Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 16 ottobre 2017, n. 47391. Il delitto, di cui all’articolo 483 c.p. falso ideologico in atto pubblico

Integra il delitto, di cui all’articolo 483 c.p., la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesta falsamente di non aver mai riportato condanne penali, dovendosi equiparare tale dichiarazione del privato ad un atto pubblico destinato a provare la verita’ dello specifico contenuto della dichiarazione.

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 47391
Data udienza 14 settembre 2017

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FILIPPI Paola;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
Udito il difensore:
Il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di CATANIA insiste per l’accoglimento dei motivi di gravame;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Paola Filippi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
Il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di gravame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 27 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 14 giugno 2013 dal Tribunale di Catania, a seguito di appello proposto dal Procuratore Generale, dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato ascrittole, previsto dall’articolo 483 c.p., per aver, in seno alla richiesta di licenza per l’installazione di apparecchi e congegni da gioco, all’interno del bar “(OMISSIS)”, attestato falsamente di non essere sottoposta a procedimenti penali, omettendo di dichiarare la convivenza con il marito (OMISSIS), condannato per reati di criminalita’ organizzata ed in stato di detenzione domiciliare.
2. Segnatamente, la Corte, dato atto della ricorrenza di precedenti penali a carico dell’imputata, per violazioni edilizie risalenti al 2005 ed al 2008, riteneva che ricorressero i presupposti per assumere che nel 2009 l’ (OMISSIS) avesse attestato il falso, nel dichiarare la mancanza di procedimenti pendenti a suo carico. Secondo i giudici del secondo grado di giudizio, era altresi’ comprovata, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese da (OMISSIS), agente di Polizia di Stato, la convivenza dell’ (OMISSIS) con lo (OMISSIS), accertata, altresi’, dai Carabinieri. Ritenuta, pertanto, la responsabilita’ dell’imputata, la Corte infliggeva la pena di otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *