Corte di Cassazione, sezioni unite civili, rdinanza 3 novembre 2017, n. 26150. Nei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, e violazione di legge in provvedimenti presi in materia di acque pubbliche, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste solo quando i provvedimenti impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia

Nei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, e violazione di legge in provvedimenti presi in materia di acque pubbliche, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste solo quando i provvedimenti impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia (gestione e localizzazione opere idrauliche, rapporti coi concessionari).

Ordinanza 3 novembre 2017, n. 26150
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23319-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 108/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS) s.p.a., e la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per il resto.
RILEVATO
che:
1. La Soc. (OMISSIS) e’ titolare d’impianto idroelettrico denominato (OMISSIS) e sito nel Comune di (OMISSIS), con (sub)concessione rilasciata dalla Regione Valle d’Aosta, e fruisce delle incentivazioni previste, a cura del Gestore dei (OMISSIS), per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.
2. E’ accaduto che, con separati provvedimenti e sulla scorta del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, la Regione Valle d’Aosta ha chiesto alla societa’ il pagamento di maggiori canoni, mentre il Gestore dei (OMISSIS) ha chiesto la restituzione di incentivazioni fruite dalla stessa societa’ nel medesimo periodo.
3. A fronte di ricorso dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche da parte della concessionaria, il Gestore dei (OMISSIS) propone regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la vertenza sia devoluta al giudice amministrativo, almeno riguardo alla parte di controversia d’interesse del Gestore stesso relativa ai provvedimenti da questo emessi con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile. La Concessionaria resiste con controricorso, assumendo che l’intera vertenza rientrerebbe nella giurisdizione di legittimita’ del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
4. La Regione Valle d’Aosta non spiega attivita’ difensiva; mentre il P.G. conclude per la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla controversa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS) e per la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per il resto. Le parti costituite replicano con memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Le conclusioni del P.G. devono essere condivise.
L’impugnazione unitariamente proposta dalla concessionaria dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche si fonda sulla contestata rilevanza del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua e mira all’annullamento di due ordini di provvedimenti. L’uno, per il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica, e’ riferibile alla sola Regione Valle d’Aosta. L’altro, per il recupero delle incentivazioni accordate agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, e’ riferibile al solo Gestore dei (OMISSIS).
1.1 Ne deriva che, se pure il fatto genetico e’ uno solo sul piano storico ovverosia il contestato superamento della portata media annua, le conseguenze giuridiche sono diverse e separate. Esse colgono, per un verso, l’evolversi del rapporto concessorio riguardo alla misura del canone e, per un altro verso, la perdita degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosi’ come separati e differenti sono gli organismi emittenti i consequenziali provvedimenti, ovverosia la Regione Valle d’Aosta nel primo caso, il Gestore dei (OMISSIS) nel secondo caso.
1.2 La giurisdizione di legittimita’ in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 143, comma 1, n. 1, lettera a)) – con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche” – sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche. Cio’ e’ nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse ovvero a stabilire o modificare la localizzazione di esse oppure a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.
1.3 Restano, invece, fuori da tale devoluzione tutte le controversie che abbiano per oggetto atti solo strumentalmente e/o indirettamente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (Cass. Sez. U., 06/07/2005, n. 14195; conf. Cass. Sez. U., 13/01/2003; v. anche Cass. Sez. U., 20/06/2000, n. 457). Laddove rientra, invece, nella giurisdizione speciale di legittimita’ in materia di acque anche il contenzioso relativo a provvedimenti di autorita’ diverse da quelle preposte alla tutela delle acque se concorrano, pero’, in concreto a disciplinare realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio di opere idrauliche (Cass. Sez. U., 08/04/2009, n. 8509; conf. Cass. Sez. U., 11/05/2007, n. 10750).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *