Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24295. Nei contratti autonomi di garanzia, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto all’obbligazione garante

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Determinante appare quindi, in relazione alla diversa soluzione della controversia, la specifica descrizione della fattispecie concreta, atteso che nella ipotesi prospettata, l’azione di ripetizione esperita dalla stazione appaltante nei confronti del cessionario del credito (per l’eccedenza non dovuta) o nei confronti del terzo privo di titolo, non potrebbe riconnettersi a fatti concernenti la esecuzione del contratto di appalto e dunque ai rapporti tra committente e societa’ appaltatrice che unicamente ricadono nell’oggetto della polizza fidejussoria rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999, articolo 101.
La lacunosita’ del ricorso e la incertezza in ordine agli elementi di individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia, determinano la inammissibilita’ del motivo, dovendo ribadirsi il principio secondo cui il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dall’articolo 366 cod. proc. civ., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto cio’ avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessita’ di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006)
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1370 c.c. e degli articoli 1936, 1956 e 1957 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la polizza fidejussoria rilasciata da (OMISSIS) che doveva essere ricondotta alla figura atipica del contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che “eventuali eccezioni attinenti all’oggetto della polizza, alla successiva riduzione del massimale… non risultano opponibili alla stazione appaltante”.
Il motivo e’ palesemente inammissibile – quanto alla censura concernente la errata applicazione dei criteri ermeneutici legali degli atti negoziali – non assolvendo ai requisiti di cui all’articolo 366 c.p.c. la mera indicazione cumulativa in rubrica delle norme asseritamente violate: ed infatti, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non e’ sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma e’ necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne e’ discostato (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017).
Nella specie neppure viene indicata la parte di motivazione della sentenza da cui emergerebbe l’errore interpretativo, essendosi limitata la parte ricorrente ad esporre nel motivo la vicenda teorica del contratto autonomo di garanzia come elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La censura e’ inoltre inammissibile in quanto riferita ad un asserito errore della Corte territoriale del tutto immaginato, non avendo affatto il Giudice di appello escluso la natura di garanzia autonoma della polizza fidejussoria.

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