[….segue pagina antecedente]
1.2. Il motivo e’ inammissibile.
Violazione dell’articolo 2048 c.c. vi sarebbe stata, in teoria, se la Corte d’appello avesse negato che l’amministrazione scolastica fosse gravata da una presunzione di colpa; ovvero se avesse preteso dalla vittima la prova della colpa dell’ente convenuto.
Nulla di tutto cio’ e’ avvenuto nel caso di specie: la Corte d’appello, infatti, non ha negato che l’amministrazione scolastica fosse gravata da una presunzione di colpa ai sensi dell’articolo 2048 c.c., ma ha semplicemente ritenuto che, in base alle prove raccolte, tale presunzione fosse stata vinta, e il Ministero fosse riuscito a dimostrare che il personale scolastico nulla avrebbe potuto fare per impedire il fatto.
Stabilire, poi, se quelle prove siano state correttamente valutate, come noto, e’ questione che esula dal perimetro del presente giudizio di legittimita’, ed e’ riservata al giudice di merito.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una “errata qualificazione dell’evento e mancata applicazione di norma di legge”.
Nella illustrazione del motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2043 c.c., per avere ritenuto non colposo un fatto che, invece, si sarebbe dovuto qualificare come tale.
2.2. Il motivo e’ inammissibile, per le medesime ragioni gia’ indicate al precedente § 1.2. della presente sentenza.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Anche in questo caso e’ denunciata la violazione dell’articolo 2048 c.c., comma 3.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere “imprevedibile “la circostanza che, durante una partita di calcio, un pallone scagliato da uno dei partecipanti possa finire al di fuori del campo e colpire una persona presente nei pressi.
Assume che qualsiasi insegnante prudente avrebbe mantenuto i fanciulli non partecipanti al gioco ad una distanza di almeno 10 metri dal limite del campo ove si svolgeva la partita; il non aver tenuto questa condotta costituiva percio’ un atteggiamento colposo, che avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello all’accoglimento della domanda attorea.
3.2. Il motivo e’ inammissibile, per le medesime ragioni per le quali inammissibili sono stati reputati gia’ i primi due motivi di ricorso.
Stabilire, infatti, se un evento sia prevedibile o meno; se una condotta sia stata diligente o meno; se una regola di prudenza sia stata osservata o meno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimita’.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe preso in esame il fatto rappresentato dalla esatta distanza esistente fra il campo dal gioco e il punto in cui si trovava (OMISSIS) quando venne colpito dal pallone.
Dalle testimonianze, infatti, era emerso che il bambino si trovava a due o tre metri di distanza dal campo di gioco, e la Corte d’appello non ne avrebbe tenuto conto.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply