Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24295. Nei contratti autonomi di garanzia, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto all’obbligazione garante

[….segue pagina antecedente]

Il motivo non coglie nel segno anche in relazione alla censura concernente la violazione delle norme che regolano la garanzia fidejussoria, laddove la ricorrente vorrebbe affermare la assoluta irrilevanza, rispetto alla garanzia autonoma, persino della stessa esistenza del rapporto di valuta che costituisce il presupposto stesso della garanzia, venendo peraltro a confondere rapporto di provvista e rapporto di valuta ritenendo impedita al garante autonomo ogni eccezione attinente all’oggetto della polizza ed al limite di massimale ossia all’esercizio dei diritti (e delle eccezioni) che prescindono dal rapporto di valuta e trovano fonte diretta nel rapporto di garanzia.
E’ stato osservato al proposito che, dalla ricostruzione dello schema della garanzia autonoma operato dalla giurisprudenza di legittimita’ (e che ha ricevuto una compiuta sistemazione per quanto concerne la polizza fidejussoria nell’arresto di Corte Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010), “….emerge che lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidita’ del contratto (diversi dalla illiceita’ della causa e dalla contrarieta’ a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilita’ della) perdita patrimoniale che dall’inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene puo’ costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della “exceptio doli”) una attribuzione patrimoniale “sine causa” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10652 del 24/04/2008)….” (cosi’ in motivazione, Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8342 del 31/03/2017).
Ne segue che alla eccezione di inesistenza del rapporto di valuta deve essere assimilata la eccezione di inoperativita’ della polizza fidejussoria a garanzia di diritti del garantito oggettivamente estranei al rapporto di valuta, in quanto ad esso in alcun modo riconducibili. Quanto poi alla eccezione di limite del massimale, alcun rilievo assume la natura autonoma della garanzia prestata rispetto al rapporto di valuta, atteso che il garante propone una eccezione fondata esclusivamente sul rapporto di provvista con il garantito, concernente la individuazione della prestazione oggetto della obbligazione assunta dal garante con il rilascio della polizza, prescindendo del tutto quindi dalla evidenziata problematica dei limiti della exceptio doli che investe il rapporto di valuta.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuno dei resistenti (OMISSIS) rappresentanza generale per l’Italia, ed (OMISSIS) s.p.a., in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della assistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *