Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 25 ottobre 2017, n. 25266. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica ai sensi dell’art. 3) comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

In terna di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica ai sensi dell’art. 3) comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile “ratione temporis”) si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dai momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione- finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte dei contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione», precisando che «tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempio e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero della finanze sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio

Corte di Cassazione
sezione Tributaria
sentenza 6 giugno – 25 ottobre 2017, n. 25266
Presidente Bruschetta – Relatore Luciotti

Premesso

– che con sentenza n. 53 giugno 2009 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto ricorso proposto dalla D.S. s.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, e recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 1.271,08 dovuta per IVA ed IRPEG, conseguente al disconoscimento del credito di imposta indicato nella dichiarazione relativa ai precedente anno di imposta (2001) che l’amministrazione finanziaria sosteneva non essere stata presentata;
– che i giudici di appello ritenevano che nel caso di specie, in cui la società contribuente aveva provveduto, alla presentazione telematica della dichiarazione.: dei redditi e provato la sua regolare trasmissione ad opera di un intermediario autorizzato, era onere dell’amministrazione finanziaria «avvisare ciascun intermediario via e-mail (e quindi, recapitargli messaggio presso la sua casella di posta elettronica), che sulla sua casella Entratel (diversa quindi da quella alla quale era da indirizzarsi l’avviso) era consultane l’elenco delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e che, dall’eseguito controllo, avevano evidenziato anomalie ed errori che non ne consentivano l’acquisizione. Onere cui appellante non ha dato prova di aver adempiuto», aggiungendo, altresì, che, non essendosi in presenza di dichiarazione omessa, non vi era «alcun danno erariale, bensì (in presenza) di una situazione di mancanza di chiarezza fra l’Amministrazione ed il contribuente in violazione della L. 212 del 2000, art. 6 co. 5, che prevede che prima dell’iscrizione a ruolo l’Ufficio debba invitare contribuente a fornire necessari chiarimenti»;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia ricorrente, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata società con controricorso e memoria illustrativa;

Considerato

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