Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 28 settembre 2017, n. 44878. Per il reato di frode processuale di cui all’articolo 374 c.p., non e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio

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– ritenuto che il Difensore di (OMISSIS), persona offesa, ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di NAPOLI ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata e ha disposto l’archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del procedimento iscritto a carico di (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 374 e 380 c.p.;
– ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazione di legge processuale dettata in tema di rispetto delle garanzie del contraddittorio dato che il Gip aveva disposto l’archiviazione senza motivare congiuntamente sulla inammissibilita’ della opposizione e sulla infondatezza della notizia di reato, cosi’ privando la persona offesa della garanzia del contraddittorio, il tutto in ragione del fatto che l’oggetto della investigazione suppletiva era stato chiaramente indicato nella diversa qualificazione giuridica dei fatti (violazione dell’articolo 479 c.p. in luogo di quella, indicata dal Pm, degli articoli 373, 374 e 380 c.p.) e il Gip non aveva poi indicato le ragioni per le quali la notizia di reato era stata giudicata infondata;
– ritenuto che il Procuratore generale ha osservato che il Gip aveva correttamente ed esaurientemente motivato in ordine alla inammissibilita’ della opposizione proposta e ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
– ritenuto che la persona offesa ha depositato, il 31 luglio 2017, una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le tesi esposte nel ricorso e ha insistito nelle relativa conclusioni;
– considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto da persona non legittimata e priva di interesse e comunque per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’articolo 616 c.p.p.;
– considerato infatti che le notizie di reato per le quali e’ avvenuta l’iscrizione ex articolo 335 c.p.p. a carico di (OMISSIS) fanno riferimento ai reati di cui agli articoli 374 e 380 c.p.;
– considerato che, per il reato di frode processuale di cui all’articolo 374 c.p., non e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettivita’ al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l’attribuzione della qualita’ di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Cass. Sez. 6 del 10/4/2008 n. 17631, Arestia, Rv 239647);
– considerato, quanto al reato di infedele patrocinio ex articolo 380 c.p., che lo stesso ha natura di reato plurioffensivo in quanto, oltre a ledere l’amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell’attivita’ giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealta’, richiede la realizzazione di un evento implicante un danno concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali (Cass. Sez. 6 del 28/1/2014 n. 45059, Rampellotto, Rv 260506);
– considerato pero’ che la persona sottoposta ad indagine non e’ il patrocinatore della persona offesa resosi infedele, ma il curatore di un fallimento per il profilo contenutistico delle relative relazioni, cosi’ che nessun concreto danno puo’ lamentare l’opponente in riferimento al reato di cui all’articolo 380 c.p.;
– considerato che in ogni caso il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente motivato sia in termini di difetto di incidenza concreta delle indagini suppletive richieste che in punto di infondatezza della notizia di reato, facendo corretta applicazione di principi enunciati da Cass. Sez. 6 del 6/11/2014 n. 53433, Rv. 262079 secondo cui il Giudice per le indagini preliminari, nell’archiviare “de plano” ai sensi dell’articolo 410 c.p.p. nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilita’ dell’opposizione, che puo’ essere dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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