Nell’adeguamento personalizzato del risarcimento per il danno non patrimoniale, il Giudice di merito non potra’ limitarsi a liquidare la componente “sofferenza soggettiva”, cumulativamente al danno cd. biologico, mediante applicazione automatica di una quota proporzionale (di regola pari ad 1/3) del valore del danno biologico; ne’ tanto meno risulta congrua la applicazione, anche questa automatica, di una riduzione dell’importo, come sopra calcolato, corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato (anziche’ alla aspettativa di vita rilevata in base agli indicatori demografici elaborati dall’ISTAT ed assunti nel calcolo tabellare del danno biologico), ma dovra’ preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente -in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di “personalizzazione” nella specie adottato, che dovra’ risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensita’ e la durata della sofferenza psichica.
Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24075
Data udienza 16 dicembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27302/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 418/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 2.10.2013 n. 418, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rigettato l’appello proposto dagli eredi di (OMISSIS) – (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – volto a riconoscere un maggiore risarcimento per il danno morale soggettivo e biologico patito dal de cuius in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 2.1.2004, per causa attribuita in via esclusiva alla condotta colposa dell’altro conducente assicurato per la r.c.a. con (OMISSIS) s.p.a., e liquidato in primo grado in misura proporzionale alla durata effettiva della vita del danneggiato, deceduto in data 1.5.2005 per cause indipendenti dal sinistro stradale.
La Corte territoriale rilevava che, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ – secondo cui la categoria del danno non patrimoniale doveva considerarsi unitaria e dovevano essere evitate duplicazioni risarcitorie in relazione alla diversa nomenclatura delle voci descrittive del medesimo danno -, correttamente era stato liquidato, con “criterio tabellare”, in modo unitario il danno non patrimoniale subito dal (OMISSIS), sulla base del concreto pregiudizio effettivamente patito in considerazione della durata reale della vita del soggetto danneggiato, e non invece della durata probabile considerata dalle Tabelle in funzione del dato statistico delle aspettative di vita.
Essendo stati risarciti, soltanto nel corso del giudizio, gli eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), anche in proprio, per le somme ad essi liquidate in primo grado, il Giudice di appello, in riforma della pronuncia del Tribunale che condannava i predetti alla rifusione delle spese di lite, dichiarava interamente compensate le spese in entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di appello non notificata e’ stata ritualmente impugnata dagli eredi di (OMISSIS) con due mezzi.
Gli intimati (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
[…segue pagina successiva]
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