Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 2 marzo 2018, n. 4921. In ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente

In ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente

Sentenza 2 marzo 2018, n. 4921
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9857/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 3990/2015, depositata il 14 ottobre 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, con tre mezzi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello dei primi confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto per grave inadempimento degli stessi, quali conduttori, il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, stipulato in data 1 marzo 1998 e registrato il 12 marzo 2012.

Premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto dovuto il canone di locazione nella misura convenzionalmente pattuita e non in quella (pari al triplo della rendita catastale) prevista dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 8, per il caso di tardiva registrazione del contratto, e cio’ per essere stata tale disciplina dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 10 marzo 2014, hanno rilevato i giudici d’appello (per quel che in questa sede ancora interessa) che:

– la norma (invocata dagli appellanti) di cui al Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, articolo 5, comma 1 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, che aveva fatto “salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, commi 8 e 9” e’ stata a sua volta dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 16 luglio 2015, per contrasto con l’articolo 136 Cost.;

– nessun rilievo invalidante puo’ essere attribuito al fatto che l’originario contratto di locazione sia stato registrato tardivamente solo nel 2012, non potendo trovare applicazione retroattiva la norma di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 346, atteso che il requisito della registrazione da essa prescritto, incidendo sull’individuazione dei requisiti sostanziali di validita’ del contratto, non puo’ operare che per i contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore;

– alla luce di tali premesse il versamento effettuato da parte dei conduttori in corso di causa, dell’importo di Euro 2.320,94, pari alle mensilita’ di gennaio, febbraio e marzo 2012 (per Euro 722,00 mensili) e di aprile 2012 (per Euro 154,94), non poteva considerarsi satisfattivo, risultando non versata la differenza rispetto ai canoni dovuti di Euro 559,06.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedono l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 13, comma 5, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 59 (sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata), a mente del quale “per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, commi 8 e 9, prorogati dal Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, articolo 5, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, articolo 3, comma 8, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennita’ di occupazione maturata, su base annua, e’ pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”.

Sostengono che, in base a tale norma sopravvenuta, il canone da loro offerto in corso di giudizio nella misura pari al triplo della rendita catastale deve ritenersi quello effettivamente dovuto e che non e’ dovuta, invece, la differenza di Euro 559,06, donde l’insussistenza dei requisiti di gravita’ dell’inadempimento.

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