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3.4. Con il quarto motivo, la difesa di (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera E), la contraddittorieta’ della motivazione in relazione al passaggio in cui la sentenza avrebbe sottolineato l’identica origine degli obblighi previdenziali e l’obbligo di corrispondere la retribuzione rispetto all’affermazione, contenuta in altra parte della decisione, secondo cui il datore di lavoro dovrebbe privilegiare l’adempimento degli obblighi contributivi.
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera E), la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla affermazione dell’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali prima del pagamento delle retribuzioni, sorgendo il primo obbligo solo dopo l’avvenuta corresponsione dello stipendio ai lavoratori.
3.6. Con il sesto motivo, la difesa di (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera E), la contraddittorieta’ della motivazione in relazione, da un lato, all’affermazione secondo cui l’obbligo di versare i contributi previdenziali nascerebbe contemporaneamente a quello di corrispondere le retribuzioni e, dall’altro lato, al fatto che la sentenza abbia ritenuto che l’omissione contributiva relativa al mese di dicembre 2011 si fosse perfezionata il 16/01/2012.
3.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera E), la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’affermazione secondo cui l’imputato avrebbe prima dovuto provvedere al versamento a favore dell’Inps e solo in un momento successivo al pagamento dei lavoratori, laddove l’obbligo di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali nascerebbe il mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni.
3.8. Con l’ottavo motivo, la difesa di (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera E), la mancanza o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo nonostante la documentata impossibilita’ di reperire risorse finanziarie, illogicamente ridimensionata a mera situazione di “difficolta’ finanziaria”.
3.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera E), la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo per non avere l’imputato richiesto pagamenti su altri canali bancari nonostante che i documenti prodotti in giudizio, di cui sarebbe stata omessa qualunque valutazione, attestassero numerose procedure esecutive e revoche dei fidi bancari, con conseguente impossibilita’, per l’azienda, di accedere nuove forme di finanziamento comunque denominate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, occorre ricordare che con l’instaurazione del rapporto di lavoro si genera, a carico della parte datoriale, una duplice obbligazione, sia retributiva, sia previdenziale. Quest’ultima, peraltro, e’ del tutto indipendente dalla effettiva corresponsione della retribuzione (v. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 29, Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 1, convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, articolo 1); ed essa incombe sul datore di lavoro finanche nel caso in cui questi non abbia effettivamente provveduto a versare i contributi (articolo 2116 c.c.).
Peraltro, se dal punto di vista genetico le due obbligazioni, quella retributiva e quella previdenziale, sono coeve, viceversa il termine per il loro adempimento e’ differente. Mentre, infatti, l’obbligazione retributiva e’ in genere adempiuta entro la scadenza del mese al quale si riferisce la prestazione lavorativa, quella contributiva deve essere adempiuta, secondo la previsione del Decreto Legislativo n. 422 del 1998, articolo 2, comma 1, lettera b), entro il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
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