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3. Tanto premesso in termini generali deve ora passarsi all’analisi dei vari profili di doglianza.
3.1. Sotto un primo aspetto, rileva il Collegio che, effettivamente, secondo quanto dedotto dalla difesa di (OMISSIS) con il sesto motivo di ricorso, l’omissione riferibile al mese di dicembre 2011 deve essere considerata separatamente, proprio in considerazione del dato relativo alla configurazione della fattispecie per singole annualita’. Questa stessa Sezione della Corte, infatti, ha recentemente affermato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il superamento della soglia di punibilita’ di Euro 10.000 annui, l’ammontare delle ritenute omesse deve essere determinato in riferimento al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, a prescindere dal termine di scadenza previsto per il versamento, che rileva esclusivamente ai fini della individuazione del momento consumativo del reato (Sez. 3, n. 22140 del 11/01/2017, dep. 8/05/2017, Mor, Rv. 269778). Pertanto, trattandosi di importo pari a 5.291 Euro, inferiore alla soglia di punibilita’, va disposto, in relazione a quella mensilita’, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”. Inoltre, relativamente a tale violazione, non essendo l’illecito estinto per prescrizione, va disposta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 9, la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa competente, individuata nell’I.N.P.S. di Milano.
3.2. Il ricorso e’, invece, infondato con riguardo al residuo periodo, relativo a violazioni, commesse dal gennaio 2012 all’ottobre dello stesso anno, che superano la richiamata soglia di punibilita’.
In proposito, si assume, con una pluralita’ di motivi di censura, variamente interrelati e ricondotti alla violazione di legge e al vizio di motivazione, che la insuperabile situazione di crisi aziendale, affermata alla stregua di copiose produzioni documentali, non abbia consentito di adempiere agli obblighi contributivi; con cio’ prefigurandosi, da un lato, una situazione di forza maggiore idonea a escludere l’attribuibilita’ della condotta omissiva in capo all’imputato e, dall’altro lato, la mancanza del prescritto coefficiente psicologico, il quale, attesa la natura dolosa del delitto, andrebbe ricondotta alla coscienza e volonta’ dell’annesso versamento.
3.3. Quanto al primo profilo, giova premettere che secondo la previsione contenuta nell’articolo 45 c.p., “non e’ punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.
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