Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 25 ottobre 2017, n. 25266. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica ai sensi dell’art. 3) comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

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– che, sulla base della ricognizione delle disposizioni, anche regolamentari (ci si riferisce alte circolari n. 195 del 24.9.1999 e n. 35 del 23.4.2002), disciplinanti la materia, questa Corte ha ricostruito l’intero sistema osservando che: «a) la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, è il documento in formato elettronico trasmesso dall’Agenzia delle Entrate al contribuente o all’intermediario all’uopo incaricato che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall’amministrazione; b) la comunicazione è generata dal servizio telematico Entratel nel quale la dichiarazione è immessa dal contribuente o dall’intermediario incaricato a condizione che la sua presentazione non sia inibita dalla presenza di anomalie che determinano il blocco alla trasmissione c.d. errori bloccanti” che il servizio evidenzia a mezzo di tre o quattro asterischi; c) la comunicazione è emessa a seguito, “dell’avvenuta presentazione della dichiarazione” e contiene “l’esito del primo controllo formale operato su di essa”, in caso negativo, operando lo scarto della dichiarazione, ed è inoltrata al contribuente o all’intermediario incaricato “dopo breve tempo” (alludendo evidentemente, ad una consegna cartacea si trova anche indicato al punto 4.3. della Circolare 35/2002 “al più tardi entro il giorno successivo a quello di consegna”); d) qualora di seguito alla trasmissione della comunicazione emergano, nella fase di liquidazione della dichiarazione errori o anomalie, l’intermediario abilitato sarà raggiunto da un preavviso telematico di irregolarità, del cui contenuto potrà prendere visione onde adottare le iniziative del caso»;
– che, pertanto, nell’ipotesi come quella in esame in cui la società contribuente ha dedotto di aver ricevuto una comunicazione di conferma della ricezione dei file telematico di trasmissione della dichiarazione senza l’indicazione di errori bloccanti spettava all’amministrazione finanziaria fornire la prova che invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, tale da rendere necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione ovviamente emendata dai segnalato errore;
– che il motivo in esame è anche inammissibile perché presuppone che sia stata regolarmente, inviata all’intermediario la comunicazione di errore che a seguito del primo controllo formale, impediva l’accettazione della dichiarazione, ma che la società ha negato di aver mai ricevuto e l’amministrazione finanziaria non ha provato di averla effettuata;
– che il secondo motivo resta, quindi, assorbito;
– che, conclusivamente, il primo e terzo motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili; assorbito secondo, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese, processuali liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi oltre al rimborso forfetario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

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