Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 48993. L’art. 314 c.p.p. deve essere inteso nel senso che è legittimo il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un errore di calcolo della pena da eseguire

L’art. 314 c.p.p. deve essere inteso nel senso che è legittimo il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un errore di calcolo della pena da eseguire, dovendo il P.M. – soprattutto in casi come quello in esame in cui detto errore era stato segnalato dalla difesa del condannato – attivarsi tempestivamente presso il competente Magistrato di Sorveglianza al fine di consentirgli la tempestiva valutazione dell’istanza di liberazione anticipata.

Sentenza 25 ottobre 2017, n. 48993
Data udienza 11 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG Dott. Tampieri Luca che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 16 novembre 2016, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di (OMISSIS) in relazione al periodo (dal 9 al 14 marzo 2016) in cui lo stesso era rimasto in regime di restrizione inframuraria relazione a un errato computo di pena residua da espiare; in sostanza, risulta che nei confronti del (OMISSIS) la Procura della Repubblica di Modena aveva emesso, in data 27 febbraio 2016, un ordine di esecuzione della pena residua inflitta al sunnominato, ma il computo del residuo di pena era stato erroneamente calcolato, per omesso calcolo di un periodo di carcerazione presofferta pari a 4 mesi e 14 giorni; la difesa del (OMISSIS) segnalava l’errore e, il 9 marzo 2016, l’ordine di carcerazione veniva emesso con il computo corretto del periodo di carcerazione presofferto, pari a 7 mesi e 5 giorni di detenzione. Lo stesso giorno la difesa presentava istanza di liberazione anticipata in base al disposto dell’articolo 54 ord.pen., atteso che la pena espiata dal (OMISSIS) superava i sei mesi. Il Magistrato di Sorveglianza di Modena, in data 14 marzo 2016, accoglieva l’istanza e disponeva la liberazione del (OMISSIS). In realta’, tuttavia, gia’ in seguito alla segnalazione dell’errore di calcolo la Procura della Repubblica di Modena avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 4-bis, rimettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza per le valutazioni di competenza in ordine all’istanza di liberazione anticipata; e in tal senso il periodo di restrizione carceraria nei 6 giorni tra il 9 e il 14 marzo 2016 doveva ritenersi non giustificato.

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