Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25102. In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”

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Dagli stessi atti processuali a cui fa riferimento la ricorrente, riportati in ricorso, risulta che l’eccezione formulata in relazione alla polizza assicurativa e’ limitata alla sola presenza di una franchigia entro il limite di Euro 75.000 ed alla esclusione della garanzia per i cosiddetti danni indiretti.
La Corte d’appello ha escluso il risarcimento dei danni nei limiti della franchigia. ed ha ritenuto che, essendo stato escluso il risarcimento danno da lucro cessante, tutti gli altri danni riconosciuti dal primo giudice risultavano compresi dalla garanzia. In tal modo ha ritenuto che il riferimento all’articolo 17 della polizza, ed al limite posto da tale articolo alla risarcibilita’ dei danni derivanti da sospensione dell’attivita’,risarcibili solo in causa espressa pattuizione, fosse irrilevante in quanto i danni da lucro cessante non erano stati riconosciuti.
10.La ricorrente non censura adeguatamente tale statuizione in quanto elenca,sia nell’atto d’appello che nel ricorso,una serie di danni che essa ritiene indiretti, senza alcuna argomentazioni idonea specificare il perche’ di tale qualifica.
In ordine all’applicazione dell’articolo 17 della polizza, operata correttamente dai giudici di merito, denunzia l’erroneo ricorso ad un presunto ragionamento induttivo, quando nella realta’ la Corte ha solo operato una chiara interpretazione della polizza assicurativa ed in particolare dell’articolo 17, senza alcun ragionamento induttivo, accertando che non erano stati risarciti i danni da interruzione dell’attivita’.
IL profilo di censura di cui al vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto non corrisponde al modello legale di vizio oggi denunciabile in cassazione ed in tal senso ci si rifa’ la motivazione di cui al numero 6 della sentenza.
In considerazione di rigetto delle reciproche impugnazioni e della posizione degli altri intimati, quali parti cui la lite doveva necessariamente essere comunicata, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese fra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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