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Infatti questa Corte ha affermato che anche nelle ipotesi in cui non e’ configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante,come nella presente fattispecie, e’ da ritenere validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale, il contratto avente ad oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attivita’ avvalendosi dei complesso dei beni, materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa. In tal caso si verifica un vero e proprio trasferimento dell’attivita’: accanto agli arredi, al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura, l’alienante “cede” per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare (mediante un’attivita’ promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attivita’ nello stesso luogo), volti a consentire al successore che ne abbia le qualita’ di mantenere la clientela del suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico. Cass. Sentenza n. 2860 del 09/02/2010.
9. La Corte di appello non ha tenuto conto della ratio della nuova norma, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimita’, vale a dire di tutela e conservazione dell’azienda o dell’attivita’ commerciale o professionale, coordinata con un ampliamento della categoria dei titolari del diritto a continuare l’attivita’, estesa,per l’ipotesi che qui interessa, a tutti gli eredi del conduttore defunto, senza necessita’ che in concreto essi esercitino l’attivita’, potendo cederla ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 36.
E’ evidente che la nuova normativa, ancor piu’ della precedente, ha come oggetto la tutela della stabilita’ dell’attivita’ commerciale o professionale, che e’ un valore positivo rispetto all’economia di mercato, oltre che la tutela dell’erede, rispetto al quale viene in evidenza il valore economico dell’azienda, di cui l’erede puo’ godere anche con la cessione L. n. 392 del 1978, ex articolo 36, nell’ipotesi in cui non voglia o non possa continuare l’attivita’ nell’immobile.
10. Si osserva,inoltre,che la Corte di appello non ha considerato che le norme da essa applicate sono state poste dal legislatore a tutela dell’erede del conduttore e per la salvaguardia della continuita’ dell’attivita’ commerciale o professionale, e che esse non fanno sorgere alcun obbligo a carico dell’erede del conduttore, che e’ libero di esercitare o meno il diritto alla continuazione dell’attivita’.
A tal fine, i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la circostanza che l’eredita’ era stata accettata con il beneficio di inventario e che,nel corso dell’inventario, le chiavi dell’immobile erano state restituite da uno dei due eredi,la madre dell’attuale ricorrente, al locatore, che era rientrato nella disponibilita’ dell’immobile dopo soli due mesi dalla morte del conduttore.
Inoltre risulta dal processo che,successivamente alla restituzione delle chiavi, non vi e’ stato alcun atto riferibile al ricorrente in cui questi abbia manifestato la volonta’ di esercitare il diritto alla continuazione dell’attivita’.
10. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, articolo 27, nonche’ dell’articolo 1373 c.c., e della L. n. 392 del 1978, articolo 37, comma 1.
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito, attribuendo valore di recesso all’atto stragiudiziale del 9 dicembre 2005, ha tuttavia postergato erroneamente il pagamento del canone sino al sesto mese successivo alla notifica di tale atto, facendo errata applicazione dell’articolo 27, commi 7 e 8, che riguardano fattispecie diverse da quelle in esame.
11. Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento dei primi due, in quanto il giudice del rinvio dovra’ preliminarmente stabilire se e’ stato esercitato o meno dell’erede il diritto di continuare l’attivita’.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che applichera’ i principi sopraenunciati e provvedera’ anche alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Messina in diversa composizione che provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.
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