Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5065. CONTRIBUTI INPS: Impresa artigiana, ai fini del superamento della soglia dimensionale il limite massimo che non deve essere superato è quello di un terzo dei dipendenti non apprendisti

CONTRIBUTI INPS: Impresa artigiana, ai fini del superamento della soglia dimensionale il limite massimo che non deve essere superato è quello di un terzo dei dipendenti non apprendisti

Ordinanza 5 marzo 2018, n. 5065
Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18643/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2011 R.G.N. 235/2008.

RILEVATO

che (OMISSIS) proponeva opposizione ad un verbale ispettivo con cui l’Inps aveva accertato che la sua impresa aveva superato i limiti dimensionali artigianali previsti dalla L. n. 443 del 1985, articolo 4, con conseguente perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;

che rigettata l’opposizione e proposto appello dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Venezia (sentenza del 24.8.2011) rigettava l’impugnazione interpretando detto articolo 4 nel senso che nel numero dei lavoratori occupati dovessero ricomprendersi tutti i lavoratori a domicilio impiegati, ove gli stessi per numero avessero superato la proporzione di un terzo dei dipendenti occupati nell’impresa artigiana;

che per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) con cinque motivi, illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c.;

che l’Inps resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che col primo motivo, proposto per violazione e/o falsa applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 443, articolo 4, il ricorrente deduce l’errore di interpretazione di tale norma da parte della Corte d’appello di Venezia, assumendo che quest’ultima, nell’accogliere la tesi difensiva dell’Inps, non aveva considerato che ai fini del requisito dimensionale, necessario per i benefici di cui trattasi, doveva essere computato solo il numero dei dipendenti a domicilio eccedente il terzo, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che il computo del numero dei dipendenti doveva riferirsi all’intero numero dei lavoratori a domicilio ove essi eccedevano il terzo degli altri occupati;

che, pertanto, avrebbero dovuto essere computati solo i lavoratori a domicilio eccedenti il terzo, senza ulteriori raffronti col numero dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa;

che il motivo e’ infondato, atteso che l’interpretazione letterale e logica della norma in esame conferma l’esattezza della soluzione adottata dalla Corte di merito circa la necessita’ di eseguire il computo di cui trattasi sulla scorta del raffronto col numero dei dipendenti non apprendisti impiegati nell’azienda;

che, infatti, la norma di cui alla L. n. 443 del 1985, articolo 4, dopo aver precisato che l’impresa artigiana puo’ essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i limiti di ordine numerico dei dipendenti come stabiliti alle successive lettere a), b), c), d, e) della stessa disposizione, contemplanti i vari tipi di attivita’ svolta dall’impresa artigiana (non in serie, in serie, settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili), individua quali sono le categorie di persone che devono essere computate o meno ai fini del calcolo dei predetti limiti e tra queste prevede al n. 2 del successivo comma i lavoratori a domicilio di cui alla L. 18 dicembre 1973, n. 877, prescrivendo che gli stessi non sono computati, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

che, pertanto, il limite massimo di un terzo che non deve essere superato ai fini dimensionali che qui rilevano e’ quello di un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana, per cui e’ errata la tesi difensiva del ricorrente che vorrebbe tale computo riferito ai soli lavoratori a domicilio estrapolati dal composito contesto aziendale;

che in effetti, ai fini del rispetto del limite dimensionale dell’impresa artigiana fissato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443, articolo 4, non possono essere esclusi dal computo i lavoratori impegnati nel processo produttivo quali i dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana, cosi’ come espressamente previsto dalla summenzionata norma;

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *