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Il motivo non merita accoglimento, dal momento che, a tacer d’altro, per quel che si e’ rilevato a proposito del secondo motivo del ricorso principale l’appello principale di (OMISSIS) ha immesso nel secondo grado non solo la discussione sulla propria posizione, bensi’ pure quella della posizione dell’assicurato condominio; ed essendo lo (OMISSIS) coobbligato solidale con il condominio quanto alla condanna risarcitoria e’ insorto per lui un reale interesse a difendere la propria posizione, interesse che legittima la proposizione della impugnazione incidentale tardiva, anche nel caso in cui essa in concreto sia conformata cosi’ da sorreggersi su motivi adesivi a quelli della impugnazione principale (cfr. S.U. 27 novembre 2007 n. 24627, per cui, appunto, l’impugnazione incidentale tardiva, alla luce del principio dell’interesse a impugnare, e’ sempre ammissibile a tutela della reale utilita’ della parte che se ne avvale “tutte le volte che l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza” non servendosi tempestivamente dellovmezzo impugnatorio, per cui la sua impugnazione incidentale tardiva rimane ammissibile pure nell’ipotesi in cui venga a fondarsi “sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale”; sulla stessa linea: Cass. sez. L, 9 aprile 2008 n. 9264; Cass. sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10125; Cass. sez. L, 26 giugno 2009 n. 15050; S.U. 4 agosto 2010 n. 18049; Cass. sez. 1, 3 marzo 2011 n. 5146; Cass. sez. L, 29 marzo 2012 n. 5086; S.U. 7 agosto 2013 n. 18752; Cass. sez. 3, 9 dicembre 2014 n. 25848; Cass. sez. 1, 16 novembre 2015 n. 23396).
Esiste, peraltro, un orientamento nettamente minoritario che esclude l’ammissibilita’ dell’impugnazione incidentale tardiva nel caso in cui si fonda sulle stesse ragioni dell’impugnazione principale (Cass. sez. 5, 25 gennaio 2008 n. 1610; Cass. sez. 3, 21 gennaio 2014 n. 1120; Cass. sez. 5, 7 ottobre 2015 n. 20040): orientamento che questo collegio non ritiene condivisibile, in quanto in effetti confonde il profilo dell’interesse ad impugnare – che e’ quello cui a ben guardare fa riferimento, come parametro di ammissibilita’, l’articolo 334 c.p.c. – con il contenuto concreto che viene versato nell’atto di impugnazione. Il dato che l’impugnazione non si nutra, semmai, di motivi realmente conformi all’interesse della parte che la propone non e’ logicamente idoneo a sradicare un elemento che si pone a monte rispetto ad esso, ovvero all’interesse a proporre: tant’e’ che la carenza di interesse rende l’impugnazione inammissibile, mentre la carenza di motivi che siano in concreto idonei a sorreggere la posizione dell’impugnante genera l’infondatezza del ricorso.
In conclusione, anche il settimo motivo del ricorso incidentale risulta infondato.
3.4.1 A questo punto si deve affrontare il primo motivo del ricorso incidentale, e per meglio comprenderlo e’ opportuna una sintesi di quanto afferma in ordine alla responsabilita’ del sinistro la corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (pagine 20 ss.).
Il minore – “fatto” accertato in sede penale e non contestato comunque da alcuno – “e’ caduto a seguito della rottura di un vetro retinato del lucernario che copre la scala attraverso la quale si accede dal cortile condominiale ai sottostanti garages… utilizzando uno slittino che, gia’ prima della caduta, aveva fatto scivolare piu’ volte” (come rilevato dai carabinieri); “la superficie di quella tettoia vetrata era al momento coperta da una consistente coltre di neve fresca da poco caduta”, e il bambino era li’ “per scivolare con la slitta in presenza della madre” dopo avere pranzato in un appartamento sito nel condominio, di proprieta’ del nonno (OMISSIS). Indiscussi risultando poi i dati relativi alle lesioni patite dal bambino e l’essere dall’epoca lo (OMISSIS) l’amministratore condominiale, richiamato l’articolo 2051 c.c. la corte territoriale ritiene di riscontrare “i profili di un caso fortuito”, essendo l’evento lesivo “interamente conseguenza di un uso improprio della cosa che ha cagionato il danno, secondo modalita’ del tutto imprevedibili ed in alcun modo riconducibili ad una negligenza del custode”. Allo scopo secondo la corte e’ “fondamentale” la conoscenza dei luoghi, essendo sia il nonno sia il padre del minore proprietari di appartamento nel condominio: “vano e’ affermare che la frequentazione e’ saltuaria in quanto non e’ la frequenza che conferisce una piena conoscenza di quelle che sono le situazioni di normale fruibilita’ del bene posseduto”; ed e’ “di conseguenza” che i genitori del minore “ben sapevano dell’esistenza di quella scala coperta da tettoia con lucernario che collega il cortile con le autorimesse collocate sotto terra”. Quindi non hanno pregio “le loro argomentazioni volte ad evidenziare che detta struttura non era visibile ne’ avvistabile, perche’ interamente coperta di neve”, argomentazioni peraltro contraddette da fotografie dei carabinieri da cui emerge che una parte del tetto e’ “ben visibile” e non coperta da neve. Parimenti “evidente” e’ che le lastre di vetro della tettoia erano destinate “a copertura e non al camminamento di alcuno sulla loro sommita’”; e dunque e’ “irrilevante sotto il profilo del nesso causale che esse fossero gia’ in precedenza incrinate”, d’altronde non essendo nemmeno certo che la rottura non sarebbe avvenuta se fossero state integre, dato che “l’addebito che viene mosso al Condominio ed al suo amministratore e’ solo per il fatto che le vetrate non erano state sostituite in quanto inclinate e cio’ per difetto di manutenzione”. In tale situazione, comunque, secondo la corte territoriale non si vede “in virtu’ di quale norma o regolamento o disposizione…il custode avrebbe dovuto apporre segnalazioni di pericolo, ne’ quali avrebbero dovuto o potuto essere queste ultime”, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, il dovere del custode di segnalare il pericolo si arresta di fronte ad un utilizzazione impropria della cosa la cui pericolosita’ sia tale da renderla del tutto imprevedibile; e caso fortuito puo’ essere anche la condotta della stessa vittima quanto alle modalita’ di fruizione della cosa stessa. Nel caso di specie la cosa custodita era un bene goduto in comproprieta’ dai genitori del bimbo, “oltretutto presenti al momento dell’evento derivante tra l’altro da un comportamento reiterato” che potrebbe avere contribuito “alla rottura di una superficie non destinata a sostenere il passaggio di persone e/o cose”, peraltro “caratterizzata da una notevole consistenza sia in estensione che in altezza da terra, quindi ben individuabile da chiunque” e comunque “ben conosciuta dai genitori del minore”: di qui l’esclusione di ogni responsabilita’ “in capo a (OMISSIS) in proprio” – come gia’ si e’ rilevato, erroneamente la corte territoriale riteneva che non le fosse stata devoluta la posizione del condominio: ma comunque applica espressamente lo stesso risultato “a vantaggio di (OMISSIS)”, ovvero, per quel che si e’ gia’ osservato a proposito del secondo motivo del ricorso principale, pure a vantaggio del condominio -.
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