L’ipotesi di reato di omessa dichiarazione per una singola annualità integra una condotta di frode e implica una connotazione di necessaria decettività, in ossequio ai principi espressi dalla sentenza “Taricco” Cgue 8.9.2015, C-105/14, frode per la quale dovrebbe procedersi a disapplicazione della disciplina della prescrizione ex articoli 160-161 c.p. Detta disapplicazione, limitata alla sola condotta e di evasione dell’Iva, non opera con riguardo ai fatti già prescritti, richiedendosi la prova del requisito della gravità della frode che, facendo riferimento alla gravità del danno o del pericolo cagionato, alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo, alle modalità dell’azione e all’elemento soggettivo, si connoti con ulteriori elementi, quali l’organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, l’interposizione di una pluralità di soggetti, l’esistenza di un contesto associativo criminale.
Sentenza 5 ottobre 2017, n. 45751
Data udienza 12 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/12/2015 del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Padova in data 14/12/2015 di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essere il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, in relazione all’evasione di Iva 2006 per Euro 155.700 e di Irpef 2006 per Euro 151.116,00, estinto per prescrizione.
2. Con un unico motivo lamenta mancanza di motivazione della sentenza; in particolare, dopo avere richiamato il contenuto della sentenza n. 2210 del 17/09/2015 della Corte di cassazione nel senso dell’obbligo per il giudice nazionale, come discendente dalla lettura datane dalla Corte di Giustizia, di disapplicazione degli articoli 160 e 161 c.p. a fronte della non compatibilita’ dei termini di prescrizione ivi previsti con gli obblighi imposti agli stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2 T.f.u.e., di perseguire le ipotesi gravi di frode fiscale, lamenta che il Tribunale non abbia spiegato in alcun modo la ragione della non adesione ad un tale indirizzo e la sua scelta, invece, di ritenuto perfezionamento della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pronunciata, come desumibile dal verbale di udienza, in fase predibattimentale, la stessa e’ stata correttamente fatta oggetto di ricorso per cassazione.
Cio’ posto, il ricorso e’ infondato.
[…segue pagina successiva]
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