In tema di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., e’ onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosita’, dimostrare, altresi’, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonche’ di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato
Ai sensi dell’articolo 2051 c. c., allorche’ venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosita’ della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
In tema di responsabilita’ del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato
Nella specie, la corte di merito ha ritenuto, in fatto e con valutazione fondata su adeguata motivazione che la ricorrente era caduta scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, e quindi costituiva l’unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2051 c.c..
L’esclusione della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, escludono in radice, d’altra parte, la possibilita’ di affermare una responsabilita’ per colpa ai sensi dell’articolo 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio.
Ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25856
Data udienza 20 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10325 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
CONDOMINIO DEL (OMISSIS) (C.F.: non indicato), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6864/2014, depositata in data 10 novembre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), per ottenerne la condanna (generica, con riserva di agire in separata sede per la quantificazione) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio patito scivolando sulle rampe della scala condominiale.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata in sede di gravame, ma la decisione di secondo grado e’ stata cassata con rinvio da questa Corte.
La Corte di Appello di Roma, all’esito del giudizio di rinvio, ha nuovamente confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede il condominio intimato.
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’articolo 375 c.p.c. e articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2051, 1117, 2055, 1292, 1293, 1294 e 2697 c.c.; nullita’ della sentenza per omessa, contraddittoria o illogica motivazione”.
Il motivo e’ infondato.
[…segue pagina successiva]
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