Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 28 settembre 2017, n. 44878. Per il reato di frode processuale di cui all’articolo 374 c.p., non e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio

Per il reato di frode processuale di cui all’articolo 374 c.p., non e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettivita’ al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l’attribuzione della qualita’ di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato

Sentenza 28 settembre 2017, n. 44878
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso il decreto del 25/01/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANESINI MAURIZIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BIRITTERI L. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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