In tema di responsabilità di reato degli enti societari il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo al Dlgs 231/2001 e la sanzione irrogata nel corso del fallimento legittima lo Stato al recupero dell’importo di natura economica attraverso l’insinuazione al passivo.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 aprile 2018, n. 15788.

In tema di responsabilità di reato degli enti societari il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo al Dlgs 231/2001 e la sanzione irrogata nel corso del fallimento legittima lo Stato al recupero dell’importo di natura economica attraverso l’insinuazione al passivo. Questo in quanto l’instaurazione della procedura concorsuale non è equiparabile alla morte dell’autore del reato e pertanto non fa conseguire alcun mutamento soggettivo della società, la quale peraltro non si estingue automaticamente neppure al momento della chiusura del fallimento.

Sentenza 9 aprile 2018, n. 15788
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) S.p.A.;
avverso la sentenza del 14/07/2016 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENOLDI Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata relativamente a (OMISSIS) S.p.A.;
uditi, per i ricorrenti, gli avv.ti (OMISSIS) (per (OMISSIS)), (OMISSIS) (per (OMISSIS)), (OMISSIS), comparso in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS) S.p.A.), i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Brescia per rispondere di una serie di delitti in materia tributaria e, nel caso del solo (OMISSIS), contro la pubblica amministrazione, nonche’ del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralita’ indeterminata di violazioni finanziarie e contro la pubblica amministrazione. In particolare, secondo l’ipotesi di accusa, (OMISSIS) aveva costituito, organizzato e gestito un’associazione per delinquere volta alla commissione di delitti di natura fiscale, attraverso la pianificazione contabile dell’attivita’, la costituzione di societa’ “cartiere” incaricate di emettere fatture per operazioni inesistenti e fungendo, le stesse, da fittizie intestatarie dei contratti di lavoro nei cantieri della societa’ dello stesso (OMISSIS); associazione strutturata su tre livelli, al vertice della quale vi sarebbe stata la (OMISSIS) S.p.A., societa’ appaltatrice di importanti opere pubbliche, al secondo livello la societa’ (OMISSIS), riconducibile ai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e, infine, al terzo livello, le societa’ cartiere riferibili ad altri tre coimputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti giudicati separatamente). All’interno di tale sodalizio, (OMISSIS) avrebbe poi svolto l’attivita’ di commercialista e di consulente contabile delle societa’ cartiere coinvolte, partecipando, attraverso la prestazione di un essenziale contributo tecnico-consultivo, al complesso meccanismo di frode fiscale costituente attuazione degli scopi sociali dell’organizzazione criminale.
1.1. Con sentenza in data 14/05/2015, pronunciata all’esito di una istruttoria dibattimentale caratterizzata da numerose testimonianze e dall’esame dei due imputati, dalla trascrizione di intercettazioni telefoniche e dalle produzioni offerte dalle varie parti processuali, nonche’ da un memoriale con cui (OMISSIS) aveva reso ampia confessione in relazione ai delitti contestati ai capi B) e C) della rubrica, il Tribunale di Brescia aveva affermato la responsabilita’ penale dello stesso (OMISSIS) e di (OMISSIS) in relazione a soltanto alcuni dei reati agli stessi ascritti e segnatamente: quanto al primo, in relazione ai delitti, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere indicato, nella sua qualita’ di amministratore della (OMISSIS) S.p.A. ed al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti emessi dalle societa’ e per i valori indicati in imputazione (capo B), nonche’ dall’articolo 8 del medesimo decreto, per avere, nella stessa qualita’, al fine di consentire la evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti per i valori indicati nei prospetti indicati in imputazione (capo C); e, quanto a (OMISSIS), in relazione ai delitti, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dall’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, 10-quater, per avere, in concorso con numerosi coimputati, tutti giudicati separatamente, creato, in capo alle societa’ cartiere indicate in imputazione, crediti non spettanti o inesistenti, cosi’ consentendo la loro utilizzazione Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ex articolo 17, in compensazione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per i valori anch’essi indicati in imputazione (capo D), dall’articolo 61 c.p., n. 2 e il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, per avere, in concorso con i menzionati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di commettere i delitti di cui ai capi precedenti o, comunque, per conseguire l’impunita’ per gli stessi, distrutto o comunque occultato le scritture contabili e i documenti della societa’ (OMISSIS) S.r.l. in modo da non consentirne la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari (capo I), nonche’ dagli articoli 110, 319 e 321 c.p., per avere, in concorso sempre con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), promesso e quindi consegnato a (OMISSIS), pubblico ufficiale in servizio presso la Cassa Edile di Lodi, la somma di 1.500 Euro per fargli omettere un atto del suo ufficio, consistente nei controlli ispettivi presso il cantiere gestito dalle societa’ (OMISSIS) S.r.l. (capo K). Pertanto, i due imputati erano stati condannati, (OMISSIS), alla pena di tre anni e di tre mesi di reclusione (con le attenuanti generiche) e, (OMISSIS), a qualla di tre anni di reclusione, oltre a varie pene accessorie, con confisca diretta e per equivalente di una serie di beni mobili e immobili riferibili ad entrambi.
1.2. (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati, invece, assolti dal delitto di associazione per delinquere ad essi contestata al capo A). Cio’ in quanto, secondo la valutazione del tribunale, doveva riconoscersi “un’intrinseca debolezza del quadro accusatorio circa la sussistenza della fattispecie associativa, destinata a cedere il passo a una piu’ verosimile (e di fatto dimostrata) situazione di compravendita di servizi (illeciti) da parte delle societa’ di terzo livello” (ovvero le cartiere) “verso una societa’ (la (OMISSIS) S.p.A. di (OMISSIS)) in progressivo e profondo affanno, destinata ad essere travolta dal meccanismo stesso che le societa’ cartiere avevano offerto come il sistema per la risoluzione delle problematiche di liquidita’” (v. p. 108 della sentenza di primo grado). Significativi, a questo riguardo, erano stati ritenuti dal tribunale sia il fatto che, alla stregua delle copiose produzioni della difesa di (OMISSIS) e dei contenuti del suo memoriale difensivo, (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), avesse realizzato, fin dagli anni âEuroËœ90, una rete di societa’ cartiere destinate a breve vita, che iniziavano ad operare con un credito Iva conseguito mediante l’emissione di false fatture di vendita, emesse da una loro societa’ (poi chiusa) alla nuova societa’; sia il fatto che tali “cartiere” operavano nel territorio lombardo a favore di vari committenti e che, alla stregua delle testimonianze “assistite” rese in sede dibattimentale, ex articolo 197 – bis c.p.p., da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fosse emersa, diversamente da quanto dagli stessi riferito in sede di interrogatorio reso quando si trovavano in custodia cautelare, “l’assenza di qualsivoglia ordine proveniente dall’alto e cioe’ da (OMISSIS), il quale aveva certo illustrato”, a costoro, “per sommi capi, il meccanismo dei subappalti ma non aveva certo imposto alcuna condotta”, circa assunzioni o dismissioni degli operai nonche’ quello della costituzione delle societa’ cartiere, limitandosi, nel caso del teste (OMISSIS), a illustrare, nel corso di un abboccamento, come risparmiare sui dipendenti (v. p. 107 della sentenza del tribunale).
Ritenuta l’assenza di prova circa il ruolo di vertice dell’intero 91 sodalizio svolto da (OMISSIS), costui era stato, inoltre, assolto dall’accusa relativa al delitto contestato al capo D) della rubrica. Secondo il Tribunale, infatti, come gia’ osservato, il credito di imposta delle societa’ cartiere “era preesistente all’affacciarsi di (OMISSIS) nel complessivo impianto delittuoso, come affermato in particolar modo da (OMISSIS)”, il quale aveva riferito “di essersi offerto egli stesso all’ (OMISSIS) come risolutore delle sue problematiche affermando di poterlo fare essendo a credito Iva” (v. p. 95 della sentenza del tribunale).
Il Tribunale aveva, inoltre, assolto le societa’ (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l., con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, in relazione all’illecito amministrativo alle stesse contestato rispettivamente ai capi R) e S) della rubrica. Secondo la contestazione, la responsabilita’ dell’ente sarebbe scaturita dall’avere commesso, i loro legali rappresentanti, il delitto di associazione per delinquere di cui al capo A), nell’interesse o comunque a vantaggio della societa’, senza che fossero stati previamente adottati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire delitti della specie di quello contestato al predetto capo.
2. A seguito di impugnazione del pubblico ministero e degli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 14/07/2016, emessa in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiaro’ la responsabilita’ penale di (OMISSIS) anche per i reati allo stesso ascritti ai capi A) e D) della rubrica, con esclusione, per quanto concerne quest’ultimo delitto, delle compensazioni operate da (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l., nonche’ di (OMISSIS) anche per il delitto contestato al capo A), per l’effetto rideterminando la pena, nei confronti di entrambi, rispettivamente in sei anni di reclusione e in quattro anni di reclusione. Inoltre, la Corte territoriale dichiaro’ le societa’ (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi curatori fallimentari, responsabili dell’illecito amministrativo alle stesse ascritto, applicando a ciascuno dei curatori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 24-ter e 10, per complessivi 250.000,00 Euro.
2.1. Quanto, in particolare, al delitto contestato al capo A), la Corte territoriale ritenne che fosse stata dimostrata la sussistenza di un reato associativo, realizzato attraverso un consolidato modus operandi attuato nell’ambito di una organizzazione piramidale, costituita allo scopo di realizzare un vantaggio economico per la societa’ (OMISSIS). In particolare, secondo la Corte territoriale grazie all’utilizzo di alcune societa’ cartiere era stato realizzato uno schema illecito, ripetuto negli anni ed articolatosi attraverso alcuni meccanismi tipici del sistema frodatorio: il primo posto in essere, con la finalita’ di creare un ingente credito Iva a favore di (OMISSIS), mediante l’uso di false fatture di acquisto emesse nei confronti di tale societa’ da alcune “cartiere”, i cui formali amministratori e gestori di fatto avevano agito secondo le direttive di (OMISSIS); il secondo consistente nell’emissione, sempre da parte di (OMISSIS), di false fatture in reverse charge nei confronti delle societa’ cartiere, con la restituzione dell’Iva da parte di queste ultime, al netto dell’aggio del 7%, in denaro contante. Inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto che, in forza di un fittizio contratto di subappalto, i lavori eseguiti nei cantieri di (OMISSIS) fossero stati effettuati, in realta’, dalle societa’ cartiere, le quali avevano preventivamente assunto la manodopera su impulso di (OMISSIS); che l’obbligo di pagare i contributi agli operai era stato trasferito, in tal modo, alle societa’ cartiere, le quali lo avevano compensato con il credito Iva conseguito grazie ai falsi acquisti di materiali da parte di (OMISSIS) e, percio’, con emissione di fatture “ivate”; che benche’ non vi fosse prova documentale, relativamente al capo C), del fatto che le fatture emesse da (OMISSIS) in regime di reverse charge fossero state utilizzate dalle cartiere, l’imputato era certamente responsabile del delitto di frode fiscale, essendo quest’ultimo un reato di pericolo di mera condotta; che (OMISSIS) doveva rispondere del fatto contestato al capo D) in quanto era stato lui a creare la societa’ (OMISSIS) tramite due suoi conoscenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), e proprio al fine di abbattere il costo della manodopera; che, ancora, era stato (OMISSIS) a programmare “a tavolino” il meccanismo di costituzione e di organizzazione delle societa’ in tre livelli; che la manodopera era affidata a (OMISSIS) Costruzioni ma a beneficio delle esigenze di (OMISSIS); che, sempre con riferimento al capo D), le societa’ di terzo livello compensassero i contributi per gli operai in base alle false fatture emesse da (OMISSIS); che quest’ultimo aveva indirettamente rapporti con tutti i consociati, ivi compreso il commercialista delle cartiere, (OMISSIS), con il quale pure non erano stati documentati contatti: e cio’ grazie all’intermediazione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Secondo la Corte territoriale, dunque, le circostanze riportate e le argomentazioni sviluppate relativamente ai reati-fine consentivano di ricostruire congruamente anche la consumazione del reato associativo. Secondo i giudici di appello, infatti, non era certo prospettabile, da un punto di vista logico, che (OMISSIS) si fosse rivolto a (OMISSIS) e (OMISSIS) per fronteggiare talune diffidenze del ceto bancario in ordine alle aperture di credito, come da lui sostenuto; le societa’ utilizzate dal sistema frodatorio non avrebbero avuto ragione di interfacciarsi con (OMISSIS), in quanto certamente le false fatturazioni tra costui e la “triade” ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) erano risalenti nel tempo; a detta di (OMISSIS) era stato (OMISSIS) a organizzare l’incontro tra lui e (OMISSIS) con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in base ad una strategia unitaria, desumibile da svariate intercettazioni telefoniche; il dato dichiarativo offerto da (OMISSIS) e (OMISSIS) dimostrava che era stato (OMISSIS) a proporre a (OMISSIS) e (OMISSIS) la costituzione del secondo livello per creare un diaframma tra (OMISSIS) e le cartiere: e di cio’ vi era finanche il conforto delle copiose intercettazioni.

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