Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50180. E’ competente a decidere il giudice per le indagini preliminari in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, sulla richiesta prevista dall’art. 464 bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, e? competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento

Sentenza 2 novembre 2017, n. 50180
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. BONITO Francesco M – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI VENEZIA;
NEL PROC. PEN. CONTRO:
(OMISSIS);
con l’ordinanza del 02/03/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI LEO GIOVANNI;
Il P.G. conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza al Gip del Tribunale di Venezia.
Udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Venezia, accogliendo la richiesta del P.M., emetteva in data 5.6.2015 decreto penale di condanna a carico di (OMISSIS), imputato del reato di cui all’articolo 635 c.p., comma 2 in relazione all’articolo 625 c.p., n. 7 commesso in (OMISSIS), il (OMISSIS). Avverso tale decreto l’imputato proponeva rituale opposizione chiedendo, nel contempo, la sospensione del procedimento con la messa alla prova, ed il GIP emetteva decreto di giudizio immediato davanti al tribunale in composizione monocratica. All’udienza in tal modo fissata il Tribunale, adottava provvedimento con il quale, declinata la sua competenza a decidere sulla istanza di sospensione dell’imputato con messa alla prova in favore del giudice per le indagini preliminari, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’articolo 28 c.p.p., poiche’ due organi giurisdizionali, in funzione di giudici dell’esecuzione, hanno rifiutato di provvedere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata, ex articolo 464 bis cod. proc. pen., in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
Cio’ posto, occorre chiarire il tenore ed il contenuto processuale dell’articolo 464-bis c.p.p., comma 2, la’ dove e’ statuito che “nel procedimento per decreto, la richiesta e’ presentata con l’atto di opposizione”, atteso il contrasto giurisprudenziale determinatosi tra Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25867 del 03/02/2016 Rv. 267062, secondo la quale “spetta al giudice del dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex articolo 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna”, e Sez. 1, Sentenza n. 21324 del 02/02/2017, Rv. 270011, assertiva del contrario principio di diritto secondo cui “sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex articolo 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, e’ competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento”.

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