In un giudizio di revisione non possono essere considerate ‘nuove prove’ quelle che comunque non sortirebbero un effetto positivo.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 aprile 2018, n. 15700.

In un giudizio di revisione non possono essere considerate ‘nuove prove’ quelle che comunque non sortirebbero un effetto positivo.

Sentenza 9 aprile 2018, n. 15700
Data udienza 26 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. RAGO Geppin – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Danie – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUERRA Mariaemanue – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
contro l’ordinanza del 23/06/2017 della Corte di Appello di Trento – sezione per i Minorenni;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/06/2017, la Corte di Appello di Trento – sezione per i Minorenni – dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da (OMISSIS) contro la sentenza pronunciata in data 06/06/2014 dalla Corte di Appello di Venezia sezione per i Minorenni.
Contro la suddetta ordinanza, (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendone la manifesta illogicita’ sotto i profili di seguito indicati.
La difesa, ha premesso che il ricorrente era stato condannato in via definitiva per i reati di violazione di domicilio e rapina aggravata alla pena di reclusione di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa e che la prova a carico decisiva era stata ritenuta una ricevuta del pedaggio autostradale rinvenuta all’interno dell’auto utilizzata per la rapina – sulla quale era stata rilevata un’impronta papillare che, a seguito delle indagini, era stata attribuita al ricorrente.
La difesa, quindi, concludeva nei seguenti termini: “valutare quali nuove prove tutte le indagini tecniche dei Ris di Parma allegate (alla richiesta di revisione), ovvero le IT nn. (OMISSIS), ed altresi’ le relazioni nn. (OMISSIS), le quali non erano presenti nel fascicolo dibattimentale e non venivano valutate neppure implicitamente nel precedente procedimento; ed ancora, che venga valutata l’attendibilita’ dell’analisi scientifica operata dal Gabinetto Interregionale del Triveneto di Padova n. (OMISSIS), nonche’ del verbale di cui all’All. 15bis emesso dal dattiloscopista Ag. (OMISSIS), alla luce del nuovo metodo scientifico introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, (….) ed alla luce degli standard qualitativi contenuti nella normativa Iso/tec 17025, la quale ha introdotto l’obbligo per i laboratori di utilizzare i metodi accreditati “Accredia”, in quanto se valutate, dimostrano che, qualora venissero accertate, il sign. (OMISSIS) dovrebbe essere prosciolto (….)”: pag. 35 ricorso.
La suddetta conclusione veniva argomentata ripercorrendo tutta l’istruttoria del processo di merito in relazione alla quale la difesa ne evidenziava le criticita’ (sia quanto alla mancata acquisizione delle prove; sia quanto alla valutazione di quelle acquisite) che avevano portato all’ingiusta condanna del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile essendo manifestamente infondate tutte le censure dedotte.
2. In punto di diritto e’ appena il caso di rilevare che il processo di revisione non consiste in un processo al processo che si e’ gia’ svolto e conclusosi con la sentenza di condanna passata in giudicato (quasi fosse una sorta di nuovo appello o nuovo ricorso per cassazione), ma ha un ristretto campo di operativita’ in quanto puo’ essere promosso solo nei tassativi casi di cui all’articolo 630 c.p.p., fra cui, quello invocato dal ricorrente, e cioe’ quando “dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia’ valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto” a norma degli articoli 529 e 530 c.p.p..
La nuova prova, quindi, dev’essere tale che, ove espletata, sia idonea a dimostrare in positivo che il condannato dev’essere prosciolto e, cioe’ sia tale da neutralizzare o addirittura vanificare la prova in base alla quale l’imputato fu condannato in via definitiva.
Il che significa che sono prove del tutto irrilevanti e, quindi, inidonee a giustificare un processo di revisione, tutte quelle prove che, se espletate, non potrebbero comunque sortire alcun effetto positivo per il condannato potendo avere solo un esito o neutro – in quanto nulla aggiungerebbero e nulla toglierebbero al quadro probatorio posto alla base della condanna definitiva – o, addirittura, confermativo della sua responsabilita’.
3. Premessi questi ovvi principi, passando ora all’esame dei motivi di ricorsi va osservato quanto segue.
Innanzitutto, non hanno alcuna cittadinanza nel processo di revisione e, quindi, non possono essere prese minimamente in esame, tutte quelle censure con le quali la difesa pretende la rivisitazione delle sentenze di merito, adducendo pretese incongruita’, illogicita’ della motivazione o violazioni di legge in ordine alla valutazione delle prove: si tratta, a ben vedere, di gran parte del presente ricorso che e’ strutturato come un vero e proprio ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia confermo’ la sentenza di condanna del (OMISSIS).
In tale ottica, va, quindi, ritenuta inammissibile la censura avente ad oggetto una pretesa mancata osservanza delle regole sottese alla cd. “catena di custodia” del biglietto analizzato e sul quale furono rinvenute le impronte papillare del ricorrente.
Si tratta, infatti, con tutta evidenza, di un vizio che, se sussistente, avrebbe dovuto essere dedotto e fatto valere nel giudizio di merito e al quale non si puo’ certo rimediare con il giudizio di revisione.
Peraltro, la Corte Territoriale (pag. 4 ss dell’ordinanza impugnata), nel prendere in esame la medesima doglianza, dopo avere osservato che la concreta esecuzione degli accertamenti si trovava compiutamente descritta in atti (che venivano analiticamente indicati) e che, quanto alle modalita’ della comparazione fra l’impronta rilevata e quella del (OMISSIS), era stato sentito al dibattimento il tecnico che l’aveva eseguita, “in contraddittorio fra le parti, con esiti ritenuti inconfutabili sia dalla Corte di merito sia da quella di legittimita’”, concludeva rilevando che “l’istante, dopo avere illustrato la necessita’ che sia garantita la “catena di custodia”, adottati metodi scientificamente corretti da parte del personale competente e di sicura professionalita’, non spiega in alcun modo quali siano state le falle, idonee ad incidere sul risultato degli accertamenti, nel caso contrato in esame, ne’ adduce ragioni per le quali ritenere incompetente l’operatore che ha eseguito la comparazione che ne ha dato conto nell’esame a cui e’ stato sottoposto al dibattimento. Inoltre, come risulta dagli atti, sono stati ritrovati ben 30 punti di coincidenza fra le impronte, quando ne sono ritenuti necessari sedici o diciassette per considerare certa l’identificazione”.
Quindi, come si desume dalla suddetta motivazione, poiche’ la questione della cd. “catena di custodia” era stata dedotta nel giudizio di merito e tutte le questioni erano state dibattute essendo stato sentito come teste l’operatore che aveva eseguito la comparazione, e’ inammissibile che la stessa questione venga nuovamente riproposta in sede di revisione deducendola, surrettiziamente, come “nuova prova”.
Non resta, ora che esaminare la censura relativa alla mancata acquisizione di una serie di indagini tecniche che, se acquisite, sarebbero idonee a provare l’innocenza del ricorrente (cfr supra in parte narrativa).
Si tratta delle indagini che la difesa indica ed illustra a pag. 11-14-17-1820-23-25 del presente ricorso e che hanno ad oggetto “un’infinita’ di indagini tecniche effettuate dai Ris di Parma nell’arco di otto anni, le cui risultanze relative ad oggetti rinvenuti in occasione di altri episodi delittuosi (rapine e furti d’auto) sono tutte sovrapponibili con l’indagine tecnica n. 1299/2001 che analizzava invece i reperti rinvenuti sulla Mercedes C180 (ndr: quella utilizzata per la rapina) e presso l’abitazione del (OMISSIS) (ndr: la persona rapinata); tuttavia i reperti analizzati nella (OMISSIS) non erano risultati compatibili con il profilo di (OMISSIS)” (pag. 26 ricorso).
In altri termini, la difesa sostiene che la “nuova prova” idonea a dimostrare l’innocenza del ricorrente e, quindi, a vanificare quella sulla base della quale fu condannato, sarebbe costituita da una serie di indagini che – si noti bene – non avevano dimostrato l’invalidita’ della prova papillare, ma che avevano dato esito negativo sulla riconducibilita’ al (OMISSIS) di rilievi ematici o papillari effettuati su altri oggetti rinvenuti sul luogo della commissione del reato per cui fu condannato e per altri reati.
L’inammissibilita’ di tale singolare richiesta si legge, innanzitutto, in un passo della sentenza passata in giudicato e citata proprio nel presente ricorso (pag. 11) in cui la Corte di Venezia, nel rigettare la richiesta di acquisizione di quelle indagini osservava che la sentenza di primo grado “in alcun passaggio motiva l’affermazione di responsabilita’ utilizzando accertamenti non ripetibili svolti dai Ris di Parma in cui si erano comparate tracce ematiche riconducibili all’imputato e il Dna estrapolato su reperti rinvenuti presso l’abitazione della persona offesa, attribuendoli al (OMISSIS) (….)”.
Si tratta di un’osservazione ineccepibile in quanto, se si dovesse ritenere ammissibile la richiesta di revisione, il processo potrebbe avere un esito paradossale per il ricorrente il quale, ove fossero acquisite le suddette indagini e fossero nuovamente disposti accertamenti, non potrebbe comunque ottenere un risultato piu’ favorevole ma addirittura piu’ sfavorevole.
Infatti, quelle indagini potrebbero avere solo due esiti: a) confermare che nessuna delle tracce biologiche era riconducibile al (OMISSIS): il che non servirebbe certo a smentire l’esito della comparazione positiva sul biglietto, perche’ dimostrerebbe solo che non era stato il ricorrente a toccare quegli oggetti, ma non che lui non aveva partecipato alla rapina; b) accertare che una qualche traccia biologica era riconducibile al (OMISSIS): in tale ipotesi si tratterebbe di un’ulteriore conferma della sua colpevolezza.
Di conseguenza e conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “in tema di giudizio di revisione, la nuova prova di cui all’articolo 630 c.p.p., lettera c), dev’essere tale da dimostrare in positivo che il condannato dev’essere prosciolto e, cioe’ sia tale da neutralizzare o addirittura vanificare la prova in base alla quale l’imputato e’ stato condannato in via definitiva. Non possono, invece, essere considerate “nuove prove” quelle prove che, se espletate, non potrebbero comunque sortire alcun effetto positivo per il condannato potendo avere solo un esito o neutro – in quanto nulla aggiungerebbero e nulla toglierebbero al quadro probatorio posto alla base della condanna definitiva – o, addirittura, confermativo della sua responsabilita’”.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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