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2.2.9 Il nono motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4, comma 5, avendo la corte territoriale liquidato a favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e della compagnia (OMISSIS) le spese del primo e del secondo grado unitariamente in ogni grado, senza distinguere le fasi, laddove il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4, comma 5, stabilisce che “il compenso e’ liquidato per fasi”.
2.2.10 Il decimo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2056 c.c., articolo 115 c.p.c. e articolo 651 c.p.p..
Nel caso in cui siano accolti i motivi diretti ad escludere la sussistenza di un caso fortuito e quindi a sostenere la responsabilita’ del custode, dovrebbero essere considerati i motivi dell’appello incidentale proposto dagli attuali ricorrenti sul grado di corresponsabilita’ dei genitori. Si era lamentato che il giudice di prime cure, nell’attribuire loro il 30% di responsabilita’, non avrebbe tenuto conto della totale copertura della tettoia (fatto, questo, accertato con efficacia di giudicato dal giudice penale). Si era altresi’ addotto che si sarebbe dovuto tenere in conto che il minore era uscito di casa precedendo la madre per andare a slittare, senza che nulla si sapesse sulla presenza e sulla conformazione del bene condominiale per negligenza dell’amministratore nell’apporre segnaletica.
2.2.11 L’undicesimo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1916 c.c..
Dopo aver premesso il medesimo condizionamento cui si e’ sottoposto il motivo precedente, con questo motivo si censura il capo g) della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di rivalsa di (OMISSIS) nei confronti dei genitori del minore. Cio’ era stato impugnato nell’appello incidentale. Il Tribunale si sarebbe fondato sull’articolo 1916 c.c., comma 1, per cui l’assicuratore, dopo avere pagato l’indennizzo, e’ surrogato nei diritti verso i responsabili terzi, nella percentuale di responsabilita’ accertata; e nel caso in esame la domanda e’ stata accolta al 30%, contravvenendo pero’ l’articolo 1916 c.c. perche’ presupposto della rivalsa sarebbe l’avvenuto pagamento e l’azione sarebbe esercitabile nei confronti del terzo responsabile entro quanto questo dovrebbe come risarcimento. Gli attuali ricorrenti avevano negato di essere terzi responsabili, sostenendo la responsabilita’ esclusiva del custode; inoltre la condanna risarcitoria del Tribunale aveva gia’ tenuto conto della percentuale di corresponsabilita’ dei genitori, per cui l’importo riguardava soltanto la responsabilita’ del 70% dello (OMISSIS) e del condominio.
2.2.12 Il dodicesimo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 112, 329 e 334 c.p.c.: se l’appello di (OMISSIS) fosse ritenuto ammissibile come appello incidentale tardivo, varrebbe il secondo comma dell’articolo 334 c.p.c., per cui, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, quella incidentale perde efficacia. Nel caso in esame l’appellante principale, (OMISSIS), come chiamata in garanzia avrebbe potuto autonomamente impugnare l’esistenza, la validita’ e l’efficacia del rapporto principale, ma non aspetti diversi del rapporto principale come la liquidazione del danno, onde il vincolo di subordinazione della causa accessoria non renderebbe piu’ interdipendenti le due cause, che rimarrebbero invece scindibili e diverse. E quindi il terzo chiamato in garanzia potrebbe impugnare la statuizione principale solo quanto alla causa di garanzia. Pertanto, benche’ infondato, l’appello principale sarebbe stato ammissibile sui capi della sentenza di primo grado relativi alla responsabilita’ degli attuali ricorrenti, mentre sarebbe stato inammissibile sugli altri aspetti, come la quantificazione del danno. Ne deriverebbe che l’appello incidentale tardivo dello (OMISSIS) in ordine al quantum sarebbe inammissibile.
2.2.13 Da questo ricorso si sono difesi con controricorso (OMISSIS) e con altro controricorso la compagnia (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE

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