L‘interesse cui, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., va comparata l’importanza dell’inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall’interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento.
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Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4022
Data udienza 18 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4158/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1486/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente conferma della gravata sentenza della Corte d’appello di Venezia.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2006 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Vicenza (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo che:
(-) nel 2005 avevano stipulato un contratto di transazione con i convenuti, con il quale intendevano porre fine a varie liti tra loro pendenti, aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprieta’ fondiaria;
(-) la transazione poneva a carico dei convenuti vari obblighi, che questi ultimi non avevano adempiuto; in particolare, l’obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con uno delle controparti, e l’obbligo di conceder loro una servitu’ di passaggio.
Chiesero pertanto una pronuncia costitutiva che tenesse luogo del consenso dei convenuti all’adempimento degli obblighi assunti con la suddetta transazione.
2. I convenuti si costituirono e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, allegarono che erano stati gli attori per primi a non adempiere gli obblighi scaturenti dalla suddetta transazione; chiesero percio’ il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento degli attori.
3. Il Tribunale di Vicenza con sentenza 27 luglio 2009 n. 1259 rigetto’ le domande degli attori, e li condanno’ al risarcimento del danno per lite temeraria.
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