La declaratoria di illegittima costituzionale dell’articolo 181, comma 1 bis,  Decreto Legislativo n. 42 del 2004

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 aprile 2018, n. 15758.

Con sentenza della Corte cost. n. 56 del 11/01/2016, pubblicata sulla G.U. del 30/03/2016, e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 181, comma 1 bis, Decreto Legislativo n. 42 del 2004 nella parte in cui lo stesso prevede: “: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed”.
Con tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che la differenziazione normativa delle due ipotesi rispettivamente ascrivibili all’articolo 181, commi 1 e 1 bis, sia il frutto di una disciplina irragionevole resa manifesta “dalla rilevantissima disparita’ tanto nella configurazione dei reati (nell’un caso delitto, nell’altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia all’entita’ della pena che alla disciplina delle cause di non punibilita’ ed estinzione del reato”; di qui la necessita’, sempre secondo la Corte costituzionale, della “riconduzione delle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis”.
Sicche’, rientrando oggi nel comma 1 bis, a seguito dell’intervento appena ricordato, unicamente i lavori “che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”, la condotta contestata nella specie viene a ricadere all’interno del comma 1, quale norma che, per la sua generale e onnicomprensiva formulazione, e’ destinata ad “accogliere” tutte quelle condotte che, ad esclusione di quelle appena ricordate, concernono i lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.

Sentenza 9 aprile 2018, n. 15758
Data udienza 24 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDREAZZA GASTONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO PIETRO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia in data 03/03/2016 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Vicenza in data 26/06/2014 per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, per avere, in qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS) S.r.l., realizzato una struttura senza permesso di costruire in area dichiarata di notevole interesse paesaggistico. La sentenza ha altresi’ dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b) per avere realizzato senza permesso la struttura di cui sopra.
2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, e dell’articolo 157 cod. pen. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’estinzione per prescrizione anche del reato paesaggistico residuato in considerazione del fatto che, attesa la necessaria riconduzione dell’illecito alla contravvenzione di cui all’articolo 181, comma 1, Decreto Legislativo cit., in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2016, alla data di emissione della sentenza d’appello era gia’ maturato il termine quinquennale di prescrizione a decorrere dalla data di realizzazione del manufatto nell’ottobre 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Va infatti considerato che con sentenza della Corte cost. n. 56 del 11/01/2016, pubblicata sulla G.U. del 30/03/2016, e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 181, comma 1 bis, cit. nella parte in cui lo stesso prevede: “: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed”.
Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha ritenuto che la differenziazione normativa delle due ipotesi rispettivamente ascrivibili all’articolo 181, commi 1 e 1 bis, sia il frutto di una disciplina irragionevole resa manifesta “dalla rilevantissima disparita’ tanto nella configurazione dei reati (nell’un caso delitto, nell’altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia all’entita’ della pena che alla disciplina delle cause di non punibilita’ ed estinzione del reato”; di qui la necessita’, sempre secondo la Corte costituzionale, della “riconduzione delle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis”.
Sicche’, rientrando oggi nel comma 1 bis, a seguito dell’intervento appena ricordato, unicamente i lavori “che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”, la condotta contestata nella specie viene a ricadere all’interno del comma 1, quale norma che, per la sua generale e onnicomprensiva formulazione, e’ destinata ad “accogliere” tutte quelle condotte che, ad esclusione di quelle appena ricordate, concernono i lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.
Ne’ puo’ condividersi l’assunto del P.G. di udienza in ordine alla non applicabilita’ nella specie della declaratoria di illegittimita’ costituzionale sul presupposto del preteso esaurimento del rapporto processuale derivante dalla mancata contestazione, da parte del ricorso, dell’affermazione di responsabilita’, posto che anche il solo profilo sanzionatorio, nella specie coinvolto, concorre a mantenere come non definita la situazione giuridica afferente il capo della sentenza impugnata in tal modo suscettibile di essere incisa dalle sentenze di illegittimita’ costituzionale.
Infatti per “capo” della sentenza deve intendersi “ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato” mentre il “punto della decisione” (nella specie, quello, relativo appunto alla invocata prescrizione) ha una portata piu’ ristretta, riguardando “tutte le statuizioni – ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno – suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo”. I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle “statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato” e nell’ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un “passaggio obbligato” per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non puo’ considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l’eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio) (si vedano, Sez. Un., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, Sez. Un., n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

Ne consegue che, dovendo considerarsi non piu’ il termine di prescrizione di sei anni prolungabile, per effetto della interruzione, sino ad anni sette e mesi sei, proprio del delitto, bensi’ quello di quattro anni prolungabile sino a cinque proprio della contravvenzione, la prescrizione relativa al reato ex articolo 181, comma 1, cit., in tal senso riqualificato il delitto contestato, e’ maturata nel mese di ottobre del 2014.
2. Ne deriva, in definitiva, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui all’articolo 181 cit. per estinzione dello stesso (cui segue la revoca dell’ordine di rimessione in pristino) dovendo peraltro confermarsi, ex articolo 578 cod. proc. pen., a fronte della assenza di censure quanto al merito dell’affermazione di responsabilita’, le statuizioni civilistiche gia’ contenute nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo b) come contravvenzione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo tale contravvenzione estinta per prescrizione; revoca l’ordine di rimessione in pristino. Conferma le statuizioni civili.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *