In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire la “azione diretta” nei confronti dell’ “apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusivita’-alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato -anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi- la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero -una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorita’ competentivin ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA- l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 19, comma 1, lettera b) (attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 283, comma 1, lettera b))”
Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24069
Data udienza 7 dicembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27546-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5188/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
In esito al sinistro stradale nel quale (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente conducente e proprietario del veicolo coinvolto nello scontro con l’auto di proprieta’ di (OMISSIS) sprovvista di copertura assicurativa RCA, avevano subito il primo lesioni personali ed il secondo danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione del veicolo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9675/2009, rigettava la domanda proposta nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, in quanto dal verbale redatto dai VV.UU. risultava che sul veicolo del (OMISSIS) era apposto il contrassegno assicurativo rilasciato da (OMISSIS) s.p.a., sicche’ l’azione diretta avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti di tale societa’.
In parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 3.10.2013 n. 5188, pronunciava sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del (OMISSIS), non esaminata dal primo Giudice, liquidando il danno biologico e morale puro subito dal conducente nonche’ il danno patrimoniale patito dal proprietario del veicolo incidentato, confermando la statuizione di difetto di legittimazione passiva dell’ (OMISSIS) s.p.a..
La sentenza di appello non notificata e’ stata ritualmente impugnata per cassazione dai (OMISSIS) che hanno dedotto con cinque motivi vizi di violazione di norme di diritto.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. cosi’ modificata la originaria denominazione sociale (OMISSIS) s.p.a.
Non ha svolto difese l’intimato (OMISSIS) cui il ricorso e’ stato notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. in data 13.11.2014.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
[…segue pagina successiva]
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