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1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Campania laddove ha accolto la domanda del contribuente diretta a ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione notificato il 14 ottobre 2010 per negare all’avv. (OMISSIS) benefici della “prima casa” riguardo all’acquisto immobiliare compiuto il (OMISSIS) con rogito per notar (OMISSIS). Il contribuente resiste con controricorso.
2. Il giudice di merito osserva che, se e’ vero che il contribuente ha acquistato nel 2007 altro appartamento adibito a studio ma indicato nel rogito come casa di abitazione censita in categoria catastale A/2, tuttavia non risulta dall’atto – ovvero aliunde – che egli avesse chiesto (e applicato) i benefici per la “prima casa”, invece chiesti e applicati per il secondo acquisto immobiliare del 2010.
3. La ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (tariffa p.I, articolo 1, nota all. Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), rilevando che il beneficio in parola non spetta a chi e’ gia’ proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale (Cass. n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015).
4. Tanto premesso, il collegio osserva che costituisce ius receptum la considerazione che la normativa subordinata l’applicazione del beneficio in parola all’acquisto di un’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attivita’, alla non possidenza di altro immobile “idoneo” ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell’atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato (Cass. n. 21289 del 2014). Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come “non idonea” all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilita’) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) puo’ ugualmente godere dell’agevolazione (Cass. n. 2418 del 2003 e n. 8771 del 2000). Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando cio’ sia “comprovato dal successivo accatastamento in A/10” (Cass. n. 23064 del 2012, in motivazione).
5. Il che comporta che la sentenza d’appello, discostatasi dai superiori principi di diritto nel trascurare i dovuti rilievi dichiarativi e catastali, dia luogo allo scrutinio ex articolo 360-bis cod. proc. civ. con la cassazione dell’impugnata decisione e il rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovra’ riesaminare la fattispecie concreta e le fonti di prova alla luce dei principi regolativi enunciati sub §4. La definizione delle spese del giudizio di legittimita’ e’ rimessa al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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