segue pagina antecedente
[…]
La costante giurisprudenza della Corte di cassazione si e’ espressa nei termini correttamente esposti nella motivazione della sentenza impugnata, e non puo’ in questa sede che ribadirsi il principio secondo cui l’accumulo di una quantita’ consistente di rifiuti (nella specie materiale di plastica costituito da vasi tubi in plastica proveniente dall’attivita’ di vivaista del ricorrente) non corrisponde alla ipotesi, prospettata dal ricorrente, di deposito temporaneo o controllato, bensi’ alla ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti. Questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantita’ e qualita’ dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Tale deposito e’ libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non puo’ ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: 1) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti e’ prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, e’ sanzionata penalmente dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1; 2) messa in riserva, se il materiale e’ in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 comma 1; 3) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta e’ sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa. Quando l’abbandono dei rifiuti e’ reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno puo’ essere qualificato come discarica abusiva (cfr ex multis Sez. 3, Sentenza n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384; Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865). Ed ancora, questa Corte ha affermato, e recentemente ribadito che, in tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non e’ solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilita’ dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purche’ funzionalmente collegato al luogo di produzione (Sez. 3, n. 8061 del 23/01/2013, Ercolani, 254754).
Sul punto il Tribunale e’ pervenuto ad affermare la penale responsabilita’ del ricorrente sul rilievo che i vari materiali di plastica oggetto dell’imputazione e classificati come rifiuti, erano certamente prodotti dall’attivita’ di vivaista svolta dalla ditta del ricorrente ed erano stati depositati in modo incontrollato perche’ riversati in un’area di terzi, antistante al luogo ove si esercitava l’attivita’ di vivaista e al di fuori di ogni controllo da parte del produttore, per circa due mesi, e senza alcuna cautela tant’e’ che vennero bruciati sprigionando fumi, con la conseguenza che il deposito non poteva definirsi temporaneo.
6. Il terzo motivo di ricorso e’ fondato per quanto qui esposto.
In linea generale gli interessi correlati al valore ambientale suscettibili di tutela innanzi al giudice ordinario possono essere fatti valere anche in sede penale mediante la costituzione di parte civile ai sensi dell’articolo 185 c.p. e ss. e articolo 22 c.p.p..
Quanto ai soggetti legittimati, deve rammentarsi che, a seguito della abrogazione della L. n. 349 del 1986, articolo 18, comma 3, derivante dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318, comma 2, lettera a), la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al (OMISSIS), spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell’Ambiente, che puo’ esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrita’ e salubrita’ dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale ai sensi dell’articolo 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, Busolin e altri, Rv. 264114; Sez. 3, n. 633 del 29/11/2011, Stigliani, Rv. 251906).
La corte di legittimita’ ha, peraltro, precisato che tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e le Province e agli enti pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell’articolo 2043 c.c. “per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e ulteriore e concreto, da essi subito, diverso da quello ambientale” (Sez. 3, n. 19437 del 17/02/2012, Miotti, Rv 252909; idem Sezione 3, 21 ottobre 2010, n. 41015).
7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nella parte in cui ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Provincia di Lecce, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Leave a Reply