Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6727. Quanto ai soggetti legittimati a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali, spetta, in via esclusiva, allo Stato

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2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) per avere il Tribunale ritenuto la natura di rifiuto del materiale plastico della ditta (OMISSIS), spostato sul terreno antistante in ragione del fatto che erano in corso lavori di ristrutturazione, non considerando il portato delle dichiarazioni testimoniali rese dalle quali emergeva che il materiale era stato meramente spostato e il (OMISSIS) non voleva disfarsene.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 e articolo 183, comma 1, lettera bb). Il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione del fatto quale deposito incontrollato, sull’erroneo presupposto che il materiale plastico depositato qualificabile come rifiuto ha erroneamente escluso che si trattasse di un deposito temporaneo alla luce del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera bb), e cio’ tenuto conto della brevita’ (circa 20 giorni) del deposito e dell’appartenenza dei rifiuti ad un’unica categoria merceologica omogenea secondo il codice CER.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile Provincia di Lecce. Argomenta il ricorrente che l’ente provinciale non sarebbe legittimato a costituirsi parte civile essendo la legittimazione in capo unicamente allo Stato e per esso al Ministero dell’Ambiente e contesta, comunque, l’assenza di prova del danno da parte dell’ente.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato con riguardo al terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
5. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ contiene un vizio non riconducibile al novero di quelli di cui all’articolo 606 c.p.p. perche’ sollecita una rivalutazione del compendio probatorio in chiave alternativa alla ricostruzione operata dal giudice in punto qualificazione della natura di rifiuto dei beni oggetto della condotta illecita contestata.
Nel rammentare che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimita’, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, rileva, il Collegio, che il giudice ha ritenuto la natura di rifiuto del materiale plastico sul rilievo che era costituito da prodotti, proveniente dalla attivita’ lavorativa svolta dal ricorrente, gia’ utilizzati, in parte danneggiati e destinati allo smaltimento, come confermato anche dai testimoni della difesa, sentiti nel corso del dibattimento, i quali avevano riferito sia dello stato di deterioramento dei materiali, gia’ utilizzati e danneggiati, sia della necessita’ di una successiva selezione dei materiale ai fini dello smaltimento, sicche’ il giudice del merito ha correttamente ritenuto che il materiale fosse da qualificarsi quale “rifiuto” ovvero di materiale che il detentore “si disfa o intende disfarsi o ha l’obbligo di disfarsi”.
Cio’ premesso, il giudicante ha argomentato, in modo congruo e corretto in diritto, la sussistenza della natura di rifiuti delle cose (materiale plastico depositato nell’area antistante la sua azienda vivaistica) e la sussistenza del reato sul rilievo che il reato di deposito incontrollato di rifiuti e’ integrato in presenza di un’attivita’ di stoccaggio di materiali costituiti “anche in parte da rifiuti”, motivazione a fronte della quale il ricorrente oppone una inammissibile rilettura del dato probatorio (rottura dei pezzi in seguito allo scarico frettoloso) non consentita in questa sede e che non esclude, in ogni caso, il reato contestato (cfr. Sez. 3, n. 28890 del 24/03/2011, Trapletti, non mass., Sez. 3, n. 11802 del 29/01/2009, Berardi, Rv 243402 secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti si configura ogniqualvolta si accerti un’attivita’ di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati).
5. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.

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