista la notifica alla persona offesa dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, lo stesso e’ suscettibile di una doppia lettura. A quella fatta propria dalla ricorrente, per la quale tanto renderebbe doverosa un’interpretazione nel senso della riferibilita’ anche a tale reato della previsione di obbligatoria notifica dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione, puo’ infatti essere contrapposta, con quanto meno analoga ragionevolezza, quella per cui la mancata riproduzione, nella disposizione concernente la richiesta di archiviazione, dell’esplicito richiamo al reato di atti persecutori invece presente nella disposizione riguardante l’avviso di conclusione di cui all’articolo 415 bis c.p.p., sarebbe indicativa della volonta’ del legislatore di limitare a quest’ultimo caso la rilevanza del reato di cui all’articolo 612 bis c.p.; e cio’ soprattutto ove si consideri che, come si e’ precedentemente rammentato, sia l’ipotesi della notifica dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione che quella della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sono state oggetto di modifiche in sede di conversione, per effetto delle quali i presupposti dei due istituti, in precedenza comunemente individuati nell’essere il procedimento relativo allo specifico reato di cui all’articolo 572 c.p., venivano diversificati nei termini attualmente previsti dalla norma.

La menzionata problematicita’ delle considerazioni proposte dalla ricorrente trova peraltro fondamento in quella piu’ genericamente riconoscibile nella riconducibilita’ del reato di atti persecutori alla nozione dei delitti commessi con violenza alla persona. La discussione sul punto passa necessariamente attraverso la risoluzione della questione della possibilita’ ritenere tale nozione comprensiva della violenza morale, oltre che di quella fisica; e, per altro verso, attinge il profilo di fatto della concreta manifestazione della condotta in forme minacciose, per l’appunto espressive di violenza morale. Per questo secondo aspetto, il caso di specie non presenta alcuna difficolta’, risultando dalla denuncia in atti che stessa riguardava anche fatti di minaccia. La generale riferibilita’ a tali fatti della nozione di violenza alla persona costituisce invece tema di portata tale da rendere vieppiu’ opportuno l’intervento delle Sezioni Unite; e cio’ anche perche’ l’approfondimento dello stesso investe, come si e’ anticipato, situazioni sulle quali si registra un contrasto giurisprudenziale.

Inevitabile e’ invero, ai fini di cui sopra, l’indagine su altre fattispecie normative nelle quali la nozione di cui sopra sia evocata; ed in tal senso e’ evidente la rilevanza della previsione di cui all’articolo 649 c.p., comma 3, per la quale le disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo, con riguardo alla non punibilita’ per i reati contro il patrimonio commessi nei confronti di soggetti legati al reo da determinati rapporti coniugali o parentali, non si applicano, oltre che ai reati di cui agli articoli 628, 629 e 630, anche ad ogni altro delitto per l’appunto commesso con violenza alle persone. Orbene, secondo un primo orientamento (Sez. 2, n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051; Sez. 2, n. 20110 del 05/04/2002, Bernini, Rv. 221854; Sez. 2, n. 8470 del 18/05/1995, Pozzobon, Rv. 202336; Sez. 2, n. 636 del 09/04/1965, Pulin, Rv. 099587), tale previsione sarebbe da intendersi come limitata alle fattispecie di violenza fisica, rimanendone pertanto escluse le condotte commesse con minaccia. A tale interpretazione se ne contrappone tuttavia altra, peraltro conforme ad opinioni espresse dalla prevalente dottrina, per la quale nella nozione di violenza alle persone rientrerebbe anche la violenza morale; e cio’ in quanto i reati oggetto della norma sarebbero individuati nella loro assimilabilita’ a quelli specificamente indicati nei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo estorsivo, le cui fattispecie incriminatrici parificano la condotta minacciosa a quella violenta (Sez. 6, n. 19299 del 18/12/2007, dep. 2008, Casale, Rv. 240500).

Non va peraltro sottaciuto, a conferma della discutibilita’ degli elementi sistematici disponibili per la risoluzione della questione, che la rubrica dell’articolo 393 c.p., qualifica testualmente come “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone” una condotta descritta nel corpo della norma come realizzabile sia con violenza che con minaccia; dove, se per un verso sono noti i limiti del valore interpretativo di una rubrica, per altro quella dell’articolo in esame sembra indubbiamente ricomprendere la minaccia nel piu’ ampio concetto di violenza alla persona.

Queste considerazioni impongono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte sul seguente punto:

“se l’espressione normativa violenza alla persona, di cui all’articolo 408 c.p.p., comma 3 bis, introdotto con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 2, comma 1, lettera G, convertito, con modificazioni, con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, e articolo 393 c.p., e articolo 649 c.p., comma 3, comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all’articolo 612 bis c.p., sia incluso fra quelli per i quali il citato articolo 408, comma 3 bis, prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell’avviso della richiesta di archiviazione”.

 

P.Q.M.

 

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *