Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28480. L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione

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ben puo’ dirsi allora che, disatteso l’opposto approdo dell’inammissibilita’ quale conseguenza della violazione della disciplina sull’individuazione del giudice dell’appello, si e’ espressamente e definitivamente recepito un concetto di competenza – verticale, ma anche orizzontale – funzionale sopravvenuta, siccome relativo e limitato ai gradi di giudizio successivo al primo: la quale, proprio perche’ sui generis, non puo’ assimilarsi sic et simpliciter, se non altro ed appunto ai fini della determinazione del mezzo di reazione, a quella disegnata dalla disciplina sui criteri di individuazione del giudice competente sulla domanda nel suo complesso (e in ordine allo sviluppo dei diversi gradi di giudizio), in relazione cioe’ ai relativi elementi identificativi come riferiti al momento della sua proposizione;
al riguardo, basti osservare che (punto 6C della motivazione di Cass. Sez. U. 18121/16) “il vizio derivante dall’individuazione di un giudice di appello diverso rispetto a quello determinato ai sensi dell’articolo 341 c.p.c. non rientra ne’ tra i casi per i quali e’ espressamente prevista dalla legge la sanzione dell’inammissibilita’ del gravame, ne’ tra i casi in cui non sia configurabile il potere di
impugnare: il vizio in esame, infatti, non incide sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi ad un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame”;
la pronuncia di inammissibilita’ del gravame in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda allora la competenza sulla domanda, riguardo alla violazione della quale – se unico oggetto della pronunzia – e’ previsto ed imposto quale unico mezzo di reazione il regolamento necessario di competenza, ma l’esercizio che, in tesi, si prospetta appunto scorretto – della potesta’ giurisdizionale in punto di ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa, in relazione – in particolare – all’ingiusta preclusione del grado di impugnazione per applicazione di una non sussistente causa di sua inammissibilita’;
sotto questo profilo, allora, deve condividersi l’impostazione prevalente, sebbene non esplicitata, nella giurisprudenza di questa Corte quanto alla configurabilita’ di una violazione di norma processuale, per applicazione di una causa di inammissibilita’ non prevista e per disapplicazione della norma sulla necessita’ della translatio iudicii, censurabile allora con ricorso ordinario e non con il regolamento necessario di competenza;
e tanto pure in considerazione dell’incongruita’ di una diversa interpretazione della norma processuale che comporti, con l’imposizione in virtu’ di interpretazione estensiva del piu’ rigoroso (non foss’altro che per la limitazione del termine di impugnazione, ancora oggi interpretato come rafforzato da un gravoso onere, per l’impugnante, di allegazione e prova perfino della data di comunicazione del provvedimento impugnato) strumento del regolamento di competenza, una significativa limitazione dell’esercizio del potere di impugnare e quindi del diritto di azione: e tanto in violazione dei diritti, sanciti dalla Carta costituzionale, da quella di Nizza per l’Unione Europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali, che impongono un’interpretazione della norma, anche processuale, che privilegi una decisione nel merito e comunque escluda requisiti di ammissibilita’ sproporzionati rispetto al fine da perseguire (su tale punto, per tutte, v. Cass. ord. 8845/17, ove riferimenti anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; ma v. pure Cass. Sez. U. 13/12/2016, n. 25513; Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648);
in conclusione, il ricorso in esame deve qualificarsi ammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: “la pronuncia di inammissibilita’ dell’appello in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda la competenza sulla domanda, ma una competenza funzionale sopravvenuta e quindi sui generis, implicando l’esercizio della potesta’ giurisdizionale in punto di ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa, con l’effetto di una non dovuta preclusione del grado di impugnazione per applicazione di una insussistente causa di sua inammissibilita’; pertanto, chi contesta tale pronuncia prospetta la violazione di una norma processuale, per applicazione di una causa di inammissibilita’ non prevista e per disapplicazione della norma sulla necessita’ della translatio iudicii, censurabile allora con ricorso ordinario per cassazione e non con regolamento necessario di competenza”;
poiche’ la correttezza del dispiegamento del ricorso ordinario per cassazione esclude l’intempestivita’ della sua proposizione per essere mancata la notifica della sentenza di appello qui impugnata (pubblicata il 25/05/2016, seguita dalla notifica del ricorso il 29/09/2016 e quindi entro il termine ordinario di sei mesi, per di piu’ da maggiorarsi della sospensione feriale), puo’ infine esaminarsi il merito dei motivi di ricorso;
il primo di quelli e’ tuttavia infondato: basti al riguardo un richiamo integrale alle argomentazioni gia’ svolte, sul merito della questione, da Cass. ord. 29/03/2017, n. 8148, nonche’ alle conclusioni ivi raggiunte, in forza delle quali “l’articolo 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, va interpretato nel senso che a questa non equivale l’introduzione dell’impugnazione, con la conseguenza che la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua in un diverso giudice quello dell’impugnazione, senza incidere sulla tipologia della stessa, non assume rilievo sulla controversia pendente, che resta devoluta – quanto alla fase di gravame – alla cognizione del giudice ab origine individuato, fatta eccezione per il solo caso in cui sia stato soppresso l’ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell’impugnazione, dovendo in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, cui le funzioni dell’ufficio soppresso siano state attribuite”; pertanto l’appello avverso una sentenza emessa prima del 13/09/2013, data di efficacia dell’istituzione del nuovo Tribunale, da un giudice di pace di una circoscrizione territoriale poi aggregata a quella del neoistituito Tribunale di Napoli Nord, decisione che avrebbe dovuto essere impugnata, al momento della sua pubblicazione, davanti ad una allora sezione distaccata del Tribunale di Napoli, il territorio della quale, pero’, era ormai ricompreso, all’epoca del gravame, nel circondario del suddetto nuovo Tribunale, andava impugnata, dopo quella data, ancora – ex articolo 5 cod. proc. civ. ed in assenza di disciplina transitoria di diverso contenuto – presso il Tribunale di Napoli;
e’, tuttavia, fondato il secondo motivo di ricorso, proprio in forza della piu’ volte richiamata Cass. Sez. U. 14/09/2016, n. 18121, che ha (come gia’ ricordato) sancito che “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’articolo 341 c.p.c. non determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione, ma e’ idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii”: sicche’ deve concludersi per l’illegittimita’ della declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, per non esser (piu’) prevista la relativa ragione;
il ricorso, per la fondatezza del secondo motivo, va pertanto accolto, con rinvio – attesa la natura sostanzialmente restitutoria di questo in ragione della peculiarita’ del vizio – al Tribunale di Napoli, al quale, siccome competente sull’appello malamente dichiarato inammissibile, l’adito Tribunale di Napoli nord avrebbe dovuto rimettere le parti: giudice di rinvio cui si demanda pure di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’;
deve infine darsi atto – per l’intervenuto accoglimento del ricorso – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la gravata sentenza e rimette le parti al Tribunale di Napoli per l’appello a suo tempo proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 1598/13 del 02/04/2013 del Giudice di pace di Marano di Napoli.

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