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Il ricorrente censura con l’unico motivo di ricorso svolto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di carenza o illogicita’ motivazionale, tra loro all’evidenza contraddittori posto che da un canto si duole dell’erronea qualificazione giuridica del fatto e dall’altro lamenta il salto logico effettuato dall’accertamento del fatto, consistito nella decodifica del segnale satellitare Sky nella propria abitazione, all’applicazione della fattispecie di reato ascrittagli. Il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), mentre il vizio motivazionale presuppone un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 – dep. 10/11/2016, P.M. in proc. Altoe’ e altri, Rv. 26840401). La ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale non e’ contestata dal ricorrente, che censura invece l’erronea applicazione della L. n. 633 del 1941, articolo 171-octies alla fattispecie concreta. Conseguentemente non e’ profilabile alcun vizio motivazionale tenuto conto che nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non e’ mai denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiche’ queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimita’ della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015 – dep. 20/04/2015, Rv. 263326).
Cosi’ delimitato il perimetro dell’impugnazione, la censura svolta si appalesa, anche in punto di violazione di legge, manifestamente infondata.
Va al riguardo rilevato che la L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171 ter, lettera f) bis, punisce colui il quale “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita’ o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita’ di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure….”; e che, invece, la L. n. 633 del 1941, articolo 171 octies sanziona chi “a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite o via cavo, in forma sia analogica, che digitale”. Invero i fatti previsti dalla norma di legge da ultimo riportata, introdotta dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, articolo 17, depenalizzati dalla successiva emanazione del Decreto Legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (entrato in vigore il 30/12/’00), hanno riacquistato rilievo penale a seguito della modifica apportata, dalla L. 7 febbraio 2003, n. 22, articolo 1, all’articolo 6, comma 1 del detto decreto legislativo, con la previsione dell’applicabilita’ anche delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie di cui alla L. n. 633 del 1941, articoli 171 bis e 171 octies e successive modifiche.
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