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che, in riferimento all’assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui il riconoscimento del relativo diritto, anche nella disciplina introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, non rientra nei poteri d’ufficio del tribunale ma presuppone un’apposita domanda della parte interessata (cfr. Cass., Sez. VI, 14/04/2016, n. 7451; Cass., Sez. I, 15/11/2002, n. 16066; 7/05/1998, n. 4615), precisando che la stessa dev’essere formulata nella fase contenziosa successiva all’udienza presidenziale, ed escludendo la possibilità di valorizzare, a tal fine, le istanze formulate in detta udienza, in quanto esclusivamente correlate ai provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/1991, n. 7203);
che nella specie, essendo pacifica la mancata costituzione della M. nel giudizio di divorzio, può escludersi che nello stesso sia stata avanzata la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti le conclusioni rassegnate dal coniuge all’esito dell’istruttoria, con la conseguenza che il riferimento all’accordo intervenuto tra le parti all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, contenuto nella motivazione della pronuncia di divorzio, non avrebbe in alcun modo potuto essere interpretato nel senso risultante dalla sentenza impugnata;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, riguardanti i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità ed il regolamento delle spese processuali;
che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione del diritto della L. a percepire l’intero importo della pensione di reversibilità del coniuge defunto;
che l’oggettiva incertezza in ordine all’interpretazione della sentenza di divorzio giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.R. di percepire per intero l’importo della pensione di reversibilità dovuta dalla Cassa Forense a seguito del decesso del coniuge avv. Le.Ga. . Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.
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